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tarsu
Alla Tarsu non si sfugge
(06/01/2005) Alla Tarsu non si sfugge: è sempre dovuta, anche quando non si usufruisce del servizio di nettezza urbana. A meno che non si possa obiettivamente dimostrare che il mancato utilizzo dell'immobile prescinde dalla volontà del proprietario. E questo perché è un tributo locale correlato a "una prestazione imposta e non corrispettiva". A fare chiarezza su un principio più volte messo in discussione è Fiscooggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate che, ricordando quanto ribadito in una recente sentenza della Corte di Cassazione, spiega: "il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che il conduttore delle aree e dei locali oggetto di tassazione si avvalga concretamente del servizio di smaltimento erogato dall'ente; ciò che rileva ai fini della Tarsu non è, dunque, la fruizione del servizio ma la semplice occupazione e detenzione dei locali". Ricordiamo che sono tenuti al pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani tutti coloro che posseggono o detengono locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ricadenti nel territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento. La sentenza n. 15568 del 12 agosto 2004 emanata dalla Cassazione ha ribadito il principio generale che la tassa rifiuti solidi urbani è comunque dovuta, con l'esclusione di quelle aree per le quali risulta di fatto che le oggettive condizioni dei luoghi ne impediscono la concreta utilizzazione. "La tassa in questione costituisce il logico corollario della obbligatoria istituzione del servizio di smaltimento dei rifiuti che il Comune deve provvedere a istituire e a disciplinare con apposito regolamento nell'ambito del proprio territorio, svolgendo detto servizio in regime di privativa". Pertanto, il mancato utilizzo dell'immobile non implica il venir meno da parte del contribuente dell'obbligazione tributaria, se lo stesso non dimostra l'inutilizzabilità effettiva dell'immobile medesimo. Quand'è dunque che risulta legittima la pretesa di non corrispondere il tributo? "Non sono soggetti al pagamento della Tarsu quei locali e quelle aree inidonee a produrre rifiuti, in quanto per loro natura realizzano situazioni generalmente riconducibili ad aree relitte per le quali di fatto viene meno qualsivoglia nesso di strumentalità con il detentore-possessore ovvero aree che nel corso dell'anno risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità in quanto, ad esempio, inaccessibili o intercluse". Il contribuente potrà quindi essere sollevato dal pagamento della Tarsu "solo nell'ipotesi di conclamata inutilizzabilità dell'immobile, e non in quella in cui questo non venga deliberatamente usato, per sua scelta. La mancata utilizzazione costituisce circostanza necessaria ma non sufficiente. Infatti, l'esclusione dal pagamento esige l'oggettiva inutilizzabilità dei locali e delle aree, derivante, nel caso specifico degli immobili, dalla inagibilità o dalla mancanza degli allacci dei servizi (gas, acqua, energia elettrica), circostanze che rendono l'immobile di fatto non utilizzabile". |
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