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Vecchio 10-01-05, 10:02   #1 (permalink)
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fumo

Fumo «licenziato» da aziende e uffici
La responsabilità di garantire la salubrità è del datore, anche se nelle realtà più grandi le competenze possono
essere delegate Inasprite le sanzioni: si rischiano multe e misure disciplinari




Fumo bandito, proibito, punito. Non solo in bar e ristoranti ma anche in aziende e uffici. Dove rischia il licenziamento il lavoratore che non rispetta il divieto. La tutela della salute rappresenta un diritto primario e assoluto dell'individuo, nonché uno dei principi cardine su cui si basa la Costituzione (articolo 32). Il legislatore ha tradotto questo principio con alcune norme rivolte esclusivamente ai lavoratori e ai luoghi in cui essi prestano la loro opera.
Il Codice. L'articolo 2087 del Codice civile prescrive all'imprenditore l'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, esperienza e tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Viene così posto in capo al datore di lavoro l'obbligo di predisporre le misure di sicurezza idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore. Nell'ordinamento si è poi sviluppata nel tempo una regolamentazione dedicata al fumo sui luoghi di lavoro.
I precedenti. I primi provvedimenti risalgono agli anni '50, quando vengono introdotti alcuni divieti di fumare in particolari ambienti di lavoro, in particolare nelle aziende in cui si svolgono lavorazioni per le quali esistono pericoli specifici di incendio; il Dlgs 277/91 introduce, per le attività lavorative comportanti il rischio di esposizione ad amianto e piombo, l'obbligo per il datore di informare preventivamente i lavoratori sulla necessità di non fumare sul luogo di lavoro, permettendolo solo in aree speciali ove non vi sia il rischi di contaminazione da polveri tossiche.
Con la legge 626/94 la frammentata regolamentazione ha trovato un'organica applicazione in tutti i luoghi di lavoro, imponendo al datore di lavoro di limitare l'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e di sottolineare tale impegno mediante l'affissione di cartelli di divieto di fumo; questa legge, inoltre, prescrive che, nei locali di riposo o nei luoghi in cui i lavoratori possono soggiornare durante le interruzioni del lavoro si adottino le misure necessarie per la sicurezza e la salute e che siano adottate le misure idonee alla protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
Da oggi. Con la definitiva attuazione della legge 3/2003 che riguarda anche tutti i pubblici esercizi (per le novità sui locali aperti al pubblico si rinvia agli articoli pubblicati su «Il Sole-24 Ore» della scorsa settimana, mentre in questa pagina ci soffermiamo sulle regole per i luoghi di lavoro), il divieto di fumo è stato esteso ai locali e nei luoghi di lavoro chiusi, a eccezione dei locali privati non aperti a utenti o al pubblico, e di quelli riservati ai fumatori, purché contrassegnati come tali. I locali riservati ai fumatori, inoltre, sempre in base alla medesima legge, devono essere dotati di appositi impianti per la ventilazione e il ricambio d'aria regolarmente funzionanti.
Anche la contrattazione collettiva vigente in alcuni dei più importanti settori produttivi ha affrontato il problema del fumo sul luogo di lavoro, disponendo l'applicabilità di sanzioni disciplinari quali l'ammonimento scritto, la multa e la sospensione dal lavoro per il lavoratore che contravvenga al divieto di fumare. La contrattazione collettiva giunge persino a contemplare l'ipotesi di giusta causa di licenziamento qualora la violazione delle norme in materia di divieto di fumo sia di una gravità tale da poter provocare incidenti alle persone, agli impianti e/o ai materiali (si veda l'altro articolo).
Gestione aziendale del fumo passivo. La Corte costituzionale, fin dalla prima pronuncia del 1991, ha dato per scontata la nocività del fumo passivo. Più di recente, nel 2002, il Tribunale di Milano ha riconosciuto, per la prima volta, il fumo passivo come causa di morte. Alla luce di ciò, non v'è dubbio che esista un obbligo gravante sul datore di lavoro di tutelare i lavoratori dai rischi derivanti dal fumo passivo ex articolo 2087 Codice civile. Questo convincimento, già supportato dal Dlgs 626/1994 che impone al datore di lavoro, in modo articolato e decisivo, la massima attenzione alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore, viene oggi esplicitato con l'attuazione della legge 3/2003. Nel sottolineare l'ampiezza dei doveri e delle responsabilità che le norme richiamate attribuiscono ai datori di lavoro, la Corte costituzionale ha precisato che, essendo tali disposizioni non solo programmatiche ma precettive, i datori di lavoro devono attivarsi per verificare che in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata.
Il datore-garante. Le modalità con le quali il datore di lavoro ricopre la figura di garante della salubrità dell'ambiente lavorativo muta a seconda delle dimensioni delle aziende; al crescere delle dimensioni, infatti, diventa sempre più difficile per il datore di lavoro la gestione e il controllo diretti dell'obbligo di sicurezza. Si sono affiancati, così, al datore di lavoro, primario soggetto responsabile e garante del sistema antinfortunistico, altri soggetti sui quali vengono fatte ricadere a cascata le singole frazioni debitorie dell'obbligo in questione; ciò al fine di distribuire e delegare l'obbligo di prevenzione in base all'obiettiva complessità aziendale. Il datore di lavoro, pertanto, deve tutelare i propri dipendenti e, se non può adempiere direttamente, deve farsi sostituire attraverso apposita delega da persona che ne sia all'altezza, ovvero idonea e dotata della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione delle relative situazioni.http://www.assinews.it/rassegna/arti...e100105si.html
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Vecchio 10-01-05, 10:46   #2 (permalink)
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Divieto di fumo

Il Sole-24 Ore - NORME E TRIBUTI data: 2005-01-07 - pag: 25
11 TUTELA DELLA SALUTE Tocca ai vertici aziendali valutare i rischi derivanti dal consumo di sigarette all'interno dell'azienda • Fumo passivo, datori in prima linea - Da lunedì 10 gennaio la violazione del divieto comporterà l'applicazione di sanzioni, anche disciplinari
Nelle aziende operanti nel settore industriale, agricolo, commerciale e del terziario avanzato, ivi comprese le attività svolte dalla pubblica amministrazione centrale e decentrata, dal 10 gennaio 2005 è vietato fumare nei luoghi chiusi, ai sensi dell'articolo 51, sulla tutela della salute dei non fumatori, contenuto nella legge 3/2003.

La valutazione del rischio aziendale. Il dovere di tutela dei lavoratori è sancito nel Dlgs 626/1994 che all'articolo 4 stabilisce che il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, «valuta tutti i rischi» per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Questa disposizione è stata recentemente modificata a seguito della sentenza della Corte di giustizia della Ue del 15 novembre 2001. La conseguente modifica normativa obbliga il datore di lavoro a valutare anche il rischio derivante dal fumo attivo e passivo di tabacco prodotto nei luoghi di lavoro chiusi.

L'omessa valutazione del rischio (prescritta dall'articolo 4, comma 2, Dlgs 626/94) è sanzionata penalmente, a carico del datore di lavoro, con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi. Con specifico riferimento alla «salubrità dell'aria» nei locali di lavoro l'articolo 9 del Dpr 303/56 stabilisce la necessità che i lavoratori dispongano di «aria salubre» in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di ventilazione meccanica o di condizionamento o climatizzazione, rispondenti alle regole dell'arte, e sottoposti a regolare manutenzione e pulizia. Per il successivo articolo 14, poi, nei locali di riposo devono essere adottate «misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo».

I doveri e le responsabilità del datore di lavoro. Nel sottolineare l'ampiezza dei doveri e delle responsabilità che le norme richiamate attribuiscono ai datori di lavoro, questi devono attivarsi per verificare che la salute dei lavoratori sia concretamente tutelata, attraverso diligenti valutazioni sulle modalità d'intervento che possiamo sintetizzare in "divieto assoluto di fumare", con facoltà di attrezzare eventuali aree fumatori rispondenti ai requisiti tecnici stabiliti dall'allegato I al Dpcm 23 dicembre 2003 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 23 dicembre 2004).

Il nuovo decreto delle malattie professionali. Con riguardo alla pericolosità del fumo va ricordato che il decreto 27 aprile 2004 riporta, nella lista delle «malattie la cui origine lavorativa è possibile», il fumo passivo (per le attività che espongono a fumo passivo), considerato causa potenziale di tumori al polmone. Ne consegue la possibilità del risarcimento automatico ai lavoratori da parte dell'Inail quando la patologia è contratta a seguito dell'esposizione all'agente nocivo durante il lavoro.

L'accordo Stato-Regioni. L'accordo approvato il 16 dicembre 2004 dalla Conferenza StatoRegioni sulla tutela della salute dei non fumatori (in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 3/2003) raccomanda ai datori di lavoro di fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo (si veda «Il Sole-24 Ore» del 5 gennaio 2005), sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare.

Conclusioni operative. La direttiva del datore di lavoro, volta al divieto generalizzato di fumare, se violata dai lavoratori potrà comportare anche l'adozione di provvedimenti disciplinari per inadempimento alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro. L'inosservanza delle direttive aziendali configura, infine, il reato contravvenzionale (previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del Dlgs 626), per la mancata osservanza delle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro sul divieto di fumare e sugli effetti dannosi del fumo attivo e passivo per la salute. La violazione è punita con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 206 a 619 euro.

Dal 10 gennaio, come tutti i cittadini che trasgrediscono al divieto di fumare, i lavoratori sono soggetti, in ogni caso, alle specifiche sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 584/1975. autore: REMO ZUCCHETTI
http://www.fabi.it/rassegna/index.htm
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