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Vecchio 10-01-05, 14:55   #11 (permalink)
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Sì la ritenuta convenzionale è del 15, ricordi bene
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Vecchio 10-01-05, 22:31   #12 (permalink)
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Chiarimento dubbio

Anzi tutto grazie per le risposte.
Però forse ho capito qualcosa di ancora + interessante

Io ho un'azione quotata ad Amsterdam

Sul suo dividendo ho pagato prima il 25% allo stato olandese e poi il 12,5 a quello Italiano.

Ora con il modulo che trovo a questo indirizzo

http://www.finanze.it/dipartimentopo...nale/rimborsi/

posso chiedere il rimborso allo stato olandese del 25% pagato?

E' così?

Ciao e grazie

Nicola
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Vecchio 10-01-05, 23:05   #13 (permalink)
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non esiste una risposta certa anche in funzione della riforma e ti spiego perchè.

La ritenuta sui dividendi per non residenti in Olanda è al 25% (diciamo subito che non è un buon mercato per investitori persone fisiche). Tuttavia è prevista una riduzione a livello convenzione contro le doppie imposizioni.

Veniamo al caso Olanda- Italia
http://www.portaleaziende.it/newappr...iew.php?id=383
Art. 10 - Dividendi
[1] I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.
[2] Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) i) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha detenuto oltre il 50 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, e
ii) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che non ha diritto al trattamento previsto al punto precedente (i) ma che ha detenuto il 10 per cento o più delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi; e
b) il 15 per cento, in tutti gli altri casi.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
[3] Una persona residente dei Paesi Bassi che riceve dividendi distribuiti da una società residente dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi, se dovuta da detta società, previa deduzione dell'imposta prevista al paragrafo 2. Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa società che in questo caso agisce a suo nome e per conto di detto residente dei Paesi Bassi.La presente disposizione si applica ai divendi la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.La società distributrice può pagare l'ammontare suddetto a un residente dei Paesi Bassi al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre, nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento, lo stesso ammontare dell'imposta da essa dovuta.Il pagamento dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" spetta a un residente dei Paesi Bassi a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nei casi previsti al paragrafo 2, a), che egli detenga le azioni durante un periodo di 12 mesi precedenti detta data.Nel caso di una successiva rettifica del reddito imponibile della società distributrice in una misura più elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla società per il periodo fiscale nel quale la rettifica è divenuta definitiva è limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla "maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario.
[4] Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3.
[5] a) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, nonché i redditi dei crediti portanti una clausola di partecipazione agli utili ed i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
b) Sono altresì considerati come dividendi pagati da una società residente dell'Italia gli importi lordi rimborsati a titolo della "maggiorazione di conguaglio" di cui al paragrafro 3 ed afferenti i dividendi pagati da detta società.
[6] Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
[7] Qualora una società residente di uno degli Stati ricavi utili o redditi dall'altro Stato, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.

Quindi diciamo il 15%..la maggior imposizione quindi dovrebbe essere compensabile in Italia (cosa non più possibile ed eventualmente rimborsata)

Il Trattato tuttavia dice che (art. 25)4] Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nei Paesi Bassi, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nei Paesi Bassi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana. Gli incentivi agli investimenti e i pagamenti per i disinvestimenti previsti dalla Legge olandese sui Fondi di investimento ("Wet Investeringsrekening") non saranno presi in considerazione nel determinare l'ammontare dell'imposta olandese
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Vecchio 10-01-05, 23:09   #14 (permalink)
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Ora noi si ha due infrazioni:
1 non è consentita deduzione
2 ci viene vietato rimborso perchè si applica ritenuta a titolo di imposta ma NON VOLONTARIA bensì per legge.

ECCO UN CASO PALESE DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ATTUALE NON SOLO DEL TRATTATO UE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI, MA ANCHE DI UN TRATTATO INTERNAZIONALE.

Ora, chi ha un minimo di dimestichezza con il diritto, sa che nelle fonti di esso il Trattato UE ed anche le convenzioni internazionali hanno una sovraordinazione nella gerarchia, rispetto al diritto interno. OSSIA LA NORMA NON ANDREBBE APPLICATA!!!

Mio consiglio: tenta, non ti costa nulla, nel senso fai due conti e vedi, conti proprio di spese in termini di euro per spedizione e documenti
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