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Fisco in banca, professionisti sotto tiro
Fisco in banca, professionisti sotto tiro
Sarà più facile far scattare gli automatismi di irregolarità anche per i compensi di lavoro autonomo.
di Nunzio Dario Latrofa
FotogrammaStretta per le indagini bancarie nei confronti di professionisti e lavoratori autonomi. I commi 402 e 403 dell'articolo unico della legge 311/04 (Finanziaria 2005) rendono più incisivi i poteri di GdF e agenzia delle Entrate sul fronte delle indagini bancarie. La normativa, inoltre, è stata riscritta in maniera tecnicamente più precisa rispetto al passato. Con ricadute immediate sui professionisti. Un prima puntualizzazione riguarda, infatti, la possibilità di utilizzare, anche nei riguardi dei professionisti, l'inversione dell'onere della prova prevista dall'articolo 32, comma 1, punto 2, del Dpr 600/73. In passato era stata la giurisprudenza a estendere questa possibilità ai titolari di reddito di lavoro autonomo (Cassazione, sezione I, sentenza 11094 del 6 ottobre 1999).
La norma, infatti, faceva riferimento solo ai «ricavi»: sembrava che fosse costruita "su misura" per le imprese e che, quindi, volesse tenere fuori i professionisti (i cui introiti sono tecnicamente denominati «compensi»). Ora, la modifica introdotta dalla Finanziaria 2005 toglie ogni dubbio in quanto parla espressamente anche di «compensi». La modifica ha, tuttavia, un effetto peggiorativo della posizione dei titolari di reddito di lavoro autonomo in quanto anche per loro, in futuro, varrà la regola, alquanto perversa, che autorizza il Fisco a conteggiare nella cifra di reddito da considerare evaso anche i prelevamenti di conto corrente (naturalmente, sempre che tali movimenti risultano non registrati in contabilità). Se il Fisco scopre dall'estratto conto che nel corso dell'anno ci sono stati sia versamenti (per esempio di 80mila euro) sia prelevamenti (per esempio di 50mila euro) avrà gioco facile nell'emettere tout court un accertamento per 130mila euro di imponibile evaso.
E contro questo accertamento, il contribuente avrà scarse o nulle possibilità di successo, anche ai fini di un semplice ridimensionamento della cifra, dato che la normativa lo obbliga a dare la prova contraria in maniera precisa e circostanziata. La spiegazione teorica di questa regola può rinvenirsi nel fatto che dietro ogni prelevamento ci potrebbe essere, in astratto, anche un ricavo occultato: attraverso un ragionamento complesso si può forse ipotizzare che il prelevamento "a nero" è servito ad acquistare merce in evasione e che poi questa merce "a nero" è stata a sua volta venduta in evasione, generando così un ricavo occultato al Fisco. Se, però, nei riguardi delle imprese questo meccanismo ha un minimo di giustificazione astratta, verso i professionisti manca qualunque spiegazione economica. Pertanto, l'operazione di sommare gli importi dei prelevamenti tra i "compensi" evasi assume il significato di una pura sanzione impropria.
Su questo punto, inoltre, la disposizione è stata resa più incisiva nei riguardi di tutti, sia imprese che professionisti. Un semplice assegno cambiato allo sportello, infatti, potrà in futuro essere intercettato dal Fisco ed essere trasformato in "ricavo" o "compenso" in evasione. L'ufficio delle Entrate, infatti, potrà conteggiare a tali fini non solo i prelevamenti risultanti dai conti, ma anche «gli importi riscossi» a qualunque titolo, anche allo sportello di una banca fuori piazza. L'inasprimento accertativo a carico dei lavoratori autonomi è tuttavia temperato da un'altra modifica, questa volta a favore del contribuente, che, se saggiamente interpretata, potrebbe forse introdurre elementi di razionalizzazione nell'utilizzo del meccanismo che più in generale presiede all'inversione dell'onere della prova (punto 2 dell'articolo 32, comma 1, del Dpr 600/73, oltre che, ai fini Iva, punto 2, dell'articolo 51, comma 2, del Dpr 633/72).
Il vecchio testo comportava, infatti, il vincolo, per gli uffici delle Entrate, di considerare "singolarmente" le operazioni risultanti dai conti correnti. Questo significava, secondo l'orientamento invalso presso gli uffici finanziari, dover conteggiare tutte le operazioni di versamento e prelevamento "a una a una", per la quantificazione della cifra finale di evasione da addebitare. Nella nuova disposizione è, invece, scritto che a base degli accertamenti gli uffici debbono assumere «i dati ed elementi» attinenti ai rapporti e alle operazioni (mentre in passato si parlava di "singoli" dati ed elementi). La soppressione di quest'ultima parola dovrebbe, quindi, significare che gli uffici potranno in futuro considerare solo gli ammontari complessivi risultanti dai conti. E quindi i valori sarebbero da assumere "per masse" e senza dover pedissequamente sommare, ai fini del quantum da accertare, i singoli righi dell'estratto conto.
6 gennaio 2005
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