Privacy: garante, non si possono schedare le bollette telefoniche
Privacy: garante, non si possono schedare le bollette telefoniche
04/01/2005
Nei sistemi di informazioni creditizie (Sic), che dal primo gennaio 2005 prenderanno il posto delle ''centrali rischi'' private, potranno figurare, come per queste ultime, solo dati aggiornati e relativi al vero e proprio rischio creditizio e non informazioni relative a bollette telefoniche non pagate e contratti di telefonia in essere: il trattamento di questi ultimi tipi di informazioni non pertinenti, non è in questa sede lecito, deve essere immediatamente sospeso e i dati personali cancellati dalle grandi banche dati in cui sono confluiti.
Lo ha disposto il Garante accogliendo il ricorso di un cittadino che lamentava la presenza ingiustificata, negli archivi di una ''centrale rischi'' privata, di alcuni dati che lo riguardavano relativi ad una richiesta di abbonamento ad una utenza telefonica mobile. Le informazioni sulla richiesta di abbonamento, che peraltro non era stata ancora accolta, erano infatti accessibili da parte di tutte le banche e gli operatori finanziari che consultano costantemente gli archivi delle ''centrali rischi'' prima di decidere se erogare prestiti, mutui e finanziamenti, al fine di valutare il grado di rischio, l'affidabilità della clientela e la praticabilità della richiesta.
Nell'ordinare la cancellazione delle informazioni non pertinenti, il Garante, ha sottolineato il significativo impatto sui diritti dei cittadini derivante dal trattamento di dati personali effettuato dalle ''centrali rischi'' private. Trattamento che può considerarsi lecito solo se proporzionato e finalizzato alla tutela del credito, al contenimento dei rischi e dell'eccessivo indebitamento della clientela.
Nel caso esaminato, invece, ha rilevato l'Autorità, non sono risultate lecite le operazioni di raccolta e di diffusione ad un numero indeterminato di soggetti aderenti al sistema informativo, di dati che non riguardavano il rischio creditizio, e che attenevano piuttosto a contratti stipulati per l'erogazione di beni o servizi, o a situazioni di pagamenti differiti o con scadenze periodiche. Le informazioni sulle utenze telefoniche presenti in questi specifici archivi devono essere quindi cancellate perché non sono legittime, compatibili e pertinenti rispetto alle finalità per le quali le ''centrali rischi'' e i Sic sono stati formati.
Fonte: Adnkronos
http://www2.assinews.it:8080/testi/t...040105tec.html