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Vecchio 31-12-04, 11:07   #1 (permalink)
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Garanzia delle banche contro i crac

RIFORMA DELLE SOCIETÀ / Le novità contenute nel decreto correttivo-bis pubblicato in G.U.


Garanzia delle banche contro i crac

Gli investitori professionali sono responsabili per i bond esteri

Le banche e gli altri investitori professionali dovranno rimborsare i bond emessi all'estero da società italiane nel caso si verifichino situazioni di insolvenza. Una responsabilità valida nei limiti che dovranno essere stabiliti con regolamento del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro della giustizia, da adottare su proposta della Consob. La previsione di un regolamento ad hoc sulla garanzia di solvenza è stata inserita all'ultimo minuto e potrebbe rappresentare un escamotage che va incontro alle pressioni fatte dalle banche nelle settimane scorse, preoccupate del nuovo ruolo che verrebbero ad avere se nel futuro si verificassero crac finanziari come quelli di Cirio e Parmalat. In ogni caso, la negoziazione a opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi dovrà avvenire, a pena di nullità, mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Consob. Novità anche per le acquisizioni bancarie: è necessaria la preventiva autorizzazione di Bankitalia per l'acquisizione, in via diretta e indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto. Sono le principali novità apportate al dlgs n. 6/2003 e al Testo unico bancario dal decreto correttivo bis, elaborato dalla commissione presieduta dal sottosegretario alla giustizia, Michele Vietti, approvato lo scorso 23/12 dal consiglio dei ministri e pubblicato ieri in G.U.
Limiti all'emissione per le obbligazioni emesse all'estero da società italiane. Il decreto correttivo e integrativo non ha lasciato indenne l'art. 2412 del codice civile, inerente ai limiti all'emissione di obbligazioni. Qui, in particolare, vengono fissati i limiti all'emissione, coincidenti con il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il limite in parola può tuttavia essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, soggetti quindi in grado di valutare effettivamente il merito del rischio (si tratta degli intermediari autorizzati, sicav, sgr, fondi pensione e compagnie di assicurazione). Tranciante è la disposizione di chiusura al secondo comma dell'art. 2412 per cui in caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Una previsione, questa, che trae avvio dalle ultime vicende economiche, da cui, come noto, è disceso un brusco calo della fiducia dei risparmiatori nei confronti dei titoli obbligazionari (gli stessi venivano infatti trasferiti da parte degli intermediari abilitati privi di standard informativi). Ebbene, in forza dell'aggiunta di un comma, il settimo, all'art. 2412, la disciplina testé ricordata torna adesso applicabile anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello stato. Ciò nei limiti che debbono essere stabiliti con regolamento del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro della giustizia, da adottare ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della legge n. 400/88, su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Autorizzazioni di Bankitalia per l'acquisizione del controllo originato da un contratto con la banca o da una clausola statutaria. Le autorizzazioni della Banca d'Italia all'acquisizione di partecipazioni rilevanti nelle banche, individuate ai sensi dell'art. 19 del Tub, trovano applicazione anche quando il controllo è stato acquisito tramite un contratto con la banca stessa o per via di una clausola statutaria a ciò diretta (in proposito si veda ItaliaOggi del 24/12/2004).


ItaliaOggi pubblica il testo del decreto legislativo recante integrazioni e correzioni al diritto societario e al testo unico in materia bancaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2004


CAPO I

MODIFICHE

E INTEGRAZIONI AL Dlgs N. 5 DEL 2003


Articolo 1

(Modifiche all'articolo 5 del decreto n. 5 del 2003)

1. All'articolo 5, comma 1, del dlgs numero 5 del 2003, dopo la parola: ”ovvero” sono inserite le parole: ”dalla scadenza”.


Articolo 2

(Modifiche all'articolo 7 del decreto n. 5 del 2003)

1. All'art. 7 del delgs numero 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche.”;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

4. ”Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti né superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate”.


Articolo 3

(Modifiche all'art. 8 dl n. 5/2003)

1. All'art. 8 del dlgs numero 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: ”da parte del convenuto” sono soppresse;

b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”ovvero dalla scadenza del relativo termine”;

c) al comma 2, lettera b), le parole: ” se ha chiamato” sono sostituite con le parole: ”se sono stati chiamati”;

d) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”ovvero dalla scadenza del relativo termine”;

e) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”ovvero dalla scadenza del relativo termine”;

f) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

6. ”Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.”.


Articolo 4

(Modifiche all'articolo 10 del decreto n. 5 del 2003)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

3. ”La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.”.


Articolo 5

(Modifiche all'articolo 17 del decreto n. 5 del 2003)

1. All'art. 17 del dlgs numero 5 del 2003, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

3. ”Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.”.


Articolo 6

(Modifiche all'articolo 38 del decreto n. 5 del 2003)

1. All'articolo 38, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo numero 5 del 2003, la parola ”4” è sostituita dalla parola: ”2”.


CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE CIVILE


Articolo 7

(Modifiche all'articolo 2346

del codice civile)

1. All'art. 2346, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: ”L'atto costitutivo” sono sostituite dalle parole: ”Lo statuto”.


Articolo 8

(Modifiche all'articolo 2359 del codice civile)

1. All'articolo 2359, terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, le parole: ”in borsa” sono sostituite dalle parole: ”in mercati regolamentati.”.


Articolo 9

(Modifiche all'articolo 2364 del codice civile)

1. All'articolo 2364, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, la parola: ”e” è sostituita dalla parola: ”ovvero”.


Articolo 10

(Modifiche all'art. 2370 cc)

1. All'art. 2370, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: ”due giorni” sono inserite le parole: ”non festivi”.


Articolo 11

(Modifiche all'articolo 2391

del codice civile)

1. All'articolo 2391, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.”.


Articolo 12

(Introduzione dell'articolo 2391-bis del codice civile)

1. Dopo l'articolo 2391 del codice civile è inserito il seguente:

”Articolo 2391-bis (Operazioni con parti correlate). Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.”.


Articolo 13

(Modifiche all'articolo 2409-duodecies del codice civile)

1. All'art. 2409-duodecies, decimo comma, del codice civile la lettera c) è sostituita dalla seguente:

”c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.”.


Articolo 14

(Modifiche all'articolo 2409-terdecies del codice civile)

1. All'art. 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis) del codice civile le parole: ”ai piani strategici” sono sostituite dalle parole: ”alle operazioni strategiche e ai piani”.


Articolo 15

(Modificazioni all'art. 2412 cc)

1. All'art. 2412 cc dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: ”Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello stato, nei limiti stabiliti con regolamento del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23/8/88, n. 400, su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.”.


Articolo 16

(Modifiche all'art. 2425-bis cc)

1. All'articolo 2425-bis del codice civile dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: ”Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.”.


Articolo 17

(Modifiche all'art. 2426 cc)

1. All'articolo 2426 primo comma, numero 8-bis secondo periodo del codice civile, dopo le parole: ”Le immobilizzazioni” sono inserite le parole: ”materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo”.


Articolo 18

(Modifiche all'art. 2427 del cc)

1. All'articolo 2427 primo comma, numero 3-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: ”immobilizzazioni” sono aggiunte le parole: ”materiali e”;

b) le parole: ”di durata indeterminata” sono soppresse;

c) la parola: ”determinabile” è sostituita dalla parola: ”rilevante”;

d) le parole: ”e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione” sono soppresse.


Articolo 19

(Modifiche all'art. 2441 cc)

1. All'articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo, la parola: ”sui” è sostituita dalla parola: ”in”;

b) al sesto comma, ultimo periodo, le parole: ”in borsa” sono sostituite dalle parole: ”in mercati regolamentati.”.


Articolo 20

(Modifiche all'articolo 2447-novies del codice civile)

1. All'art. 2447-novies, secondo comma, del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”In tal caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.”.


Articolo 21

(Modifiche all'articolo 2468

del codice civile)

1. All'articolo 2468, quinto comma, del codice civile, l'ultimo periodo è soppresso.


Articolo 22

(Modifiche all'articolo 2479-ter del codice civile)

1. All'articolo 2479-ter, terzo comma, primo periodo, del codice civile, la parola: ”secondo” è sostituita dalla parola: ”primo”.


Articolo 23

(Modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile)

1. All'articolo 2504-bis, quarto comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

”Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi e oneri”.


Articolo 24

(Modifiche all'articolo 2506-ter del codice civile)

1. All'articolo 2506-ter, quinto comma, del codice civile, dopo le parole: ”2504-quater, è aggiunta la parola: ”2505”.


Articolo 25

(Modifiche all'articolo 2513 del codice civile)

1. All'articolo 2513, primo comma, lettera b) del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;”.


Articolo 26

(Modifiche all'articolo 2522 del codice civile)

1. All'articolo 2522, secondo comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.”.

Articolo 27

(Modifiche all'articolo 2525 del codice civile)

1. All'articolo 2525, primo comma, del codice civile, dopo le parole: ”venticinque euro né” sono inserite le parole: ”per le azioni”.


Articolo 28

(Modifiche all'articolo 2527 del codice civile)

1. All'articolo 2527 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente: ”Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.”.


Articolo 29

(Modifiche all'articolo 2542 del codice civile)

1. All'articolo 2542 del codice civile il terzo comma è soppresso.


Articolo 30

(Modifiche all'articolo 2545-quinquies del codice civile)

1. All'articolo 2545-quinquies, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, secondo periodo, le parole: ”Il divieto” sono sostituite dalle parole: ”La condizione”;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: ”Le disposizioni dei commi secondo e terzo del presente articolo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.”.


Articolo 31

(Modifiche all'articolo 2545-octies del codice civile)

1. All'articolo 2545-octies, secondo comma, primo periodo, del codice civile, le parole: ”il bilancio” sono sostituite dalle parole: ”un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al ministero delle attività produttive,”.


Articolo 32

(Modifiche all'articolo 2545-undecies del codice civile)

1. All'articolo 2545-undecies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.”.


Articolo 33

(Modifiche all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile)

1. All'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, la parola: ”governativa”, ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: ”di vigilanza”.


Articolo 34

(Modifiche all'articolo 2545-octiesdecies del codice civile)

1. All'articolo 2545-octiesdecies del codice civile, la parola: ”governativa”, ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: ”di vigilanza”.


CAPO III

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE

DEL CODICE CIVILE


Articolo 35

(Introduzione dell'articolo 111-quaterdecies del regio decreto n. 318 del 1942)

1. Dopo l'articolo 111-terdecies del regio decreto numero 318 del 1942, è aggiunto il seguente: ” 111-quaterdecies. La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società.”.


Articolo 36

(Modifiche all'articolo 223-duodecies del regio decreto n. 318 del 1942)

1. All'articolo 223-duodecies, primo comma, del regio decreto numero 318 del 1942, le parole: ” 31 dicembre 2004” sono sostituite dalle parole: ”31 marzo 2005”.


Articolo 37

(Modifiche all'articolo 223-terdecies del rd n. 318 del 1942)

2. L'articolo 223-terdecies del regio decreto numero 318 del 1942, è sostituito dal seguente:

” 223-terdecies. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative.

Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.


CAPO IV

MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993


Articolo 38

(Introduzione dell'articolo 150-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. Dopo l'articolo 150 del decreto legislativo n. 385 del 1993, è inserito il seguente:

”150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative.

1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346 sesto comma, 2349 secondo comma, 2513, 2514 secondo comma, 2519 secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527 secondo e terzo comma, 2528 terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538 secondo comma secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540 secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530 primo comma del codice civile.

3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.

4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.

5. L'articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36.

6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.

7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.”.


Art. 39

(Modifiche all'articolo 19 dlgs n. 385 del 1993)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

”8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.”.


Articolo 40

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.”.


Art. 41

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La rubrica è sostituita dalla seguente: ”Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione”;

b)dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

”3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.”.

Art. 42

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.”


Art. 43

(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.”.


Articolo 44

(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

”a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23;”.


Articolo 45

(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. All'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 le parole ”In materia di partecipazioni in” sono sostituite dalla seguente: ”Alle”. http://www.assinews.it/rassegna/arti...o311204so.html
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