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breviario tassazione capital gain
La modalità di determinazione del Capital Gain
22 dicembre 2004 L’art. 68 del D.P.R. n. 917/1986 contiene le disposizioni relative alla determinazione dei redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Di seguito vengono individuati gli aspetti principali della determinazione del capital gain tenendo conto anche delle indicazioni contenute nella C.M. n. 52/E del 10 dicembre 2004. Determinazione della plusvalenza CORRISPETTIVO PERCEPITO - COSTO DI ACQUISTO (aumentato di ogni costo inerente come ad esempi bolli e altre imposte indirette, commissioni, spese notarili, ecc) = PLUSVALENZA La determinazione del costo o valore di acquisto Il costo di acquisto deve essere determinato tendendo conto: · dei versamenti in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati da parte dei soci o partecipanti nei confronti della società; · delle somme e valore normale dei beni ricevuti dai soci di società soggette all’IRES, a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti ad esempio con sovrapprezzi di emissione di azioni o quote, con interessi di conguaglio ecc. CASI PARTICOLARI di DETEMINAZIONE DEL COSTO D’ACQUISTO Aumento gratuito di capitale sociale Il costo unitario di acquisto di azioni, quote od altre partecipazioni acquisite a seguito di delibere di aumento gratuito di capitale è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni quote o partecipazioni. Società di persone ed imprese immobiliari e finanziarie Il costo o valore d’acquisto deve essere aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e che dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Questo criterio si applica anche in caso di cessione di quote di partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale (Artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986). Successione Il costo di acquisto è quello che ha sostenuto dal de cuius all’atto di acquisto. Donazione Il costo di acquisto è il valore in capo al donante. Scudo fiscale Il costo di acquisto è assunto il valore indicato nella dichiarazione di emersione. TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate Il 40% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, e quelle ad esse assimilate, sommato algebricamente al 40 per cento delle relative minusvalenze, concorre a formare il reddito complessivo. L’eccedenza delle minusvalenze è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40% dell’ammontare delle plusvalenze della stessa specie realizzate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate. Le minusvalenze non possono essere portate in deduzione di altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Addizionali regionali e comunali Le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, dal momento che concorrono alla formazione del reddito complessivo, sono assoggettate anche alle addizionali regionali e comunali. Partecipazioni in società residenti in Stati o territorio a fiscalità privilegiata Concorrono al 100% a formare il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato. (D.M. 21 novembre 2001). Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate Si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% sul 100% della plusvalenza. Tale imposta deve essere versata con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi. La plusvalenza è determinata sommando algebricamente le plusvalenze e le minusvalenze, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e di quelle assimilate, con le plusvalenze e le minusvalenze degli altri strumenti finanziari (Art. 67 lettere da c-ter) a c-quinquies) del D.P.R. n. 917/1986) - Certificati di massa, metalli preziosi ecc.- Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze sia superiore a quello delle plusvalenze, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze della stesse specie dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata. Partecipazioni non qualificate Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nonché per gli altri redditi diversi di natura finanziaria, in alternativa al regime dichiarativo, è prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% tramite intermediari abilitati. I regimi alternativi rispetto a quello ordinario della dichiarazione dei redditi sono: * il regime del risparmio amministrato (Art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997); * il regime del risparmio gestito (Art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997). Plusvalenze realizzate da soggetti non residenti Per i redditi diversi di natura finanziaria realizzati da soggetti non residenti (Art.23, comma 1, lettera f), del d.P.R. n.917/1986) si considerano in ogni caso prodotti nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società residenti. La presunzione assoluta di territorialità non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Regime particolare di tassazione Per tutti i redditi diversi derivanti da operazioni finanziarie, con esclusione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997 prevede un apposito regime di non imponibilità. Tale regime non si applica a tutti i soggetti non residenti, bensì soltanto ai soggetti che risiedono in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane (D.M. 4 settembre 1996). Convenzioni contro le doppie imposizioni Rimane ferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia. Si ricorda che le convenzioni prevedono che la tassazione avviene nel Paese di residenza dell’alienante. Fonte: © Copyright Ipsoa Editore srl - Inform@Mail http://www.omniaconsulting.it/stampa...p?idn=852&id=2 |
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Data registrazione: Dec 2004
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In effetti giorni fa mi sono visto dalla mia sim addebtare una somma di denaro con valuta 2 genn 2004.Contatatti telefonicamente mi hanno detto che era relativo a conguagli del capital gain maturato.
Ho letto quanto sopre velocemente,e pur capendoci poco-altrimenti non sarebbe una legge fiscale- quel giochino del 40% di plus da addizionare al 40% di minus,rinviando l'eccesso all'anno successivo,mi suona di giuoco di prestigio. Stà a vedere che con questo recente e peculiare addebito ho finanziato il "calo delle tasse" recentemente sbandierato dal governo
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