Codice della strada: nessuna cauzione per i ricorsi alle multe
22/12/2004
di Elisa Drezza
La Corte costituzionale ha dichiarato l´illegittimità costituzionale dell´art. 204 bis, 3° comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che stabiliva - a carico di chi proponga ricorso contro il verbale di contestazione d´infrazione alle regole del Codice della Strada - l´onere di "versare presso la cancelleria del Giudice di Pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall´organo accertatore".
Questa disposizione era stata impugnata da alcuni Giudici di Pace poiché in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto creerebbe una discriminazione nei confronti dei soggetti privi di adeguati mezzi economici i quali si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, con conseguente pregiudizio del loro diritto di agire in giudizio.
Secondo i giudici che hanno sollevato la questione, imporre il versamento di una cospicua cauzione, anche in relazione ai non più brevissimi tempi della magistratura onoraria, crea una disuguaglianza innanzitutto tra cittadino e Pubblica Amministrazione, poi tra cittadini abbienti e non abbienti. La Corte Costituzionale ha ricordato che i principi dettati dall'art. 24 della Costituzione (secondo i quali tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento) devono trovare identica attuazione per tutti i cittadini.
Per la Corte, alla luce di tali principi, l'imposizione dell'onere economico di cui sopra, finisce con il pregiudicare l´esercizio di diritti inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull´ammissibilità.
La Corte ha inoltre rilevato che l'imposizione in via generalizzata, da parte della norma censurata, di questo onere a carico del soggetto che intenda adire le vie giudiziali, si risolve in un ostacolo che finisce per scoraggiare l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Fonte: Protezione Legale, 20 ottobre 2004, n. 20.
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