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Consolidato, riassetti senza pregiudizi
Consolidato, riassetti senza pregiudizi
Maxi-circolare dell'agenzia delle Entrate sulla tassazione di gruppo: opzione anche per le società neo-costituite Le operazioni di rimodulazione degli assetti societari per fruire dei vantaggi del consolidato non sono da qualificare automaticamente elusive. Le partecipazioni indirette rilevano solo se detenute tramite società partecipate direttamente che risultano controllate di diritto. Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004, quando mancano ormai pochi giorni al termine per effettuare l'opzione e quando ormai si sa che alcune delle disposizioni illustrate dalla circolare verranno modificate con un decreto correttivo che, però, dovrebbe valere a partire dal 2005. Soggetti controllanti. Alcuni significativi chiarimenti vengono forniti sulla possibilità di esercitare l'opzione, in qualità di controllanti, da parte dei non residenti. La norma richiede che la società risulti residente in uno Stato estero con il quale è in vigore un accordo contro le doppie imposizioni. Inoltre, viene richiesto l'esercizio, da parte del controllante estero, nel territorio italiano di un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione nei confronti della quale esista un'effettiva connessione tra attività d'impresa e partecipazioni nelle società controllate residenti. La circolare afferma che è necessario non solo un trattato contro le doppie imposizioni, ma anche un accordo che consenta lo scambio di informazioni con lo Stato italiano. Sul requisito dell'esercizio da parte della stabile organizzazione italiana del controllante non residente di un'attività d'impresa, la circolare specifica che questa condizione non può essere riferita alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti la cui attività consiste nella mera detenzione di partecipazioni in società residenti. La circolare non fa alcun cenno all'altro requisito (l'effettiva connessione della partecipazione) in quanto su questo punto dovrebbe intervenire il correttivo Ires. Sempre a proposito dei soggetti controllanti, la circolare conferma che l'opzione è di regola preclusa, diversamente dalla consolidate, alle società neo-costituite nel corso dell'esercizio. Fanno eccezione i casi in cui tanto la società controllante quante le controllate siano neocostituite e la data di costituzione della controllante non risulti successiva a quella delle controllate nonché alcune particolari ipotesi di operazioni di ristrutturazione. È il caso, per esempio, di una società neocostituita N nel 2004 che incorpora la società A che controlla al 60% la società C (in assenza di opzione di A e C). La società N potrà consolidare la società C sin dal 2004. Operazioni non elusive. La circolare precisa che operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni che consentono di accedere al consolidato non possono qualificarsi automaticamente come elusive, pur restando ferma la possibilità di sindacarne l'elusività sulla base del caso concreto e tenendo conto dell'operazione posta in essere nel suo complesso. Controllo di diritto. L'accesso al consolidato è subordinato al fatto che la società controllante possieda, direttamente o indirettamente, il controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile e una partecipazione al capitale sociale nonché agli utili della controllata per una percentuale superiore al 50%, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena societaria di controllo. La presenza di una situazione di controllo di diritto deve essere considerata anche con riguardo alle partecipazioni detenute in via indiretta, che devono essere detenute sempre tramite società partecipate di "primo livello" che risultino controllate di diritto. Per esempio, nel caso in cui il soggetto A detenga il 20% di B, il 20% di C e il 100% di D, se B, C e D partecipano, rispettivamente, in Z per il 5, il 30 e il 45 per cento, A può consolidare soltanto D, ma non Z in quanto la quota partecipativa detenuta da A in Z è pari al 45 per cento. Non assumono rilevanza, infatti, le quote detenute da A in Z tramite B e C in quanto detenute tramite società che non sono controllate di diritto. Controllanti super-responsabili Responsabilità in stand by in attesa delle modifiche. È questa la sensazione che si ha leggendo la circolare n. 53/E dell'agenzia delle Entrate che illustra le disposizioni oggi vigenti sulla responsabilità del consolidato nazionale. Si comprende, però, da alcuni passaggi della circolare, la difficoltà che ha la stessa Agenzia a illustrare norme che non vanno di pari passo con il funzionamento e la determinazione del reddito complessivo globale. Responsabilità delle consolidate. La circolare prende in esame l'attuale articolo 127, comma 1 del Tuir il quale prevede che ciascuna società controllata è responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni e interessi riferite al proprio reddito complessivo, nonché per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973 (oltre che per le violazioni degli obblighi strumentali per la determinazione del proprio reddito). La circolare evidenzia che la responsabilità della controllata deve ritenersi estesa anche all'attività dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973, nell'eventualità che la maggiore imposta liquidata nei confronti della consolidante consegua a una modifica dei dati riferibili alla posizione fiscale della consolidata. Si capisce, però, come le affermazioni sulla debenza dell'imposta da parte della controllata, soprattutto in caso di accertamento nei suoi confronti, stridono con la successiva affermazione fatta dalla circolare in cui si evidenzia che la determinazione del reddito di ciascuna consolidata avviene senza liquidazione dell'imposta, in quanto quest'ultima risulta assolta dalla consolidante sul reddito complessivo globale. Senza tenere conto di quanto dispone anche il Dm 9 giugno 2004, in base al quale la rettifica del reddito complessivo di ciascun soggetto che ha aderito al consolidato deve essere imputato alla perdite residue del consolidato. A questo proposito, oltre a qualche esemplificazione sull'utilizzo delle perdite, va evidenziato il fatto che la circolare segnala che nel caso in cui il maggior reddito accertato nei confronti della controllata risulti interamente assorbito dalle perdite del gruppo e, quindi, non emerga alcun debito d'imposta, non verranno irrogate sanzioni per la dichiarazione infedele della controllata, fatta salva la sanzione da 258 e 2.065 euro prevista dall'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 471/1997. Responsabilità della consolidante. Viene posto l'accento sul fatto che nell'attuale normativa gravano sulla consolidante tre livelli di responsabilità: una propria, relativa alla determinazione del proprio reddito complessivo; una responsabilità di consolidamento, relativa alla determinazione dell'imponibile di gruppo; una responsabilità solidale con le società controllate, per le rettifiche operate nei confronti di queste ultime. La responsabilità da consolidamento deriva dalla determinazione del reddito complessivo globale, in particolare dalle rettifiche da consolidamento in base all'articolo 122 del Tuir. Viene rilevato che la responsabilità della consolidante si ha anche in relazione alle rettifiche che devono essere operate nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione che non determinino lo scioglimento della tassazione di gruppo. La circolare evidenzia, poi, che la responsabilità solidale con le singole controllate si verifica nell'ipotesi di maggior reddito accertato nei confronti della società controllata. Si è, però, già detto che questa impostazione non risulta in linea con il complesso procedimento di tassazione di gruppo. Una corretta impostazione, come dovrebbe essere peraltro previsto dallo schema di decreto correttivo Ires, non può che prevedere che, in caso di accertamento nei confronti della controllata, dell'imposta risponde la controllante, con la responsabilità solidale della controllata. Per le sanzioni, invece, poiché la violazione è stata commessa dalla controllata, risponde quest'ultima. E la sanzione non può che essere rapportata all'imposta evasa complessivamente a livello di gruppo. http://www.assinews.it/rassegna/arti...211204co2.html |
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