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tassazione aliquota 12,5% (applicazioni)
Fonte: Plus, Il Sole 24 Ore; 10/07/2004
Costi / La mappa dei trattamenti fiscali Tutte le applicazioni dell’aliquota al 12,5% Le modalità dipendono dalla tipologia del prodotto e incidono in misure diverse sul rendimento I risparmiatori residenti in Italia, persone fisiche, sono soggetti a differenti modalità di tassazione sulle quote di OICVM possedute. Il trattamento varia a seconda che i fondi siano di diritto italiano o di diritto estero, in quest’ultimo caso l’ulteriore discriminante è la c.d. armonizzazione. Ci pensa il gestore. Sui fondi mobiliari e Sicav italiani nonché per i fondi lussemburghesi storici è prevista l’applicazione un’imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione conseguito in ciascun anno. Alla fine di ogni anno la società di gestione preleva e versa all’erario un ammontare pari al 12,5% dell’incremento del patrimonio netto. La tassazione, però, è imputata giornalmente sulla quota del fondo che risulta, pertanto, al netto del prelievo fiscale maturato fino a quel giorno. Il sottoscrittore è quindi esentato dalla dichiarazione ai fini fiscali di eventuali guadagni ottenuti, perché l'imposta è stata già pagata in via sostitutiva dalla società di gestione. Tale tassazione è definita “per competenza” poiché il risparmiatore paga un’imposta su rendimenti maturati ma non ancora realizzati. Se, al contrario, il risultato lordo di gestione dovesse risultare negativo, le minusvalenze possono essere portate in detrazione d'imposta per i successivi quattro anni. I fondi esteri. Il regime tributario dei proventi di capitali derivanti dall'investimento in fondi e SICAV di diritto estero assume aspetti diversi in relazione alla natura del fondo estero in cui l'investimento è stato effettuato. In particolare, i proventi relativi a quote di fondi armonizzati (e cioè conformi alle direttive comunitarie) commercializzati nel territorio dello Stato sono assoggettati a ritenuta del 12,50% a cura dell'intermediario residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi. La tassazione è in capo al risparmiatore al momento dell’incasso del provento attraverso una ritenuta a titolo d’imposta senza alcun altro adempimento. Quindi, tramite la propria banca, si viene tassati solo quando si percepiscono effettivamente i relativi proventi. Questo principio è chiamato tassazione “per cassa”. Se, invece, il risparmiatore acquista direttamente all’estero quote di fondi armonizzati, quindi senza l’applicazione della ritenuta, essi devono essere indicati dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi e soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Soggetti all’irpef. Per quanto riguarda invece i proventi derivanti dall'investimento in fondi non armonizzati (diversi, cioè, da quelli conformi alle direttive comunitarie), la ritenuta del 12,50%, eventualmente applicata dall’intermediario, è sempre a titolo d'acconto. Essi devono essere indicati dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi ed inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef. Anche la fiscalità applicata agli ETF è differente a seconda che l'ETF sia "armonizzato" (cioè conforme alle direttive europee) oppure "non armonizzato" (cioè non conforme alle direttive europee). Sulla prima tipologia viene effettuata direttamente dall’intermediario una ritenuta a titolo di imposta del 12,5% al momento del realizzo del proventi. L'investitore privato non è gravato da alcun onere amministrativo/contabile e nessun provento deve essere riportato nella propria dichiarazione dei redditi. Per gli ETF non armonizzati bisogna distinguere tra redditi di capitale e redditi diversi. Ai "redditi di capitale", cioè i dividendi incassati e il Delta NAV (NAV del giorno di vendita - NAV del giorno di acquisto), concorrono a formare il reddito imponibile del sottoscrittore e sono assoggettati alla tassazione progressiva IRPEF, mentre sui "redditi diversi" dati da [(Prezzo Vendita - Prezzo Acquisto) - (Nav del giorno di vendita - NAV del giorno di acquisto)] l'intermediario applica una ritenuta a titolo di imposta del 12,5%. Giuseppe Romano Direttore ufficio studi onsultique Fondi pensione / La soglia è il 12% Deducibili? In parte I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non superiore al 12% e comunque a 5164,57 euro (pari a lire dieci milioni). Per quanto riguarda la tassazione sui rendimenti finanziari, in fase di accumulo dei versamenti, i fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. In tal caso vige il principio di tassazione per “competenza” sui rendimenti maturati ma non ancora realizzati. Nelle fasi di crescita dei mercati, la tassazione per competenza all’11%, potrebbe risultare svantaggiosa rispetto alla tassazione del 12,5% operata per “cassa” ossia al momento del pensionamento. Le prestazioni erogate in forma periodica si collocano tra i redditi assimilabili a quelli dei lavoratori dipendenti assumendole al netto dei redditi gia' assoggettati a tassazione (nella misura dell’11%) e dei contributi eventualmente non dedotti. Quindi sulle rendite pensionistiche, erogate dal fondo pensione, il risparmiatore sarà tassato secondo la sua aliquota marginale in vigore dopo la cessazione della sua attività lavorativa. Mentre le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante) sono assoggettate a tassazione separata. Per quanto concerne la determinazione dell’aliquota, questa andrà calcolata, da parte del sostituto d’imposta in via provvisoria assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (11%) e dei contributi non dedotti. A tale calcolo seguirà, da parte dell’Amministrazione finanziaria, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, la riliquidazione dell’imposta in base all’aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione. La tassazione operata dal sostituto rappresenta, quindi, soltanto un’anticipazione dell’imposta effettivamente dovuta dal contribuente. Si ricorda che, secondo la normativa, non è possibile optare per una prestazione a scadenza in forma di capitale superiore al 50% di quanto maturato, a meno che la prestazione periodica annua calcolata convertendo l’intera posizione individuale maturata sia inferiore all’importo dell’assegno sociale . Si può incorrere in una doppia tassazione (aliquota separata applicata sui rendimenti già tassati in fase di maturazione all’11%) quando la prestazione in forma di capitale supera un terzo del montante maturato ma la rendita calcolata su 2/3 del montate complessivo sia superiore al 50% dell’assegno sociale In questo caso vedrebbe accresciuta la percentuale di tassazione applicata. Il regime appena descritto è applicato applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001 G.Ro. Risparmio gestito / Il “risultato maturato” Tassazione gestioni patrimoniali individuali: il regime del risparmio gestito Le persone fisiche e tutti gli altri contribuenti diversi dalle imprese commerciali che hanno conferito mandati di gestione patrimoniale individuale ai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (banche, SIM, società fiduciarie, eccetera), possono optare per l’applicazione dell’imposta sul risultato maturato di gestione. Il regime di imposizione derivante dalla predetta opzione è comunemente conosciuto come il regime del “risparmio gestito”. Il risultato maturato di gestione comprende sia gli interessi e dividendi maturati nel corso della gestione, sia le plusvalenze maturate nello stesso periodo sugli stessi titoli. È un regime di tassazione delle plusvalenze e dei redditi di natura finanziaria che si fonda sul criterio della maturazione (e che, quindi, comporta una anticipazione dell'imposizione rispetto ai regimi della dichiarazione e del risparmio amministrato, i quali si basano invece sull'opposto criterio del realizzo). Optando per tale regime (art. 7 del decreto legislativo 461/97), l'imposta sostitutiva non viene applicata sulle singole plusvalenze e altri redditi diversi realizzati nell'ambito della gestione, ma sul risultato di gestione maturato al termine di ciascun periodo d'imposta. L'imposta sostitutiva del 12,5% viene prelevata e versata dal soggetto gestore. Qualora non vi siano le disponibilità liquide necessarie per eseguire il versamento dell'imposta, il soggetto gestore può effettuare disinvestimenti di strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito, salvo che il contribuente non fornisca le somme necessarie. Nel caso in cui in un anno il risultato della gestione dovesse risultare negativo, l'importo corrispondente può essere computato in diminuzione del risultato di gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Non è invece consentito portare tale perdita in diminuzione del risultato positivo conseguito nello stesso periodo d'imposta in altre gestioni. Mentre, il risultato negativo della gestione che risulta alla conclusione del contratto, appositamente certificato dal gestore, può essere utilizzato in dichiarazione o in altro rapporto amministrato intestato allo stesso contribuente. G.Ro. |
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