Il codice per agenti e autonomi
Rappresentanti / Un'indennità ad hoc
Diverso da quello dei lavoratori subordinati è il patto di non concorrenza nel rapporto di agenzia (articolo 1751bis del Codice civile). Il divieto di concorrenza da parte dell'agente dopo la risoluzione del rapporto deve essere stabilito per iscritto e riguardare la stessa zona, clientela e beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto. La sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'indennità degli agenti. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta alla cessazione del rapporto la corresponsione di un'indennità di natura non provvigionale. Questa è determinata dalle parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria, sulla base dei seguenti parametri: — durata del patto; — natura del contratto di agenzia; — indennità di fine rapporto.
L'indennità spetta solamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di capitali con un solo socio e alle società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Base di calcolo è la media annua delle provvigioni spettanti nei 5 anni precedenti la cessazione del rapporto o la media annua calcolata sull'intero rapporto, se questo ha avuto una durata inferiore a 5 anni.
Lavoratori autonomi. La giurisprudenza ha escluso dalla disciplina del patto di non concorrenza dell'articolo 2125 il lavoratore parasubordinato, considerato un lavoratore autonomo. Per coloro che prestano la propria opera senza vincolo della subordinazione, non sussiste un vero e proprio obbligo di fedeltà come quello del lavoratore subordinato (articolo 2105).
In questo caso vengono in rilievo solo alcune norme che in generale sanciscono il dovere di buona fede, correttezza e diligenza ma anche specifiche previsioni contrattuali come appunto la redazione di un patto di non concorrenza ex articolo 2596 del Codice civile: l'intento perseguito da questa norma è impedire eccessive restrizioni della libertà di iniziativa economica. Il patto che limita la concorrenza è valido se circoscritto a una determinata zona o a una determinata attività e non può eccedere la durata di cinque anni.
Lo stesso articolo stabilisce che il patto limitativo della concorrenza deve essere provato per iscritto ed è valido per la durata appunto di cinque anni. Se la durata del patto medesimo non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a 5 anni, non può essere derogata dalla volontà delle parti contraenti. Cessione d'azienda. Secondo l'articolo 2557 del Codice civile, chi aliena l'azienda deve astenersi per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto o per l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dall'azienda ceduta. Il patto di non concorrenza in questo caso si intende violato se è provata l'idoneità della nuova impresa allo sviamento della clientela acquisita o acquisibile dall'azienda ceduta.
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