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Vecchio 04-12-04, 17:03   #1 (permalink)
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rimborsi parziali pregiudicano il diritto di riavere quanto versato?

Con questo thread vorrei introdurre un tema, sfiorato in passato. Lo spunto nasce da un intervento pubblicato a pag. 61 de Il Mondo del 10 dicembre 2004 n. 49 in edicola.

Un Tizio che aveva acquistato bond Parmalat da Banca Intesa, chiede domanda di rimborso e ottine il 25% del valore storico. Nella proposta fattagli da Banca Intesa vi è una clusola che dice: "rinuncia a ogni diritto e a esperire azioni nei confronti della banca dichiarandosi pienamente soddisfatto e di non avere più a pretendere in relazione alla vicenda contestata." Il tizio si chiede: se la banca fosse riconosciuta aver agito in conflitto di interesse e io avessi intascato il rimborso posso pretendere altro?

Elena Rondinelli, giudice onorario di Milano, replica: la clausola se firmata comporta accettazione a titolo di risarcimento per la vertenza a saldo e stralcio di ogni pretesa futura. Per non pregiudicare il diritto ad azioni legali dovrebbe accettare la somma a titolo di acconto sul maggiore avere.

Ora vorrei argomentare quanto segue, sapendo di esporre una ricostruzione giuridica opinabile.

Ammettiamo che il contratto sia concluso in conflitto di interesse e che la sanzione sia la nullità, come avvenuto già per i bonds argentini.
http://www.francocrisafi.it/web_seco...005%202004.pdf
e come ricostruito perfettamente qui
http://www.tidona.com/pubblicazioni/dicembre04_1.htm


Ora, si avrebbe una transazione su un contratto nullo. Nella transazione, dove non si tratta della nullità, non la si può ritenere riconoscibile proprio perchè non è materia di trattazione, si dice: rinunci ad agire agire contro la banca.

MA LA CLAUSOLA, E' VALIDA?
OSSIA, LA TRANSAZIONE E' VALIDA?

A mio avviso giuridicamente è molto poco probabile, dal momento che c'è un'articolo del codice civile che recita (art. 1972)
1972. Transazione su un titolo nullo. È nulla la transazione relativa a un contratto illecito , ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo .

Se quindi la transazione è nulla, è nulla. Ma perchè lo è? Perchè nullo è il contratto causalmente antecedente (eventualmente nell'ipotesi di conflitto di interesse).
Ora, se la parte agisse per far dichiarare non la nullità della vendita dei bonds, non immediatamente, ma la nullità della transazione vertente su un fatto illecito(cioé contratto concluso in conflitto di interesse), ponendo la stessa come questione pregiudiziale rispetto alla nullità del contratto di transazione, a mio avviso la parte sarebbe costretta a restituire quanto dovuto ma eventualmente la banca a restituire tutto quanto ricevuto.
Tenuto conto però che, di fatto, la banca ha già anticipato una somma che andrebbe defalcata dall'ammontare complessivo che la banca sarebbe tenuta a restituire.

Attendo interpretazioni sulla tesi (ardita, lo so).
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Vecchio 06-12-04, 08:56   #2 (permalink)
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Ardita ma condivisibile, con la sola precisazione che la transazione non sarebbe "nulla" ma bensì "annullabile".
Pietro
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Vecchio 06-12-04, 10:11   #3 (permalink)
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Ma anche nel caso di "conflitto di interesse", ad esempio bonds argentini, è stata sancita la nullità del contratto di vendita. Perchè mi dici annullabilità e non nullità, avendo riguardo la transazione su operazioni contra ius?
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Vecchio 06-12-04, 15:03   #4 (permalink)
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Tesi molto interessante, che girerò a legali esperti (è materia strettamente giuridica, quindi non per me).
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Vecchio 06-12-04, 15:04   #5 (permalink)
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Originalmente inviato da FabioGalletti
Ma anche nel caso di "conflitto di interesse", ad esempio bonds argentini, è stata sancita la nullità del contratto di vendita. Perchè mi dici annullabilità e non nullità, avendo riguardo la transazione su operazioni contra ius?

Transazione su un titolo nullo. È nulla la transazione relativa a un contratto illecito , ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo .



Ilcontratto relativo ai titoli argentini non è "illecito" ma semmai "nullo", quindi rientri negli "altri casi", nei quali si parla di "annullamento", e NON di declaratoria di nullità.
O sbaglio ??
Questioni di lana caprina, dirai tu ... e mi sa che sotto sotto hai ragione ...
Pietro
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Vecchio 06-12-04, 15:34   #6 (permalink)
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Ai sensi del 1343 del C.C. io intende per "illecito" contrarità a a norme imperativo, ordine pubbico e buon costume. Poi certamente si può discutere...anzi sicuramente ci sarebbbe da discutere in un contenzioso di tal portata.

Peraltro, avendo studiato la fattispecie in passato (scorso anno quando scherzando dissi che l'unico modo per garantire le transazioni era modificare il 1972) ho trovato un precedente di cassazione (raro vista la materia)
Cass. 7 luglio 1981, n. 4414, in Mass. Foro It., 1981. In questa sentenza si afferma che poiché a norma dell’art. 1972 c.c. è nulla la transazione relativa ad un contratto illecito, anche se le parti hanno trattato della nullità di questo, riconosciuta la nullità della transazione i contraenti sono rimessi nello stato anteriore alla stipulazione del contratto transattivo e ciascuno “può conseguire nuovamente quanto ebbe a concedere e deve restituire quanto gli fu concesso per effetto dell’accordo transattivo”.

Secondo te sarebbe stato fattibile, e più intelligente per le banche, istituire vere e proprie Commissioni arbitrali, tenedo presente i costi da accollarsi interamente? (es: arbitrato rituale con soglia di rimborso del 30% ma procedura espletata in tot gg.)?
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Vecchio 06-12-04, 16:54   #7 (permalink)
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diciamo che con un arbitrato rituale o una transazione giudiziale i problemi sarebbero stati minori ....
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Vecchio 06-12-04, 17:37   #8 (permalink)
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Se il contratto e’ nullo lo e’ anche la transazione. Il punto e’ che la tesi di nullita’ del contratto non e’ assodata (vedi anche la recente sentenza Pugliese sulle Cirio che parla di inadempienza contrattuale e non nullita’). Gli effetti dell’inadempienza e della nullita’ di fatto sono simili, ma in questi casi sarebbero ben diversi.
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Vecchio 06-12-04, 18:42   #9 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da Voltaire
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Se il contratto e’ nullo lo e’ anche la transazione. Il punto e’ che la tesi di nullita’ del contratto non e’ assodata (vedi anche la recente sentenza Pugliese sulle Cirio che parla di inadempienza contrattuale e non nullita’). Gli effetti dell’inadempienza e della nullita’ di fatto sono simili, ma in questi casi sarebbero ben diversi.
Infatti. Il mio ragionamento si basa su una nullità del contratto; se solo fosse annullabile viene meno. Anche se sono più che convinto della sentenza nel caso di conflitto di interessi non specificato, non può che esservi nullità. Diverso il caso del 4U, dove la tecnica contrattuale adottata può comportare a mio avviso la nullità del contratto solo se tale sarà dichiarato il mutuo di scopo, essendo l'acquisto dello strumento finanziario causalmente dipendente. Nel senso che non è un mutuo di scopo ma un negozio in frode alla legge (aldilà delle risultanze penali), dal momento che non è specificata per bene obbligazione per la quale dovrebbe essere stipulato il mutuo che dovrebbe discendere dalla volontà del mutuatario non del mutuante, non vi è effettiva terzietà (come accade per acquisto di un immobile o di un prodotto nel credito al consumo) tra venditore e mutuante, l'acquisto mi pare potrebbe essere avvenuto prima dellla sottoscrizione del piano da parte di Mps/121,etc...
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Vecchio 07-12-04, 08:46   #10 (permalink)
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Così a spanne, direi che i contratti di cui parliamo qui non sono "contrari a norme imperative" e quindi illeciti ( es.: locazione di immobile da adibire a bisca / casa d'appuntamenti ) ma bensì - per esempio - nulli per carenze di forma essenziali (es: mancata conclusione per iscritto; mancato consenso scritto ad operazione in conflitto di interessi, ecc.)
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