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Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto (v. Tabella 4).
TABELLA 4 SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO SANZIONE (in % della tassa) 30 giorni dalla scadenza 3,75 1 anno 6 Insieme al pagamento di tassa più sanzione, devono essere aggiunti gli interessi sulla tassa non pagata, calcolati su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino a quello dell'effettivo versamento. Per ogni giorno di ritardo, entro il primo anno, gli interessi sono pari al: * 3% su base annua, per i giorni decorsi durante il 2003; * 2,5% su base annua a decorrere dal 1° gennaio 2004. PER POTER BENEFICIARE DELLE SANZIONI RIDOTTE, IL CONTRIBUENTE DEVE PROVVEDERE AL VERSAMENTO CONTESTUALE DELLA TASSA, DELLA SANZIONE E DEGLI INTERESSI. Chi paga in ritardo può ottenere, direttamente tramite l'applicazione inserita nel nostro sito, il calcolo della sanzione e degli interessi da pagare. Per i pagamenti effettuati oltre l'anno la sanzione è applicabile d'ufficio ed è pari al 30% della tassa: sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 1,375% per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento (2,5% a semestre fino al 30 giugno 2003). http://www.agenziaentrate.it/servizi...amenti_tardivi |
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