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Vecchio 27-11-04, 19:16   #1 (permalink)
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perchè è una fesseria ridurre il periodo sospetto per la revocatoria fallimentare

L'ultimo progetto di riforma è questo:

http://www.finanzaonline.com/officin...islativo.htm#5

In comune, con quello del 2003 (Trevisanato), in tema di revocatoria, c'è la tendenza a ridimensionare il periodo sospetto, per una maggiore certezza dei rapporti.

Ho letto un articolo su Repubblica: più che articolo, erano quattro righe con errati riferimenti ai sistemi stranieri, solo per spingere verso un ridimensionamento delle revocatorie.

Non si considera che in Italia la fase prefallimentare è lunga, dura diversi mesi. La riforma deve tenere conto anche dei tempi tecnici dei Tribunali.

Non si possono fare solo le norme, lasciando disorganizzate le strutture. Ma questo è un altro discorso.
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Vecchio 27-11-04, 20:03   #2 (permalink)
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Occorrerebbe però precisare, per chi ignora la riforma, cosa la caratterizza, dire perchè viene dimezzato il termine e quindi esporre opinioni contrarie.
Mia banale opinione
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Vecchio 27-11-04, 20:23   #3 (permalink)
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soprattutto in cosa perchè alla luce di questo si ritiene lesiva degli interessi (di chi) la contrazione dei termini
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Vecchio 30-11-04, 11:25   #4 (permalink)
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22-11-2004
Il mondo cambia, la legge fallimentare no
Lorenzo Stanghellini

Quando un’impresa cessa di pagare i suoi creditori, lo Stato interviene per tutelarli.
Le forme sono moltissime e graduali: si va da un controllo su cosa fanno i suoi amministratori fino alla loro sostituzione con un curatore (o commissario, nelle grandi imprese), che prende possesso dei beni e, a seconda dei casi, li liquida o li trasferisce ai creditori. Fra questi due estremi si trovano molte forme intermedie di intervento e di controllo sull’impresa.

Dal 1942 a oggi

La legge fallimentare è del 1942. È pensata per un sistema in cui le imprese sono piccole e quando diventano insolventi significa che non c’è nulla da salvare.
Il mondo è tuttavia molto cambiato da allora: le imprese sono oggi fatte d’idee più che di beni (e le idee non si vendono), i creditori sono sempre di più e conoscono poco i loro debitori (si pensi agli obbligazionisti). Spesso, infine, conviene agli stessi creditori che l’impresa continui a produrre invece di chiudere.
Proprio per questo dal 1979 abbiamo in Italia una normativa speciale per le grandi imprese (modificata nel 1999), le quali possono continuare l’attività anche quando sono insolventi, in attesa che le loro aziende vengano cedute in un tempo ragionevole (uno-due anni). È ciò che sta accadendo con Cirio.
Il quadro degli strumenti a disposizione del debitore e dei creditori resta però paurosamente incompleto. Per almeno tre motivi:
1) solo le grandi imprese (con almeno duecento dipendenti) possono tentare di salvarsi, con strumenti comunque insoddisfacenti. Decine di migliaia di altre aziende sono destinate a scomparire qualora vadano in crisi, anche se possiedano ancora valori da salvare;
2) i creditori, nel loro stesso interesse, possono certo accordarsi fra loro per aiutare il debitore in difficoltà a evitare il fallimento. Ma non è facile che riescano a farlo quando sono decine o centinaia o addirittura migliaia, se l’impresa ha emesso bond;
3) fino a oggi, e fino al caso Parmalat (per cui è stata adottata una legge speciale), l’unica cosa da fare in caso di crisi era vendere i beni dell’azienda, realizzando prezzi spesso modesti. Oggi è invece possibile trasferire l’impresa ai suoi creditori, facendoli diventare azionisti e conservando per loro tutto il valore d’avviamento. Solo però se ha almeno mille dipendenti. Un caso (fortunatamente) raro, anche se il probabile successo del piano di salvataggio Parmalat lascia pensare che ci saranno repliche per altre gravi crisi – come sembra stia già avvenendo proprio in questi giorni per “Volare”

Così com’è oggi strutturata, la nostra legislazione fallimentare scoraggia inoltre l’intervento di investitori specializzati nel recupero delle imprese in crisi. Si tengono infatti a debita distanza, visto che la legge è così severa con tutti coloro che hanno avuto a che fare con l’impresa poi fallita, anche quando la scommessa di salvarla sia stata tentata in buona fede.
Che ci sia bisogno di una riforma del diritto fallimentare, per questi motivi e molti altri più tecnici, ognun lo dice. Perché non la si faccia è un’altra questione.

Interessi costituiti e vecchi retaggi

Il diritto fallimentare era, fino a pochi anni fa, il diritto del funerale dell’impresa. Oggi non deve più essere così: se pensato in termini moderni, si tratta di un settore importante e vitale, che può dare grande forza all’economia.
A partire dal 2000, sono apparsi progetti di legge che miravano a rovesciare le prospettive della legge fallimentare e a consentire salvataggi di imprese in crisi, pur senza riduzione della tutela dei creditori o inammissibili aiuti di Stato. (1) Finita la legislatura, si è buttato tutto nel cestino e si è ricominciato da zero. Dopo due anni di lavoro di un’ampia commissione (la commissione Trevisanato) sono arrivati altri progetti che, pur migliorando la situazione attuale, di innovativo avevano ben poco. Nemmeno quelli sono tuttavia passati. Perché?
La verità è che è difficile gettare abiti indossati per tanto tempo e cambiare mentalità d’improvviso.Questo vale anche per molti magistrati, affezionati al ruolo di gestori delle imprese in crisi che l’attuale legge loro riserva e restii ad affidare al mercato questo settore.
Le discussioni nella commissione Trevisanato si sono poi concentrate per mesi su aspetti marginali, probabilmente incomprensibili per un osservatore internazionale, incentrati a determinare se e quanto le banche, in caso di fallimento del loro cliente, debbano riversare al curatore di ciò che è passato dal conto corrente. Una sciocchezza, se comparata con gli interessi in gioco, ma una sciocchezza che nell’attuale legge colpisce pesantemente le banche (che vengono regolarmente citate in giudizio per somme ingenti, anche se quelle effettivamente versate sono spesso inferiori a quanto chiesto dal curatore) e dà grande lavoro ad avvocati e commercialisti. Si può capire perché su questo punto si sia così aspramente combattuto. Sulle spalle del paese, e in attesa di Parmalat.
Dopo il crack del gruppo di Collecchio nulla è più come prima: la legge sulla crisi delle grandissime imprese è stata più volte cambiata a colpi di decreto, per mettere (con successo) una toppa su un disastro che poteva diventare peggiore di come è già. I tecnici del Governo hanno da allora cominciato a produrre testi più moderni. (2) L’opposizione, nel luglio del 2004, ha ripresentato un nuovo testo. (3)
Nel frattempo, un progetto governativo di restyling dell’attuale legge fallimentare, dimenticato in Parlamento dal 2002, è stato recuperato e rivitalizzato nel tentativo di farlo assomigliare di più a una vera riforma. (4) Anche se le dinamiche parlamentari sono imprevedibili, è difficile che un testo intriso di sfiducia verso le imprese in crisi e verso il mercato, come la legge del 1942, possa essere trasformato nella riforma integrale di cui il Paese ha disperatamente bisogno: i rospi divengono principi azzurri solo nelle favole.

Una riforma bipartisan?

La cosa curiosa è che, in più punti, il testo dell’opposizione è più liberale delle bozze del Governo., Una riforma bipartisan, da fare in pochi mesi, non sembra dunque fuori dal mondo. Qualche apertura e disponibilità a collaborare vi è stata.
La questione è solo politica: i tecnici delle due parti potrebbero lavorare in sostanziale sintonia.
Basta che il Governo non pensi di fare una riforma così importante a colpi di maggioranza. Gli interessi costituiti e i vecchi retaggi, per essere superati in nome di una riforma vera, richiedono intese più larghe.

(1) Disegno di legge C. 4797, presentato il 14 dicembre 2000 (primo firmatario Walter Veltroni).

(2) Schema di disegno di legge redatto dalla commissione nominata con decreto ministeriale 27 febbraio 2004 dal ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.

(3) Disegno di legge C. 5171, presentato il 14 luglio 2004 (primo firmatario Piero Fassino).

(4) Disegno di legge S. 1243, presentato il 14 marzo 2002 su iniziativa del Governo.


http://www.lavoce.info/news/view.php...330&from=index
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