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Ias Regalo
Natale si avvicina.
Chi fosse interessato a conoscere meglio la materia, dispongo di guide di 20 pagg l'una mediamente, sui principi contabili internazionali che verranno applicati dal 2005-2006(si è in attesa di saperlo), spiegati con semplicità, esemplificazioni, schemi, con analisi degli effetti. Chi lo volesse, invio materiale progressivamente. Mandare email a email@messaggiami.net Oggetto: corso IAS
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http://www.ipsoa.it/lalegge/news/IP-04-1385_EN.pdf
Principi contabili internazionali, l'Europa adotta quasi integralmente l'applicazione dell'IAS 39 per la valutazione degli strumenti finanziari |
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Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sui principi contabili internazionali.
La transizione Ias a effetto neutro Limitati i casi di difformità di trattamento tra le imprese Transizione Ias neutra in contabilità dal 1° gennaio 2005. È questo l'obiettivo perseguito sul fronte fiscale dal legislatore con l'introduzione in extremis dell'articolo 10, contenente disposizioni tributarie, allo schema di decreto legislativo ´esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 1606/2002, in materia di principi contabili internazionali'. L'approvazione del decreto al consiglio dei ministri del 26/11/2004 è arrivata quando ormai il tempo per l'esercizio della delega sull'applicazione degli standard contabili internazionali, stabilito dalla Comunitaria 2003 (legge 306/03), al 30 novembre, era agli sgoccioli. Il via libera comunque è solo un primo passo in quanto il provvedimento ora dovrà essere trasmesso, per il parere prescritto, alle commissioni parlamentari competenti. L'ambito di applicazione. Un'applicazione ad ampio raggio degli Ias con l'opzione dell'introduzione facoltativa per i bilanci d'esercizio di società quotate, e non, medio-grandi (si veda ItaliaOggi del 25/11/04). Una scelta, quella contenuta nel dlgs, determinata dalla necessità di limitare il costo del changeover/Ias che con la tenuta della doppia contabilità sarebbe risultata amministrativamente molto costosa. Dal 1° gennaio 2005, dunque, scatta l'obbligo di redazione del consolidato con gli standard contabili internazionali per banche quotate e società assicurative. Facoltà prevista per i conti annuali non solo per quelle obbligate al consolidato ma anche per le società del gruppo e per quelle medio-grandi non quotate. Per le altre invece si attende ora la fissazione di un termine da parte del ministero dell'economia. La nuova contabilità. Nella stesura definitiva, oltre a prevedere la tabella di marcia della transizione agli Ias, il legislatore ha preso in esame l'effetto fiscale delle voci contabili. Le modifiche introdotte alla normativa tributaria rispondono all'esigenza di mantenere il principio della tassazione sulla base del risultato economico di bilancio senza differenziare la tassazione delle imprese in ragione delle regole contabili seguite. In tal senso, infatti, si legge nella relazione di accompagnamento al dlgs, ´tale circostanza ha indotto il legislatore a predisporre norme di coordinamento e sistemazione ritenute opportune al fine di mantenere un'invarianza di base imponibile e di limitare i casi di difformità di trattamento tra imprese in ragione dei criteri (principi contabili) seguiti nella redazione dei bilanci'. Per quel che riguarda l'ammortamento dei beni materiali e soprattutto per il leasing sono state introdotte le modifiche all'art. 102 del nuovo Tuir. Modifiche definite ´necessarie' dalla relazione ministeriale, ´al fine di mantenere inalterato sotto il profilo fiscale il quadro applicativo di riferimento delle operazioni di locazione finanziaria'. (riproduzione riservata) ItaliaOggi pubblica il testo dello schema di decreto legislativo ´esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 1606/2002, in materia di principi contabili internazionali' approvato dal consiglio dei ministri il 26/11/04 e che verrà trasmesso, per il parere prescritto, alle commissioni parlamentari competenti Articolo 1 Principi contabili internazionali 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per ´principi contabili internazionali' si intendono i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica a: a) le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani, diverse da quelle di cui alla lettera d); b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle di cui alla lettera d); c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere precedenti, diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere precedenti; f) le società diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato; g) le società diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile. Articolo 3 Bilancio consolidato 1. Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2005. 2. Le società di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2005. Tale scelta non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo. Articolo 4 Bilancio di esercizio 1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2006. 2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, per l'esercizio 2005. 3. Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2006. 4. Le società di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2005. Tale scelta non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. 5. Le società di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che esercitano la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2, e le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2005. Tale scelta non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. L'esercizio della facoltà prevista dal presente comma non è consentito alle società di cui alla lettera d) dell'articolo 2. 6. Le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio individuato con decreto del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro della giustizia. Tale scelta non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Articolo 5 Redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali 1. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non è applicata. Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 2. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali sono redatti in euro, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Articolo 6 Distribuzione di utili e riserve 1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire: a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del fair value o del patrimonio netto. Tali plusvalenze, da calcolare al netto del relativo onere fiscale, sono iscritte in una riserva non distribuibile. In caso di utili d'esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, diventa non distribuibile un corrispondente ammontare di riserve di utili disponibili, ove esistenti. La riserva può essere distribuita fino a concorrenza della plusvalenza realizzata o del valore recuperato con l'ammortamento; b) le riserve del patrimonio netto costituite ed alimentate in contropartita diretta della valutazione al fair value di attività e strumenti finanziari. Articolo 7 Patrimoni destinati 1. Se il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi del presente decreto, in conformità ai principi contabili internazionali, ad essi è allegato, per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, un separato rendiconto redatto in conformità ai principi contabili internazionali. Articolo 8 Poteri delle autorità 1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali. 2. I poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui agli articoli 6, comma 1, e 83 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono esercitati, per le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali. Articolo 9 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87 1 Al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) dell'articolo 1 le parole ´operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V' sono sostituite dalle seguenti: ´di cui ai titoli V e V-bis'; all'articolo 25, dopo la lettera a), è inserita la seguente: b) ´a-bis) la banca, non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese'. Articolo 10 Disposizioni tributarie 1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 83, comma 1, dopo le parole ´d'imposta' sono inserite le seguenti: ´aumentato o diminuito dei componenti che per disposizione di legge sono imputati direttamente a patrimonio,'; b) nell'articolo 102, comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: ´Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.'; c) nell'art. 108, il comma 3 è sostituto dal seguente: ´3. Le medesime spese, non capitalizzabili per disposizioni di legge, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei sette successivi.'; d) nell'articolo 109, comma 4, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nell'alinea, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ´Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per disposizione di legge.'; 2) nella lettera b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ´Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locuzione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.'; e) l'articolo 112 è sostituito dal seguente: ´Art. 112 (Operazioni fuori bilancio). 1. Si considerano operazioni ”fuori bilancio”: a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute; b) i contratti derivati con titolo sottostante; c) i contratti derivati su valute; d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi d'interesse, a indici o ad altre attività. 2) Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni ”fuori bilancio” in corso alla data di chiusura dell'esercizio. 3) I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore, alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume: a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio; b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94; c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine; d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. 4) Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperto di copertura. 5) Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a insiemi di attività e passività. 6) Ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o ”fuori bilancio” o di insiemi di attività o passività in bilancio o ”fuori bilancio”.'. 2. Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dal comma 1, si applicano anche ai componenti che per disposizione di legge sono imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione delle disposizioni di legge che prevedono tale criterio di imputazione. 3. Nell'articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre &997, n. 446, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: ´I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per disposizione di legge sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando a essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi.'. Articolo 11 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. |
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30 novembre 2004
Assurers criticise Brussels standard British life assurers are unhappy with the "carve-outs" imposed by Brussels on the international accounting standard governing financial instruments. They argue that the standard, as amended, would distort their balance sheets and introduce unnecessary volatility into their accounts. IAS 39 was approved by Brussels two weeks ago after exemptions were allowed to some of its strictures on accounting for companies' hedging activities. This followed protests from some continental banks. Under the original standard, drawn up by the International Accounting Standards Board, life assurers had the option of showing both financial assets and liabilities at "fair" or market value, as opposed to their historic cost. However, under the standard as endorsed by the European Commission, the option of showing financial liabilities at fair value was vetoed. With it still possible to show financial assets at fair value, this disrupts the matching process and so introduces volatility. For UK life assurers, the standard will affect particularly accounting for unit-linked investment products. One person familiar with the standard said: "If you state the assets to fair value but don't do the same thing for your liabilities you end up with a lopsided balance sheet." Hitash Patel, head of insurance markets at KPMG, said: "The European Commission proposals to restructure the fair value option are likely to create greater volatility than is necessary in insurance company accounts." British life assurers are hopeful of revised proposals. Peter Vipond, head of financial regulation and taxation at the Association of British Insurers, said: "We don't believe the fair value option should be excluded and we do think it is important that a compromise is produced as quickly as possible so that a fair value option is available to firms." International financial reporting standards will be used by companies around the world from January. The version of IAS 39 endorsed by the European Commission will only apply to the 25 member states. Separately, it is understood the UK's Accounting Standards Board has drafted a revised standard on the way life assurers should account for with-profits business. These products smooth market volatility by holding back some returns in good years to top up policies when performance is bad. Some of the proposals will make insurers change the way their accounts are presented for this financial year, but most of the standard will come into force from December 31 2005. http://www.assinews.it/rassegna/arti...t301104as.html |
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Ias, l'adeguamento colpisce gli oneri
Lo schema di provvedimento varato venerdì dal Governo comprende misure fiscali non preventivate dagli operatori Sul filo di lana e con più di un nodo interpretativo aperto. Così, nella tarda serata di venerdì, il Consiglio dei ministri ha varato lo schema di decreto legislativo sull'estensione facoltativa degli standard contabili internazionali Ias/Ifrs ai bilanci di esercizio di alcune imprese italiane. Il testo, inviato all'esame delle commissioni parlamentari, comprende anche una prima disciplina di adeguamento fiscale. Nel provvedimento non vi sono però alcuni interventi attesi dagli addetti ai lavori e resta la forte perplessità su un passaggio dell'articolo 10: si tratta della nuova versione dell'articolo 108, comma 3 del Tuir, originariamente destinato a disciplinare la deducibilità dei cosiddetti «oneri pluriennali». In base alla nuova norma, «le medesime spese, non capitalizzabili per disposizione di legge, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei sette successivi». Il riferimento sembra interessare le spese elencate nei commi 1 e 2: studi e ricerche, pubblicità, propaganda e rappresentanza. Se così fosse, significherebbe che, nel caso in cui, di norma, per effetto degli Ias/Ifrs, queste spese non fossero capitalizzabili in bilancio, sarebbero fiscalmente deducibili in otto esercizi. Mentre, nel caso in cui fossero capitalizzabili, sarebbero deducibili secondo le opzioni consentite dai primi due commi dell'articolo 108 (non oltre i cinque esercizi). La norma finrebbe però per penalizzare senza motivo i soggetti obbligati agli Ias/Ifrs, pur essendo rivolta a categorie di spese — come la ricerca — che il legislatore intenderebbe invece incentivare. Secondo un'altra lettura, sarebbero invece colpiti gli «oneri pluriennali», coinvolgendo anche i contribuenti non tenuti agli Ias per le spese che, pur avendo natura pluriennale, non fossero capitalizzabili. Il che, però, sarebbe incomprensibile sul piano sia economico sia operativo. Sul piano economico, perché la nozione di oneri pluriennali comprende spese con vita utile di gran lunga inferiore a otto anni: ad esempio, le licenze d'uso del software e le spese di manutenzione straordinaria di immobili in affitto (almeno capitalizzabili per i principi contabili nazionali, documento n. 24). Inoltre, la norma pare escludere, contrariamente a oggi, che il residuo costo possa essere spesato nell'esercizio in cui viene meno l'utilità dell'onere; ad esempio, in caso di risoluzione anticipata del contratto d'affitto o di cessione dell'azienda con relativo contratto di locazione (risoluzione n. 9/687 del 5 dicembre 1981). Sul piano pratico, poi, non c'è un confine definito fra oneri d'esercizio e pluriennali. Solo in Cassazione (sentenza 17210 del 2004) è stato stabilito (ai soli fini civilistici) che gli oneri per la risoluzione di un contratto non sono pluriennali; che non vi è accordo fra prassi (risoluzione 240/E del 2002) e giurisprudenza (Cassazione 6172 del 2001; 15981 del 2002) sulla deducibilità delle spese di istruttoria di un mutuo; o fra dottrina (Parere Abi 605) e giurisprudenza (Cassazione 5193 del 2000 e 3871 del 2002) sulle spese di addestramento e formazione del personale. Gli stessi principi nazionali operano incerte distinzioni, ad esempio, sui costi di riposizionamento dei cespiti o su quelli per l'acquisizione di commesse (questi ultimi considerati pluriennali dalla direzione delle Entrate del Piemonte, in occasione del Map del 10 maggio 2000). L'Amministrazione aveva dunque ammesso che la classificazione civilistica fosse valida anche fiscalmente (circolare 108/1996, risposta 6.4 e 73/E del 1994, risposta 3.36). Cosa che parrebbe superata se l'articolo 108 sarà modificato come vuole lo schema di decreto. Vantaggi dal debutto flessibile Esonero condivisibile per le società minori Lo schema di decreto legislativo sull'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali, consente, dal punto di vista del mercato e delle imprese, di evitare pericolose difformità di rappresentazione dei dati di bilancio. Le esigenze del mercato. Dopo i differenti dissesti finanziari, in Italia e all'estero, i bilanci hanno perso, agli occhi degli operatori, sempre più credibilità. I principi contabili internazionali definiscono con maggiore precisione le norme e consentono di migliorare la trasparenza delle informazioni di bilancio, rendendole continuativamente adeguate all'evoluzione legata all'attività dello Iasb. Il loro utilizzo, pur non costituendo una "assicurazione" contro la diffusione di informazioni contabili dolosamente false, consente un indubitabile salto di qualità. L'allargamento della possibilità/obbligo di utilizzo dei principi internazionali, oltre quanto espressamente previsto dai regolamenti comunitari, va letto come la volontà di venire incontro alle esigenze di chiarezza dei mercati. Le esigenze delle imprese. Le imprese presentano esigenze contrapposte nell'ambito dell'applicazione dei nuovi principi. Da una parte, ci sono le società quotate che, per disposizione comunitaria, devono obbligatoriamente applicare gli Ias nei bilanci consoli dati. Per queste realtà, l'utilizzo di principi contabili uniformi anche nei bilanci individuali è condizione essenziale per l'intelligibilità delle informazioni. La rappresentazione degli stessi fatti con criteri differenti nelle due "scritture" produce risultati tra loro diversi anche in misura significativa sotto il profilo patrimoniale e reddituale. Ol tre che a complicare i raccordi tra le informazioni contenute nei due documenti e la relativa interpretazione degli andamenti economici, patrimoniali e finanziari di impresa e gruppo. Principi contabili uniformi semplificano i processi amministrativi e concorrono al risparmio di costi e alla minimizzazione degli errori. In questa ottica deve essere inquadrata anche l'opportunità di applicare i nuovi criteri alle società controllate da imprese che applicheranno obbligatoriamente o volontariamente gli Ias/Ifrs dal 1 gennaio 2005. Infine occorre rilevare che la difformità di definizione tecnica tra gli attuali principi nazionali e quelli internazionali avrebbe potuto creare serie difficoltà ai redattori dei bilanci. In generale, le attuali disposizioni nazionali (che traggono origine dalle direttive comunitarie) definiscono principi generali di redazione del bilancio ma non disciplinano nel dettaglio e sotto l'aspetto tecnico la loro applicazione. Per esempio, i crediti devono essere valutati sulla base del presumibile valore di realizzo ma non viene stabilito, a differenza dalle norme Ias, come deve essere determinato il presumibile valore di realizzo. In queste situazioni di disomogeneità dei principi nazionali rispetto a quelli internazionali sarebbe potuto risultare difficile per un'impresa giustificare divergenze di valorizzazione di talune poste tra il bilancio individuale ed il bilancio consolidato. Le società non quotate, invece, presentano l'esigenza di aver maggiore tempo a disposizione per adeguare i processi amministrativo-contabili. Per queste imprese è, dunque, opportuna per il momento un'applicazione volontaria dei nuovi principi, mentre non sarebbe stato giustificabile un impedimento nell'utilizzo degli Ias perchè avrebbe creato una disparità di normativa eccessiva tra società quotate e società che non lo sono, con potenziali effetti di disincentivazione alla quotazione in Borsa. Anche le modalità di applicazione degli Ias/Ifrs ai bilanci delle banche e degli altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia è condivisibile. In via generale, l'applicazione obbligatoria dei principi internazionali alle società appartenenti a settori vigilati appare opportuna non solo per un più efficiente esercizio dell'attività di controllo. Ma anche per la necessità di assicurare condizioni di parità di trattamento sul piano prudenziale dei requisiti e dei coefficienti patrimoniali. Per le imprese di assicurazione, invece, il Governo ha dovuto rinviare l'estensione dei principi Ias ai bilanci individuali delle imprese quotate ed ai bilanci individuali e consolidati delle imprese non quotate a causa delle oggettive incertezze in merito al quadro contabile di riferimento del settore che manca ancora di standard contabili specifici per le poste tecniche assicurative. Infine, condivisibile l'esclusione delle società minori, ovvero individuate attraverso i parametri previsti dall'articolo 2435 bis del Codice civile, sia per esigenze di organizzazione amministrativa sia per le modalità di informazione che queste imprese sono tenute a fornire. Il quadro delle norme di bilancio che risulterà a partire dal 2005 sarà dunque duplice: da un lato le imprese che per obbligo o volontariamente applicheranno i principi internazionali e, dall'altro, le imprese che continueranno ad applicare le attuali norme nazionali. Si pensi, per esempio, ad una compravendita, tra un'impresa che applica i criteri in ternazionali e una che non li applica, di un bene che — ai sensi degli Ias — non presenta i requisiti per la cancellazione dal bilancio del venditore: lo stesso bene risulterebbe iscritto sia nel bilancio del cedente, sia in quello dell'acquirente. A questo punto, sarebbe auspicabile, nel medio termine, una più ampia convergenza delle norme contabili applicate da tutte le imprese. Un'opportunità che sarà rappresentata dal recepimento delle Direttive 2001/65 e 2003/51 che hanno modificato la IV e VII direttiva per la loro armonizzazione con i principi Ias/Ifrs. Stock option escluse dall'omologazione Ue DAL NOSTRO INVIATO BRUXELLES • Via libera ieri a Bruxelles da parte dell'Accounting Regulatory • Committee (Arc) — il comitato tecnico dei rappresentanti dei 25 Governi europei — a un altro gruppo di standard contabili Ias, ma con un'importante eccezione. A sorpresa, è stata infatti tolta dall'agenda, ed è slittata a data da destinarsi, la decisione sull'Ifrs 2, lo standard contabile che sancisce un sistema di valutazione delle stock options tra i costi. Secondo fonti comunitarie, il congelamento della decisione non è tanto dovuto a divergenze tra i Governi europei — come fu il caso del controverso Ias 39 — quanto da divisioni all'interno della Commissione. La proposta di Ifrs 2, preparata dai servizi del nuovo commissario al Mercato interno, Charlie McCreevy, che prevede una contabilizzazione di tipo cautelativo delle stock options nei bilanci societari, si sarebbe scontrata, infatti, in fase di consultazione interna, con le obiezioni della Direzione generale impresa, che ora fa riferimento al nuovo commissario Guenther Verheugen. Le perplessità del commissario tedesco sembrano però riecheggiare le preoccupazioni espresse finora più dalle multinazionali e dalla aziende high tech californiane che non dalle imprese europee. Il mondo imprenditoriale americano è contrario alla mossa europea di contabilizzare come costi le stock options, in quanto ridurrebbe di molto i profitti di aziende che ne fanno largo uso, distribuendone a managers e dipendenti. E il timore delle aziende statunitensi è che l'adozione da parte europea dell'attuale Ifrs 2, preluda a una analoga contabilizzazione prudenziale anche negli Stati Uniti. Resta da vedere ora se McCreevy, forte anche dell'appoggio (o della non opposizione) di molti Governi europei, sarà in grado di far prevalere le sue posizioni nei confronti del collega Verheugen e a far inserire l'Ifrs 2 all'ordine del giorno della prossima riunione dell'Arc che si terrà il 20 dicembre. Intanto, il meeting di ieri è stata anche l'occasione per omologare definitivamente, oltre allo Ias 32 e all'Ifric 1, anche gli Ifrs 3, 4 e 5. Questi ultimi hanno emendato gli Ias 36 e 38 e intervengono, rispettivamente, su "aggregazioni di imprese", "contratti di assicurazione" e "attività non correnti destinate alla vendita e attività cessate". http://www.assinews.it/rassegna/arti...e011204re.html |
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Nodo Ias sui bilanci assicurativi
Intervista / Parla Stefano Carlino (Fondiaria-Sai) MILANO • «La finalità di avere bilanci più confrontabili sta diventando confliggente con l'applicazione concreta degli Ias (international accounting • standard). Al punto che mi domando se, per limitare l'effetto di quella volatilità fittizia indotta dai nuovi principi contabili internazionali, non sia il caso di rilanciare le gestioni separate assicurative». Ma come proprio i prodotti più tradizionali ed opachi del mercato delle polizze? «Già, proprio loro», risponde sicuro Stefano Carlino vice direttore generale di Fondiaria-Sai. Carlino sarà oggi relatore al convegno sugli Ias promosso a Milano dall'Ania, l'associazione di rappresentanza delle compagnie. Ed i suoi giudizi fotografano bene la preoccupazione del settore. L'avvento degli Ias doveva rappresentare la terra promessa della trasparenza, con i bilanci finalmente illuminati dalla luce del mercato. Quel fair value che assegna ad ogni istante il "prezzo giusto" ad un'attività o passività finanziaria. Ed invece sta diventando un terreno sempre più minato. Soprattutto per imprese, come quelle assicurative, abituate ad utilizzare regole ad hoc per poter rappresentare le molte specificità del proprio business. In particolare per contabilizzare le loro riserve, cioè gli impegni futuri assunti con gli assicurati. La nuova normativa partirà dai bilanci consolidati del 2005 ma, per il settore delle polizze, sarà per il momento adottata soltanto sulle poste attive poiché finora nessuno è riuscito a trovare una convincente definizione di fair value per una passività assicurativa. I problemi nascono anche da questa asimmetria. Che accadrà in concreto? «Prenda il caso di un aumento dei tassi d'interesse. L'effetto sarà quello di una diminuzione nel prezzo di mercato del portafoglio obbligazionario a reddito fisso da contabilizzare in bilancio. E fino a qui non c'è nulla da dire (tra l'altro è quanto accade già attualmente quando i titoli non sono immobilizzati). Il problema nasce dal fatto che, almeno per il momento, non vi saranno invece effetti contabili nelle passività assicurative. A dispetto del fatto che quel rialzo dei tassi comporta nei fatti una riduzione delle riserve per l'ovvia considerazione che renderà più facile assolvere agli impegni assunti con gli assicurati». La conclusione: «Sarà necessario un impegno notevole per spiegare agli investitori ed alle autorità di controllo l'origine effettiva dei mis-matching». Ma i problemi maggiori potrebbero derivare dalla diversità dei criteri contabili utilizzati, in contesti differenti, per fotografare la medesima realtà. Facciamo proprio il caso delle gestioni separate, il segmento delle polizze vita tradizionali (154 miliardi gestiti a fine 2003). Ebbene continuerà ad esservi innanzitutto il bilancio della gestione in cui i titoli in portafoglio continueranno ad essere valutati al costo d'acquisto, con l'emersione di plusvalenze e minusvalenze soltanto al momento della vendita. Gli stessi asset saranno valutati diversamente nel bilancio civilistico. Se inseriti nel portafoglio circolante verranno iscritti al costo, o al minore valore di mercato. Anche in questo caso il sistema non cambia rispetto al meccanismo attuale. I criteri saranno invece diversi nel bilancio consolidato, sul quale avranno effetto i nuovi principi. Azioni e obbligazioni potranno essere classificati come attività di trading, registrandone nel conto economico gli scostamenti rispetto al valore di mercato, oppure considerati immobilizzati fino alla scadenza (held to maturity) o, infine, disponibili per la vendita (available for sale). In questo caso i cambiamenti nel fair value influenzeranno direttamente il patrimonio netto. «Quest'ultima doveva essere la classe residuale ma finirà probabilmente per essere quella utilizzata maggiormente. Le nuove regole sul portafoglio immobilizzato sono infatti così rigide che è sufficiente vendere un BTp di una gestione per dover ricollocare tutti i titoli di quell'emissione nella classe dei "vendibili" per almeno due anni. Pensi che impatto potrebbe avere una regola del genere per una compagnia come la nostra». Resta il fatto che classificare lo stesso titolo in tre modi diversi sembrerebbe un po' troppo. «In verità — spiega Carlino — i possibili bilanci sono quattro, occorre infatti considerare il fisco che in molti casi impone regole sue». Ciò che preoccupa è soprattutto l'eccesso di volatilità che i bilanci consolidati, in "presa diretta" con gli andamenti del mercato, farà emergere. D'altra parte non è la realtà del mercato che si afferma con queste regole? «Già ma non è sempre coerente con i fondamentali delle imprese. Nei prezzi di Borsa si esprimono le aspettative degli investitori in cui hanno un peso fondamentale anche gli aspetti psicologici, emotivi». Che fare allora per attenuare la volatilità? Il futuro, per Carlino, è nelle "vecchie" gestioni separate. «In un ottica di lungo periodo, l'orizzonte tipico dei gestori assicurativi, le gestioni separate hanno per l'assicurato l'indubbio vantaggio di garantire una continuità dei risultati. La discrezionalità di cui gode il gestore (può ottimizzare l'emersione di plusvalenze e minusvalenze) consente un costo contenuto delle garanzie ed un ridotto rischio di portafoglio». E l'opacità di quelle gestioni, la possibilità che il gestore, decidendo il timing delle performance, possa favorire alcuni clienti a danno di altri? «Se questo è il problema, molto si può fare. Ad esempio fornire maggiori informazioni sulla composizione del portafoglio investito. Nulla impedisce che il gestore dichiari in anticipo la propria policy garantendo parità di trattamento a tutti gli assicurati. Si potrebbero infine definire appositi indicatori sintetici di mutualità per evitare che i contraenti delle polizze possano ricevere indebiti danni (o vantaggi) in relazione al momento in cui sono entrati nella gestione». http://www.assinews.it/rassegna/arti...e011204bi.html |
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Basilea 2 favorisce Pmi e banche
Indagine di PwC: risparmio medio di capitale del 10,9% per chi presta alle piccole imprese MILANO • Il nuovo accordo sul capitale di Basilea 2 sui requisiti minimi patrimoniali delle banche avrà un impatto positivo sul sistema bancario Ue con un risparmio di capitale stimato nell'ordine del 5,3% circa, cioè tra gli 80 e i 100 miliardi di euro, che sale all'8% nel caso specifico dell'Italia, pari a 7,5 miliardi. Lo rende noto uno studio effettuato da PriceWatherhouseCoopers su incarico della Commissione europea, concluso quest'estate. Il progetto discusso e approvato in una sessione del parlamento europeo verrà utilizzato come bozza della futura direttiva Capital Adequacy 3. La ricerca dice che il risparmio medio potrebbe attestarsi addirittura al 10% circa a livello europeo se verrà recepito l'emendamento di Madrid sulla gestione delle perdite attese. I risultati preliminari dell'indagine PwC presentato ieri a Milano evidenziano che per il sistema bancario europeo (7.000 banche Ue, 25.000 miliardi di attivo complessivo, 1.600 miliardi di capitale complessivo) il risparmio di capitale del 5% circa atteso dovrebbe tradursi in un aumento del valore economico atteso di 10-12 miliardi di euro all'anno. Risorse aggiuntive che andranno a beneficio di tutto il sistema produttivo. Sfatando un luogo comune, lo studio PwC evidenzia che a livello di «asset class» l'impatto di Basilea 2 favorirà soprattutto il sistema delle piccole e medie imprese dove il risparmio medio di capitale per le banche è stato stimato pari al 10,99%. Nel dettaglio, per le aziende con un fatturato sotto i 5 milioni di euro sarà dell'8,29% con un approccio standard, del 12,16% con un approccio intermedio e del 10,88% con un approccio avanzato. Ricordiamo che la riforma prevede tre standard diversi per calcolare i requisiti di capitale — il primo si fonda su rating esterni, gli altri due utilizzano rating interni alle banche — e ridisegna il sistema di valutazione dell'impresa e della sua rischiosità. A controbilanciare i benefici pesa, invece, una nuova voce introdotta in Basilea 2, il rischio operativo, che complessivamanete abbatte i • vantaggi dell'8,83%. Le banche p iù favorite saranno quelle maggiormente esposte sul mercato domestico e, in particolare, verso imprese classificate retail (fatturato da zero a 5 milioni di euro) ed è proprio grazie al trattamento privilegiato accordato a tale categoria di imprese che deriva il beneficio competitivo per l'Italia di Basilea 2. Secondo stime di PwC Adivisory tali imprese rappresentano circa il 42% degli impieghi complessivi accordato dal sistema bancario alle imprese (277 miliardi euro su 653 miliardi totali). Per approfondire le ricerca in Italia Price ha collaborato con Banca d'Italia, il ministero dell'Economia e delle finanze e le principali associazioni di categoria, coinvolgendo i primi sei gruppi bancari italiani, alcune delle principali banche popolari e il sistema delle banche di credito cooperativo. Che effetti avrà Basilea 2 da noi? «Libererà capitali per le piccole e medie imprese. Infatti se le banche utilizzeranno i risparmi di capitale per meglio sviluppare le loro attività» spiega Giacomo Carlo Neri, partner responsabile della pratica di consulenza agli intermediari finanziari di Pwc: «Ci sarà un incremento significativo di impieghi tra 70 a 90 miliardi, di cui circa 55 alle imprese sotto i 5 milioni di fatturato e altri 30 miliardi alle aziende tra 5 e 50 milioni di fatturato». Una boccata di ossigeno per le piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto connettivo del nostro paese. Benefici per le banche? «Il risparmio di capitale consentirà di sviluppare l'attività di credito ottenendo maggiori ricavi. Un risparmio di 7,5 miliardi di capitale si tradurrà in circa 500 milioni di valore economico generabile all'anno per l'azionista». Però bisogna investire per adeguare il sistema. «Ci vorranno circa 470 milioni di euro pretasse che corrispondono allo 0,01% degli impieghi del sistema bancario» conclude Neri «gli investimenti verranno ripagati al primo anno di entrata in vigore di Basilea 2 con un guadagno di 60 milioni». http://www.assinews.it/rassegna/arti...e021204ba.html |
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Passaggio agli Ias con incognita fiscale
Lo schema di provvedimento inviato al Parlamento non scioglie tutti i dubbi tributari legati agli standard internazionali I«nodi» fiscali del passaggio agli Ias finiscono sotto la lente di Assonime: con la circolare n. 48, datata 1 dicembre 2004, l'associazione illustra infatti lo schema di decreto legislativo sull'applicazione dei principi contabili internazionali approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2004 e ora in attesa del parere consultivo delle commissioni parlamentari. Per quanto riguarda gli aspetti tributari del provvedimento, viene evidenziato che tutte le imprese — sia che adottino i principi nazionali, sia che adottino gli Ias — dovranno fare riferimento a un quadro di regole fiscali sostanzialmente equivalenti e la circolare illustra le specifiche disposizioni. Componenti di reddito imputati al patrimonio. Il nuovo articolo 83 del Testo unico precisa che i componenti che per disposizione di legge sono imputati direttamente al patrimonio concorrono a formare l'imponibile. Assonime cita il caso valutazioni al fair value di alcuni asset, le spese per l'aumento del capitale, la cessione delle azioni proprie, oltre, ovviamente, alle valutazioni fatte in sede di prima applicazione degli Ias, secondo il nuovo standard Ifrs1. A questo proposito viene ricordato che le rivalutazioni delle immobilizzazioni e dei beni d'investimento non concorrono a formare il reddito imponibile. Lo stesso accade, va detto, per le rivalutazioni e le riprese di valore su partecipazioni nonché dell'avviamento ammortizzato prima dell'applicazione degli Ias ed eventualmente rivalutato in sede di prima applicazione dei principi internazionali. Rimanenze e titoli. Il passaggio dal metodo «Lifo» al «Fifo» nella contabilizzazione delle rimanenze comporterà l'emersione di componenti positivi di reddito imponibili, anche se iscritti nel patrimonio, per effetto dell'articolo 83 e dell'articolo 92 del Testo unico. Lo stesso potrà accadere in caso di valutazione al fair value dei titoli diversi dalle partecipazioni, per effetto dell'articolo 94. Osserviamo che continua a non essere chiarito se la tassazione delle plusvalenze iscritte riguardi solo i titoli iscritti nel circolante o anche quelli immobilizzati. Viene auspicato che siano introdotti meccanismi idonei ad attenuare l'imposizione. Prospetto di raccordo. Il prospetto di raccordo di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b) del Testo unico sarà utilizzabile anche per dedurre le rettifiche, gli ammortamenti e gli accantonamenti imputati al patrimonio, anziché al conto economico. Participation exemption. Viene correttamente osservato che nella nuova struttura di bilancio, scompare la categoria delle «immobilizzazioni finanziarie» e che quindi l'articolo 87 del Testo unico dovrà essere adeguatamente coordinato. Oneri pluriennali. La formulazione letterale del nuovo articolo 108, comma 3 del Testo unico è da attribuire a un errore materiale. L'intento del legislatore è infatti quello di integrare l'attuale articolo 108, comma 3 del Testo unico e non di sostituirlo. Pertanto per le imprese che non applicano gli Ias — una volta corretta la lettera dello schema di decreto — resterà valido il principio che le «spese relative a più esercizi» siano deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio; mentre per quelle soggette agli Ias gli oneri pluriennali diversi dalle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda e rappresentanza (alle quali si applicano i commi 1 e 2) saranno deducibili in otto periodi d'imposta. In realtà, la norma non distingue fra imprese che applicano gli Ias e imprese che non li applicano, ma fra oneri pluriennali capitalizzabili e non capitalizzabili per disposizione di legge. Inoltre, manca sempre una definizione precisa degli oneri pluriennali e la loro individuazione resta alquanto difficoltosa: c'è quindi il rischio che questa nuova distinzione produca ulteriore contenzioso. Manca, infine, un regime transitorio, per il caso in cui per alcuni oneri sia già in corso un processo di ammortamento di durata più o meno lunga di otto anni. http://www.assinews.it/rassegna/arti...e021204ia.html |
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Tempi lunghi alle Camere
Le assicurazioni temono una «finanziarizzazione» MILANO • Sarà "spalmato" su 90 giorni l'iter per il parere parlamentare al decreto legislativo sull'applicazione degli Ias/Ifrs. Lo ha spiegato ieri il vice presidente della commissione Finanze della Camera, Maurizio Leo (An), che sarà anche relatore del testo a Montecitorio. «Avvieremo — ha detto Leo — l'esame del provvedimento entro due settimane — da metà dicembre — riservandoci la facoltà, data l'articolazione delle norme fiscali, di un'approvazione entro fine gennaio 2005». Il testo dovrà poi essere esaminato dal Senato. Secondo l'articolo 1 della Comunitaria 2003, il parere sui decreti legislativi dovrebbe essere espresso entro 40 giorni dalla loro trasmissione alle Camere. Ma se questo "trasferimento" avviene entro trenta giorni dalla data di scadenza della delega (30 novembre 2004, dunque come è in questo caso) i tempi per il parere vengono prorogati sino a 90 giorni. Gli standard contabili internazionali continuano comunque a far discutere al di fuori delle Aule parlamentari, soprattutto nel comparto assicurativo, riunito ieri a Milano nel convegno internazionale sugli Ias, patrocinato anche da Ania e • dall'associazione di Ginevra. Preoccupate e critiche le parole di Giampaolo Galli, direttore generale dell'Ania, secondo cui sarebbe necessario «fermare la corsa verso l'applicazione dei criteri e ripensare profondamente gli obiettivi da perseguire attraverso il nuovo set contabile». Se l'approdo è fotografare, con sempre maggiore trasparenza e condivisibilità, performance e dinamiche d'impresa, «gli Ias, in questa prima fase — ha sottolineato Galli — ci portano esattamente nella direzione opposta, introducendo non una volatilità "genuina" ma del tutto "spuria"». Innanzitutto il mismatching, ovvero la disarticolazione tra attività iscritte al valore di mercato e passività invece "esonerate" temporaneamente, sino all'avvio della fase 2 (dal 2007). Nell'ambito delle polizze rivalutabili, ad esempio, si creerà una volatilità contabile difficilmente gestibile. «La Commissione Ue — ha detto ancora Galli — ha avuto troppa fretta di ratificare e lo Iasb non è stato in grado di sciogliere i nodi decisivi. In realtà, è necessario fare un passo indietro, perché, come ha ricordato la scorsa settimana il Governatore della Bank of England, Andrew Large, gli Ias sono frutto di un compromesso che scontenta tutti». Da qui, l'accordo con l'orientamento della Consob, che sarebbe pronta a chiedere l'esclusione degli Ias dalla prima trimestrale 2005, limitandosi, anche sulla prima semestrale del prossimo anno, solo a un prospetto di conciliazione. Ma il pericolo è anche un'altro. Il settore lancia l'allarme sui rischi di una progressiva perdita di identità. L'attività assicurativa è, per suo Dna, di lungo periodo. Soddisfare gli Ias potrebbe rendere queste scelte strategiche strumentali alle necessità di bilancio. Con la prospettiva di "spostare" gli operatori sempre più dalla tipica attività assicurativa (per definizione, assunzione di rischio) verso una finanziarizzazione dei prodotti offerti (scaricando i rischi sulla clientela). http://www.assinews.it/rassegna/arti...021204ia2.html |
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