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Vecchio 20-12-04, 09:44   #21 (permalink)
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Le regole contabili nazionali contenute nello Ias 19. Istruzioni per l'uso.


Ias, i fondi sul tfr attualizzati spiazzano i contabili azienda

L'attualizzazione del fondo di trattamento di fine rapporto spiazza i contabili. È necessario l'intervento di un attuario per adeguare l'importo del tfr a quanto richiesto dallo Ias 19. I reparti amministrativi saranno sollecitati a individuare una serie di dati e elementi che riguardano (genericamente) la vita aziendale dei dipendenti per poi fornirli al professionista incaricato dell'adeguamento. Uno dei punti che operativamente si presenta particolarmente difficoltoso nell'adeguamento delle contabilità ai principi sanciti dagli Ias-Ifrs è quello concernente le regole dettate dal principio internazionale numero 19 in tema di trattamento di fine rapporto. I problemi derivano da un lato dalla complessità dei calcoli da effettuare che obbligano a richiedere l'intervento di un attuario e dall'altro dalla difficoltà che spesso si incontra nell'individuare i diversi parametri necessari al fine di un'attualizzazione degli importi. Per meglio chiarire le esigenze che si pongono al fine di rispettare le regole contenute nello Ias 19 sono quelle di effettuare un calcolo attuariale e prima ancora di individuare i parametri (o meglio le ipotesi attuariali) che permettano il calcolo stesso. Ecco che dovranno intrecciarsi ipotesi che riguardano la vita aziendale dei dipendenti, l'indice di rotazione degli stessi a parametri tipicamente finanziari quali per esempio il tasso di sconto. Il lavoro risulta complesso anche considerando che minime variazioni dei parametri (che sono per loro stessa natura, almeno in parte, soggettivi) possono portare a risultati alquanto differenti tra di loro.

Il codice civile. Le regole per la rilevazione, valutazione e iscrizione in bilancio del fondo di trattamento di fine rapporto in base alle regole contabili nazionali sono contenute nel principio contabile 19.

Partendo da quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile, quanto dovuto al dipendente al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato è considerato un onere certo per l'impresa. Da ciò si richiede di iscrivere un onere a carico dei singoli esercizi a cui è correlato un debito iscritto nel passivo dello stato patrimoniale e denominato appunto ´Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato'.

Nonostante sia evidente che il pagamento di tale debito risulta differito nel tempo, quanto iscritto nella posta del passivo deve risultare pari alla sommatoria delle indennità maturate da ciascun dipendente alla data di chiusura del bilancio di esercizio. Per meglio chiarire il principio contabile sottolinea come il ´Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato' è ´congruo quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro'. Molto banalmente in base alle regole nazionali la rilevazione in bilancio del tfr avviene presupponendo che tutti i dipendenti lascino la società all'epoca del bilancio: non vi è differenza di valutazione tra il debito per tfr (che presumibilmente, almeno in parte, sarà pagato solo tra qualche tempo) e invece il debito verso un fornitore in scadenza solo pochi giorni dopo la chiusura dell'esercizio. Tale metodologia non è in linea con i principi Ias-Ifrs, per i quali la determinazione della passività deve riflettere la data prevista dell'interruzione del rapporto di lavoro e che pertanto richiedono la determinazione del valore attuale dell'impegno che la società ha nei confronti dei suoi dipendenti (e quindi, essendo incerta l'epoca di interruzione del rapporto, occorrerà procedere a una valutazione attuariale dell'impegno che consenta di tener conto delle diverse cause di interruzione o riduzione dell'impegno del datore di lavoro nei confronti del dipendente).

Altre regole previste dalla prassi nazionale sono:

¥ nel caso in cui i contratti in vigore siano scaduti prima della data di bilancio e gli effetti del loro rinnovo sul trattamento di fine rapporto siano ragionevolmente stimabili, l'accantonamento a tale data deve essere adeguato per riflettere i detti effetti;

¥ le quote di anzianità pregressa, generate da rinnovi contrattuali o da qualsiasi altro evento, devono essere fatte gravare nell'esercizio da cui inizia il periodo regolato dal nuovo contratto, ovvero in cui si è verificato l'evento che ha originato la quota di indennità pregressa;

¥ se l'impresa ha provveduto alla stipulazione di polizze assicurative quanto corrisposto alla compagnia assicuratrice rappresenta un credito immobilizzato da esporre alla voce B.III.2. dello stato patrimoniale;

¥ gli importi di trattamento di fine rapporto relativi a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà a una data determinata dell'esercizio successivo, soddisfano i criteri per essere considerati debiti e vanno quindi indicati nello stato patrimoniale nella voce D.13., qualora di ammontare significativo.

Sono poi previste in modo dettagliato le informazioni che la nota integrativa deve fornire e che sono:

¥ le variazioni intervenute nella consistenza, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

¥ l'eventuale ammontare rimborsabile da società assicuratrici e l'indicazione della voce di bilancio in cui tale ammontare è iscritto;

¥ se significativo, l'ammontare del ´trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato', relativo a contratti di lavoro non ancora cessati, di cui si prevede il pagamento nell'esercizio successivo a seguito di dimissioni incentivate o di piani di ristrutturazione aziendale.


Lo Ias 19. Lo Ias 19 introduce e definisce i benefici successivi al rapporto di lavoro tra cui appunto è da comprendere il Tfr.


Tali benefici sono poi suddivisi in due differenti macro categorie: quella dei piani a contribuzione definita e quella dei piani a benefici definiti in relazione alla natura economica del piano.

Nei piani a contribuzione definita l'obbligazione legale o implicita dell'impresa è limitata all'ammontare dei contributi da versare al fondo sulla base dell'accordo e quindi il rischio attuariale (che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e il rischio di investimento ricadono sul dipendente.

Al contrario, nell'ambito di piani a benefici definiti l'obbligazione dell'impresa consiste nel concedere i benefici concordati ed il rischio il rischio attuariale (che i benefici siano più costosi del previsto) e il rischio dell'investimento ricadono, in sostanza, sull'impresa. Come anche il paragrafo 48 dello Ias 19 ammette ´la contabilizzazione dei piani a benefici definiti è complessa poiché, per determinare il valore dell'obbligazione e il costo, sono necessarie ipotesi attuariali ed esiste la possibilità che si verifichino utili e perdite attuariali'. Le obbligazioni devono infatti essere attualizzate in quanto le stesse possono essere estinte molti anni dopo che i dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa relativa.

Le diverse fasi della contabilizzazione sono così delineate dallo standard internazionale. Occorre:

¥ stimare in modo affidabile ´con l'utilizzo di tecniche attuariali' la parte del beneficio di competenza dell'esercizio corrente;

¥ stimare ”le variabili demografiche (quali la rotazione e la mortalità dei dipendenti) e quelle finanziarie (quali i futuri incrementi retributivi e i costi per l'assistenza medica) che influenzeranno il costo dei benefici

¥ determinare il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti e il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti;

¥ determinare il fair value (valore equo) delle eventuali attività a servizio del piano;

¥ determinare l'ammontare totale degli utili e delle perdite attuariali e l'ammontare di quelli da contabilizzare.


Le ipotesi attuariali. L'iscrizione in bilancio del trattamento di fine rapporto è strettamente legato ai calcoli attuariali che devono essere effettuati sul debito puntuale.

Lo Ias 19 elenca le cosiddette ipotesi attuariali che sono:

1) ipotesi demografiche sulle caratteristiche future dei dipendenti in servizio e di quelli precedenti che comprendono:

¥ tasso di mortalità, sia durante sia dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

¥ tassi di rotazione del personale, invalidità e pensionamento anticipato;

¥ percentuale di partecipanti al piano con persone a carico che avranno diritto ai benefici; e

¥ tassi di incidenza delle richieste di rimborso nell'ambito di piani sanitari.

Occorre considerare che l'interruzione del rapporto di lavoro può avvenire anche per cause diverse dal pensionamento: morte o dimissioni; vi è poi la possibilità che il dipendente chieda degli anticipi sul tfr maturato o che decida di destinare una quota del tfr a un fondo pensione. Infine, non si possono ignorare gli scatti di anzianità e di qualifica che incidono sul livello dello stipendio valido ai fini dell'accantonamento al Fondo tfr

Queste fattispecie devono essere modellate per arrivare ad una valutazione realistica dell'obbligazione dell'impresa nei confronti del lavoratore.

Uscita per morte: si utilizza una opportuna tavola di mortalità per stimare gli impegni dell'impresa nei confronti dei dipendenti in caso di decesso e all'età pensionabile in caso di sopravvivenza;

Uscita per dimissioni volontarie: stimato un tasso di rotazione aziendale si quantifica l'uscita attesa del tfr per dimissioni volontarie.

Versamento a un fondo pensioni: la quota accantonata annualmente al fondo tfr deve essere ridotta di un'aliquota b, pari alla percentuale versata al fondo pensioni.

Anticipi sul tfr: si formula una previsione sulla probabilità di richiesta di anticipi e sull'ammontare erogato (come percentuale del fondo tfr accantonato).

2) ipotesi finanziarie, che comprendono:

tasso di sconto;

livelli delle retribuzioni future e dei benefici;

nel caso di benefici per assistenza medica, costi futuri per assistenza medica comprensivi dei costi, se significativi, di amministrazione delle richieste di rimborso e di pagamento dei benefici; e

tasso di rendimento atteso delle attività a servizio del piano.

Inoltre è specificato che:

¥ le ipotesi attuariali devono basarsi sulle attese di mercato, alla data di riferimento del bilancio;

¥ il tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni connesse a benefici successivi alla fine del rapporto di

¥ lavoro deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato alla data di riferimento del bilancio di titoli di aziende primarie;

¥ il tasso di sconto riflette il valore del denaro nel tempo, ma non il rischio attuariale o di investimento. Inoltre, riflette la stima dei tempi di pagamento dei benefici;

¥ gli interessi passivi sono calcolati moltiplicando il tasso di sconto determinato all'inizio dell'esercizio per il

¥ valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti durante quell'esercizio, tenendo conto delle eventuali modifiche significative dell'obbligazione.

Le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro devono essere misurate con un criterio che rifletta:

¥ gli incrementi retributivi futuri stimati: tali stime degli incrementi retributivi futuri devono tener conto dell'inflazione, dell'anzianità, delle promozioni e di altri fattori rilevanti, come l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro

¥ i benefici previsti nelle condizioni del piano (o risultanti dalle eventuali obbligazioni implicite che vanno oltre quelle condizioni) alla data di riferimento del bilancio; e

¥ le variazioni future previste nel livello degli eventuali benefici statali che influiscono sui benefici da erogare in un piano a benefici definiti se, e solo se quelle variazioni hanno avuto luogo prima della data di riferimento del bilancio; o l'esperienza passata, o un'altra prova attendibile, indicano che quei benefici statali si modificheranno in modo prevedibile, in linea, per esempio, con i cambiamenti futuri del livello generale dei prezzi o delle retribuzioni.


Gli utili e le perdite attuariali. L'attualizzazione degli importi da luogo a delle differenze che possono essere generate da:

¥ tassi di rotazione dei dipendenti, di pensionamenti anticipati o mortalità o di incrementi retributivi, di benefici (se le condizioni formali o implicite di un piano stabiliscono, a fronte di fenomeni inflattivi, incrementi dei benefici) o di costi per assistenza medica inaspettatamente alti o bassi;

¥ l'effetto di cambiamenti delle stime della rotazione futura dei dipendenti, dei pensionamenti anticipati, della mortalità o di incrementi retributivi, dei benefici (se le condizioni formali o implicite di un piano stabiliscono, a fronte di fenomeni inflattivi, incrementi dei benefici) o dei costi per assistenza medica;

¥ l'effetto di variazioni del tasso di sconto;

¥ gli scostamenti tra il rendimento effettivo e quello previsto delle attività a servizio del piano.

L'impresa deve rilevare il provento o il costo se il valore totale netto degli utili e delle perdite attuariali non rilevati al termine del precedente esercizio eccedeva il maggiore tra:

¥ il 10% del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti a quella data (prima della eventuale deduzione delle attività a servizio del piano); e

¥ il 10% del fair value (valore equo) di qualsiasi attività a servizio del piano a quella data.

Considerato che nel lungo periodo gli utili e le perdite attuariali possono compensarsi tra loro, è consentito di contabilizzare gli utili e le perdite attuariali che ricadono in un certo intervallo: lo Ias 19 richiede che l'impresa rilevi, almeno, una certa parte degli utili e delle perdite attuariali che ricadono al di fuori di un ´corridoio' del 10% in più o in meno.

Lo Ias 19 si sofferma anche ad individuare il comportamento da adottare nel caso in cui la società faccia affidamento su un altro soggetto (esempio classico un assicurazione) per far fronte ad alcuni o tutti i costi necessari per estinguere l'obbligazione. In questo caos le polizze assicurative devono essere considerate attività a servizio del piano.

Il metodo di valutazione. Il metodo indicato dagli Ias per l'attualizzazione è quello Proiezione unitaria del credito che deve giungere a determinare il valore attuale delle obbligazioni e il relativo costo previdenziale delle prestazioni di lavoro correnti (oltreché in alcuni casi il costo previdenziale delle prestazioni di lavoro passate).

Tale metodo è anche definito come metodo dei benefici maturati in proporzione all'attività lavorativa prestata o come metodo dei benefici/anni di lavoro e:

¥ considera ogni periodo di lavoro fonte di un'unità aggiuntiva di diritto ai benefici;

¥ misura distintamente ogni unità ai fini del calcolo dell'obbligazione finale.

In base al metodo del Projected unit credit (Pucm) richiamato dallo Ias 19, per determinare il valore dell'obbligazione del datore di lavoro occorre spalmare l'importo considerato su tutto il periodo lavorativo (nell'azienda): il criterio con cui distribuire il credito del dipendente anno per anno è soggettivo. Lo Ias 19 impone che l'impresa attualizzi il valore totale dell'obbligazione relativa a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro anche se una parte della stessa è dovuta entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. La tabella espone l'esempio proposto dallo Ias 19.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...o201204ia.html
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Vecchio 21-12-04, 09:29   #22 (permalink)
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21 dicembre 2004
Strumenti finanziari regolati secondo l'uso
Consultabile in rete la bozza della Guida operativa dell'Organismo italiano per il passaggio agli Ias


L' organismo italiano di contabilità ha diffuso ieri, tramite Internet, la «bozza per commenti» della Guida operativa predisposta per guidare la transizione ai principi contabili internazionali (si veda «Il Sole-24 Ore» del 15 dicembre). I commenti sono attesi entro il 20 febbraio: sono stati concessi sessanta giorni in considerazione delle festività.
La Guida — visibile sul sito del Sole-24 Ore, nella sezione Norme e tributi — affronta in modo dettagliato le problematiche relative agli strumenti finanziari indotte dall'applicazione dello Ias 39. Un principio, come anche dimostrato dalla lunga gestazione, che presenta molti aspetti di assoluta novità e di non semplice applicazione. Un principio per tutti. Il primo tema rilevante riguarda la presenza di un unico principio per disciplinare il trattamento contabile di tutti gli strumenti finanziari, genericamente definiti dallo Ias 39 come disponibilità liquide o diritti a ricevere (attività) o a consegnare (passività) disponibilità liquide oppure diritti a scambiare attività o passività finanziarie.
La disciplina degli strumenti finanziari, quindi, non prevede più differenziazioni secondo la natura (titoli, crediti, debiti, contratti derivati) ma unicamente secondo la destinazione funzionale nell'ambito della gestione dell'impresa.
Lo Ias 39 suddivide così gli strumenti finanziari in quattro categorie: strumenti di trading o comunque con imputazione del fair value al conto economico, strumenti detenuti sino alla scadenza, prestiti e crediti, strumenti disponibili per la vendita.
Va sottolineato che la classificazione di uno strumento acquistato o emesso deve essere effettuata dall'impresa al momento della prima iscrizione e successivamente può essere modificata solo in casi eccezionali.
I criteri in «chiusura». Un altro aspetto rilevante sulla classificazione delle attività e passività finanziarie riguarda i criteri di valutazione da applicare in sede di chiusura del bilancio: il costo ammortizzato per gli strumenti detenuti sino a scadenza e per la categoria «prestiti e crediti» e il fair value per gli strumenti di trading o disponibili per la vendita. Anche in materia di criteri di valutazione non vi saranno quindi più regole difformi a seconda della natura degli strumenti finanziari, ma regole che dipendono dal motivo per il quale lo strumento è detenuto o è stato emesso dall'impresa.
Innovazioni importanti attengono anche ai criteri di valutazione. Il costo ammortizzato è un principio che consente di distribuire costi o proventi direttamente connessi con la compravendita di uno strumento finanziario lungo la sua durata attraverso la determinazione del tasso di interesse effettivo di rendimento. Quest'ultimo viene definito come il tasso che eguaglia il valore attuale di un'attività o di una passività finanziaria al flusso contrattuale dei pagamenti o degli incassi futuri in denaro durante la vita attesa dello strumento stesso.
Per le attività o passività per le quali non sono stati identificati costi o proventi da capitalizzare, il costo ammortizzato coincide con il costo poiché il tasso di interesse effettivo è rappresentato dal tasso nominale.
Il fair value, invece, rappresenta una novità solo per le imprese non bancarie o finanziarie in quanto il decreto legislativo 127/91 non consente attualmente di valutare alcuna attività o passività di bilancio al valore di mercato.
Profondi cambiamenti sono stati introdotti dallo Ias 39 anche in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura, cioè operazioni finalizzate a neutralizzare potenziali perdite rilevabili su uno strumento o gruppo di strumenti in relazione a determinati rischi finanziari.
Il principio internazionale modifica l'attuale impostazione contabile, prevedendo sempre la valutazione al fair value del contratto derivato di copertura e la valutazione al fair value dello strumento coperto, se la copertura ha l'obiettivo di coprire l'esposizione alla variazione del valore di mercato in una posta di bilancio, o al costo ammortizzato, se la copertura è finalizzata a neutralizzare l'esposizione a variazioni dei flussi di cassa futuri generati da crediti o debiti iscritti in bilancio.
Infine, estrema attenzione deve essere prestata ai criteri per la cancellazione di un'attività finanziaria dal bilancio in quanto (in base al criterio generale della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica) per stornare un'attività finanziaria non sarà più sufficiente il trasferimento del titolo di proprietà, ma sarà necessario verificare l'effettivo trasferimento all'acquirente dei rischi e benefici connessi con l'attività ceduta. Il trasferimento dei rischi e dei benefici è valutato confrontando l'esposizione dell'impresa, prima e dopo il trasferimento, alla variabilità nell'ammontare e nelle manifestazioni temporali dei flussi di cassa dell'attività trasferita.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...211204co4.html
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Vecchio 21-12-04, 10:17   #23 (permalink)
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La GUIDA


http://www.ilsole24ore.com/SoleOnLin...20.0.939387333

Ultima modifica di FabioGalletti : 21-12-04 alle ore 10:29
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Vecchio 21-12-04, 10:27   #24 (permalink)
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L'Unione approva il criterio sulle stock option
di Enrico Brivio


L'ultimo tassello degli International accounting standards (Ias) ha ottenuto ieri a Bruxelles il benestare da parte del comitato di esperti dei 25 Governi europei. Praticamente all'unanimità (si è astenuta solo l'Ungheria per questioni di traduzione), l'Accounting regulatory committee (Arc) ha approvato infatti l'Ifrs 2, lo standard contabile che introduce un sistema di valutazione delle stock options tra i costi.
Ora l'ultimo standard dovrà essere sottoposto a un parere del Parlamento europeo entro un mese, prima di venire formalmente adottato dalla Commissione europea in gennaio. E, a quel punto, sarà completo il quadro di riferimento dei criteri contabili che dovranno essere obbligatoriamente adottati da circa 8mila società europee quotate in Borsa a partire dall'anno prossimo. Con l'unica variabile delle diverse opzioni sullo Ias 39, rimasto parzialmente "aperto" dopo l'adozione in forma alleggerita ("carved out") sui due punti più controversi: l'utilizzo del fair value per alcune passività, e la copertura dei depositi a vista.
Anche l'Ifrs 2 ha comunque fatto discutere. Pure all'interno della Commissione Ue, che decise di rimandare dal 30 novembre a ieri la decisione. Diverse multinazionali, soprattutto di origine americana, hanno fatto forti pressioni su Bruxelles per evitare che le stock options, largamente usate nei settori dell'alta tecnologia e farmaceutico, venissero qualificate tra i costi. Secondo le aziende californiane dell'high tech, ciò danneggerebbe molte aziende innovative nascenti, che puntano sul metodo di retribuzione delle stock options.
L'inclusione tra i costi è senz'altro destinata a deprimere gli utili delle aziende che fanno largo ricorso alla distribuzione di stock options ai propri managers, ma ha il pregio di informare meglio gli azionisti sui criteri di retribuzione adottati dall'azienda. Varie imprese americane temono poi che la scelta fatta con l'attuale Ifsr 2 possa fare da apripista a un'analogo orientamento da parte delle autorità di Washington. Un'eventualità che anche diversi analisti di mercato ritengono ora probabile.
21 dicembre 2004
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=ar...387058&chId=30
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Vecchio 21-12-04, 10:29   #25 (permalink)
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Imprese, sprint per l'adeguamento
Indagine Pricewaterhouse Coopers
di Laura Cavestri


«Pronti al decollo?» La scadenza è il 1° gennaio 2005 ma alla domanda l'imbarazzo resta evidente. Le imprese europee - in primis italiane - recuperano il forte ritardo dimostrato, appena 6 mesi fa, nella preparazione e nelle dotazioni utili ad accogliere la nuova disciplina contabile Ias/Ifrs. Ma all'appuntamento con il decollo, arrivano con il fiato corto e prevedono di partire con un equipaggiamento che funziona solo a metà.
A meno di un mese dall'entrata in vigore dei nuovi principi internazionali per la stesura dei bilanci consolidati, la società di revisione Pricewaterhouse Coopers presenta la seconda fotografia dello stato dei cantieri in vista dell'introduzione della nuova "grammatica" contabile.
Se nell'indagine, pubblicata lo scorso mese di maggio (si veda «Il Sole-24 Ore» del 27 maggio) la maggior parte delle imprese europee si trovava ancora in piena fase transitoria (con l'Italia nelle retrovie), la seconda analisi evidenzia una generale consapevolezza del problema dell'adeguamento e un avvio generalizzato dei progetti di "ristrutturazione" interna. Progetti, però, lontani dal concludersi.
La ricerca. L'indagine si è svolta su un campione di 323 società di 20 diversi Paesi, rilevandone lo stato di preparazione a settembre 2004; 266 le imprese europee cui si affiancano, per la prima volta, 57 aziende australiane e neozelandesi, che sono impegnate ad aderire agli Ias/Ifrs al prossimo esercizio (per loro, giugno 2005). La consapevolezza dell'impatto che i nuovi criteri contabili avranno sulla propria performance d'impresa coagula quasi 9 società su 10 (88%).
Di queste però, solo la metà, a settembre, aveva già concluso le valutazioni e presentato al Cda un piano di interventi. Uno schema di progetto per la revisione dei meccanismi interni di comunicazione e contabilizzazione dei dati è stato messo in campo dal 70% delle imprese intervistate (a marzo erano il 58%), tanto che le società rimaste immobili fino a settembre di fronte all'avanzata dei nuovi principi erano appena il 3 per cento. Sino a tre mesi fa non prevaleva l'ottimismo tra i managers europei: l'81% delle società dichiarava che non sarebbero state comunque pronte ad accogliere gli Ias/Ifrs il 1° gennaio 2005.
Anche sulla formazione del personale, si prosegue a passo spedito ma non risolutivo: se a marzo solo il 27% degli addetti ai lavori era stato aggiornato sui cambiamenti, a settembre la formazione aveva coinvolto solo il 40% della struttura aziendale interessata. Suddivise per settori, le società più Ias compatibili sono le banche (82%), seguite da quelle tecnologiche-informatiche (78%) e, con distacco, dal settore manifatturiero (67 per cento). Il 65% di queste ultime, sempre a settembre, non aveva completato gli studi di valutazione sull'impatto del fenomeno.
Le dimensioni fanno la differenza. «Tra le società che superano i 10 miliardi di euro di capitale - ha spiegato Roberto Adami, responsabile italiano di PricewaterhouseCoopers per la transizione agli Ifrs - il 33% è già predisposto per applicare gli Ifrs. Tra le medie aziende quotate (sotto il mezzo miliardo di capitale) solo il 12% è nelle stesse condizioni. Infine, risultano più prossime al decollo del 1° gennaio le imprese quotate registrate alla statunitense Sec (88 per cento). Mentre quelle australiane e neozelandesi adotteranno gli Ias all'inizio del loro nuovo anno fiscale: 1° giugno 2005».
21 dicembre 2004

http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=ar...387070&chId=30
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Vecchio 28-12-04, 21:58   #26 (permalink)
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28 dicembre 2004

IASB urged to preserve fair value option

The Association of British Insurers has urged the International Accounting Standards Board to preserve a controversial accounting rule that measures financial liabilities.


In a letter to Sir David Tweedie, chairman of the IASB, the ABI calls for the fair value option in IAS 39, the standard covering financial instruments, to be maintained in full.

The IASB recently proposed restricting the use of the fair value option after objections from some banking regulators and continental banks.

The fair value option involves marking financial assets and liabilities to market or giving them a current value rather than carrying them in the accounts at historic cost.

However, this would cut across the way some banks hedge their interest rate risk, making their figures more volatile. Insurers, though, use fair values for both assets and liabilities as part of their matching process.

Peter Vipond, director of financial regulation and taxation at the ABI, said: “We are looking for a resolution of the problem and restoration of at least some of the fair value option.”

The ABI is looking for the IASB to come up with a solution early in 2005, giving insurers the option of measuring financial liabilities at fair value, and recording gains and losses on them in the profit and loss account. The IASB has proposed restricting the use of the fair value option for measuring financial liabilities. This followed a decision by the European Commission to remove parts of the fair value option from IAS 39.

Although the ABI recognises the IASB has attempted to address its concerns, its proposed measures would have a limited application, allowing only the financial liabilities associated with unit-linked life assurance products to be shown at fair value. It would be more difficult to apply this approach to other areas, such as the financial liabilities associated with general insurance.

In the letter to Sir David, Mr Vipond said: “Having considered the issue in some depth, we believe the best approach would be to restrict the amendments on the fair value option, in so far as they apply to insurers.”

The IASB plans to hold a public meeting in February, which will be attended by companies and regulators, to discuss the fair value option. The ABI is expected to attend.

Peter Clark, senior project manager at the IASB said: “The board's objective is to find something that goes some way to meeting the concerns of the banking regulators without depriving people of the legitimate uses of the option.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...281204lo2.html
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ias conto alla rovescia

30 dicembre 2004
Ias, conto alla rovescia per la svolta
Dal 1 gennaio 2005 standard internazionali obbligatori per i consolidati di oltre 7mila società europee




MILANO • A countdown innescato, mancano meno di 48 ore. Annaffiata da abbondante champagne, la riscritta "grammatica" contabile Ias/Ifrs per i bilanci consolidati scatta, infatti, a partire dal 1ß gennaio 2005. Alla riconversione dell'impianto per il calcolo delle principali poste di conto economico e patrimonio netto sono chiamate oltre 7mila società europee, quotate e non.
Un obbligo che, per questo primo anno, resta limitato ai soli bilanci consolidati e che, per quanto riguarda l'Italia, si traduce, invece, anche in opzione solo per una ristretta cerchia di esercizi, al puro scopo di evitare gli oneri dei binari paralleli nei libri contabili.
• A chi si applicano gli Ias/Ifrs. Secondo il regolamento Ce 1606/2002 — recepito un anno fa nella legge comunitaria 2003 — l'obbligo di utilizzo della nuova disciplina contabile riguarda i soli bilanci consolidati di società quotate, quelle con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, banche ed enti finanziari, imprese assicurative, quotate e non. Tra le assicurazioni resta esclusa, però, una fattispecie precisa, quella delle compagnie quotate che non redigono il consolidato. Tuttavia, proprio l'articolo 25 della legge comunitaria, cogliendo la facoltà concessa da Bruxelles a ogni singolo Stato, di poter estendere l'applicazione degli Ias/Ifrs, aveva affidato al ministero dell'Economia 12 mesi per l'attuazione di un decreto legislativo che contenesse tempi e modi di un'ampliamento del raggio degli standard contabili anche ai bilanci di esercizio. Dodici mesi di analisi sui riverberi fiscali e civilistici della nuova disciplina che si sono tradotti in una lotta contro il tempo, nelle ultime settimane, per il varo di un decreto il più possibile compatibile con il dettato della delega (si veda «Il Sole-24 Ore» del 27 novembre). Dunque, il provvedimento — al vaglio dei due rami parlamentari almeno sino a febbraio — rende gli Ias facoltativi, già dal 2005, per i bilanci individuali di società quotate, banche, enti finanziari e delle relative controllate. Opzionalità che diverrà invece, direttamente, un obbligo senza "rodaggio", dal 1û gennaio 2006, per le assicurazioni quotate che non redigono il consolidato.
Lo stato dei lavori in Parlamento. Nel decreto legislativo per l'applicazione degli Ias trovano posto soprattutto gli adeguamenti a Codice civile e Tuir, necessari a una loro effettiva estensione. Il provvedimento usufruirà di una proroga dei tempi e l'esame sarà "spalmato" su 90 giorni.
Contemporaneamente, nella Comunitaria 2004 — tutt'ora in seconda lettura a Palazzo Madama — si prepara il recepimento della direttiva 2003/51/Ce che ha modificato le precedenti direttive contabili IV e VII, in materia di bilanci di esercizio, consolidati, banche e imprese di assicurazione, per renderli "Ias compatibili". Con il rinnovo dei prospetti di bilancio e l'introduzione della cornice per la "prevalenza della sostanza sulla forma" e per il fair value.
Lo Ias 39 in versione "ridotta". Dopo un lungo braccio di ferro tra lo Iasb (lo standard setter londinese) e un fronte compatto tra banche e assicurazioni continentali, ai blocchi di partenza del prossimo 1û gennaio ci sarà anche la versione "leggera" dello standard per la valutazione degli strumenti finanziari.
Il via libera allo Ias 39 è stato, infatti, l'ultimo atto ufficiale della Commissione Ue, guidata da Romano Prodi, lo scorso 19 novembre. L'approdo sulla Gazzetta ufficiale comunitaria (si veda «Il Sole-24 Ore» del 10 dicembre) ha lasciato, in sostanza, sospese (carved out) le due parti scottanti che più avevano diviso gli Stati membri: l'adozione del fair value limitato solo ad alcune fattispecie di passività e la copertura dei depositi a vista (hedging of core deposits). Anche se, nel primo trimestre del 2005, lo Iasb ha promesso all'Esecutivo Ue di fornire una riformulazione definitiva dello standard, in grado di sciogliere i due nodi.
Infine, proprio entro fine anno è attesa, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la pubblicazione dell'ultimo tassello di criteri approvati. Tra questi dovrebbero spiccare, puntuali per la mattina di Capodanno, le nuove regole di misurazione delle immobilizzazioni (Ias 16 e 38).

Intervento da integrare sugli utili e le fusioni

L' attuazione della legge delega del 2003 che dispone l'applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci di alcune categorie di imprese è stata a lungo incerta. Dubbi erano sorti a seguito degli atteggiamenti di alcuni Paesi dell'Unione Europea che, nell'indisponibilità di una piattaforma sufficientemente completa di standard contabili di riferimento, avevano preferito non accogliere, nei propri ordinamenti, le facoltà previste dal Regolamento europeo 1606/2002 o, addirittura, avevano deciso di vietare l'utilizzo dei principi internazionali al di fuori delle ipotesi obbligatoriamente previste da quel regolamento. Inoltre la scelta della legge delega di estendere l'uso dei principi internazionali al bilancio d'esercizio generava complicazioni che avevano indotto il governo a meditare l'assetto della nuova regolamentazione e, dunque, a prendere tempo. Tuttavia, per quanto differenti dalle tradizioni contabili e giuridiche italiane, i principi Ias/Ifrs, se applicati ai soli bilanci consolidati — come obbligatoriamente disposto dal regolamento europeo — producono effetti che rimangono limitati alla sfera informativa. Se invece sono applicati ai bilanci di esercizio, tali principi producono conseguenze dirette e indirette anche sui diritti e sugli obblighi dei principali portatori di interessi nelle imprese (soci, creditori, dipendenti, amministrazioni dello Stato e delle Regioni, ecc).
Basti considerare, in proposito, che sussistono rapporti stretti tra dividendi e redditi emergenti dai bilanci di esercizio, tra forme ed entità dell'indebitamento e consistenza dei mezzi propri rilevata nel bilancio d'esercizio, tra misure del capitale iscritte nel bilancio d'esercizio e responsabilità di amministratori e sindaci, tra grandezza del reddito imponibile e misura del reddito d'esercizio e così via. Sono dunque comprensibili i motivi che hanno suggerito al Governo di approfondire i problemi e di osservare una pausa di riflessione nella formulazione dello schema di legge delegata. Tale schema, predisposto nei giorni scorsi, è ora all'attenzione delle commissioni parlamentari. Il testo proposto appare ben articolato. Il suo esame segnala, tuttavia, alcuni aspetti che meritano attenzione.
Balza anzitutto in evidenza l'incongruenza tra la proposta governativa e il regolamento Ce n.1606/2002 a proposito dell'ambito di applicazione del provvedimento. La disposizione comunitaria impone alle società, i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamento di un qualsiasi Stato membro, di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Sul punto, il testo del provvedimento non è, in verità, allineato a tale disposizione. L'articolo 2, comma 1, lettera a) dello schema, infatti, si limita a prevedere l'applicazione obbligatoria dei principi Ias al bilancio consolidato delle società che emettono strumenti finanziari quotati nei soli mercati regolamentati italiani e non anche in quelli di uno qualsiasi degli stati membri dell'Unione.
Opinabili, poi, sono i limiti che l'articolo 6 dello schema governativo pone alla distribuzione di utili e riserve. In particolare, la lettera a) dell'articolo 6 — facendo salve alcune eccezioni — vieta la distribuzione delle plusvalenze non realizzate iscritte tra le riserve patrimoniali e derivanti da valutazioni al fair value o con il criterio del patrimonio netto. La scelta è pienamente condivisibile. Tuttavia, va segnalato che la disposizione ignora i temi dell'imputabilità o meno a capitale di tali riserve e il tema della sorte delle stesse riserve nel caso in cui queste siano state intaccate da perdite. Si tratta di questioni che suggeriscono interventi cautelativi per assicurare la tutela del principio di integrità del capitale, anche in ottemperanza ai precetti dalla II e della IV diretta Cee e ai vincoli che discendono dalla disciplina italiana.
A ciò va aggiunto che nessuna prescrizione dello schema governativo estende il divieto di "distribuzione" ai casi dei compensi commisurati agli utili, ai casi dell'acquisto di azioni proprie o di azioni di società controllanti. Queste lacune meritano di essere opportunamente colmate.
Va inoltre notato che l'articolo 6, quando esenta dal divieto di distribuzione, e rende quindi distribuibili, gli utili corrispondenti a plusvalenze «riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura», omette di limitare la distribuibilità al caso in cui l'iscrizione al fair value non si basi su prezzi formati in mercati attivi, caratterizzati da elevati volumi di transazioni. Per effetto di tale omissione divengono distribuibili "plusvalenze" da fair value originate da stime anche ampiamente soggettive e caratterizzate da dubbia realizzabilità.
La previsione di distribuibilità degli utili netti su cambi non realizzati, formulata dall'articolo 6 dello schema governativo, richiede il coordinamento con la disciplina del Codice civile. La distribuzione di somme corrispondenti agli utili su cambi in parola non è, infatti, consentita alle società che non adottano gli Ias. L'articolo 2426 bis, numero 8, del Codice civile, infatti, regola la fattispecie in senso opposto al disposto dello schema di decreto legislativo, obbligando le società fuori campo Ias a costituire, attingendo agli utili dell'esercizio, riserve di ammontare pari agli utili netti non realizzati su cambi. Poiché la fattispecie valutativa è tecnicamente regolata allo stesso modo dalla disciplina italiana e da quella internazionale (in proposito si veda il principio contabile nazionale, Oic 1), delle due l'una: o si elimina nella disciplina codicistica l'obbligo di costituire la riserva per utili su cambi o si introduce tale obbligo anche per le società che redigono il bilancio in conformità ai principi internazionali.
L'articolato del progetto governativo dovrebbe inoltre essere modificato nella parte in cui confligge con lo specifico divieto dell'articolo 37 della IV direttiva Cee, non superato dalle disposizioni dei principi internazionali. Si tratta del divieto di distribuzione di utili per importi corrispondenti ai valori delle spese di sviluppo iscritte nell'attivo patrimoniale e non ancora ammortizzati.
Da ultimo, lo schema non si preoccupa delle questioni attinenti il trattamento delle rettifiche di valore originate dall'applicazione dei principi internazionali alle aggregazioni aziendali realizzate nella forma della fusione. Nessuna norma dello schema in esame, infatti, regola il trattamento delle rivalutazioni nelle fusioni in cui la società risultante esponga un patrimonio netto superiore alla somma dei patrimoni netti delle società che vi partecipano. In questo caso, analogamente ai conferimenti, è suggeribile assicurare l'effettività del capitale iscritto nell'interesse di tutti gli stakeholders e, in primis, dei creditori sociali. La distribuibilità dei maggiori valori dovrebbe essere pertanto consentita solo subordinatamente alla conferma di tali maggiori valori a mezzo della relazione di un esperto coerentemente con quanto già accade nei conferimenti, ai sensi dell'articolo 2343 del Codice civile.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...e301204ia.html
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Vecchio 30-12-04, 09:46   #28 (permalink)
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Esordio parziale del «39»
Necessaria un'attività transitoria per la prima applicazione




Le profonde divergenze dello Ias 39 rispetto agli attuali principi contabili nazionali in materia di strumenti finanziari comportano per le imprese rilevanti e complesse attività in sede di prima applicazione. Attività che sono state dettagliatamente illustrate dalla Guida Operativa dell'Oic (si veda «Il Sole-24 Ore» del 15 dicembre).
Innanzitutto, occorrerà procedere a riclassificare titoli, partecipazioni, crediti, debiti e contratti derivati secondo nuove logiche nelle quattro categorie previste dal nuovo standard internazionale. Per i titoli si passa dalle attuali due categorie (titoli immobilizzati e non immobilizzati) alla suddivisione tra titoli "detenuti sino alla scadenza", titoli di "trading o comunque valutati al fair value", titoli "disponibili per la vendita" e titoli che possono confluire nella categoria dei "prestiti e crediti" in quanto non acquistati sul mercato e sottoscritti con la finalità di finanziare l'emittente.
Altrettanto importante è la classificazione degli investimenti durevoli in titoli di capitale, attualmente inclusi tra le partecipazioni. Infatti, gli Ias consentono di classificare tra le partecipazioni solo i possessi azionari di controllo, collegamento e controllo congiunto. Tutti gli altri possessi ricadono sotto lo Ias 39 e devono essere classificati nei portafogli di trading o tra i titoli disponibili per la vendita. La classificazione ha importanti riflessi sui criteri di valutazione da applicare: solo gli investimenti oggetto di consolidamento possono essere valutati al costo nel bilancio individuale, mentre per gli altri sarà necessario applicare il fair value.
Per i crediti ed i debiti, la categoria "prestiti e crediti" è quella in cui tipicamente confluiscono i rapporti creditizi, siano essi commerciali o finanziari, con clientela o con istituzioni finanziarie. Per i contratti derivati i principi Ias prevedono un'unica possibilità di classificazione nella categoria degli strumenti valutati al fair value con imputazione al conto economico delle plus o minusvalenze. Ai fini della classificazione di bilancio, l'unica verifica riguarda la suddivisione tra contratti a fini speculati e contratti per coprire le poste di bilancio, in quanto per questi ultimi occorre seguire processi contabili specifici.
Sempre in sede di prima applicazione del nuovo standard internazionale, dopo aver riclassificato gli strumenti finanziari, occorre valorizzare le singole categorie applicando i criteri di valutazione di pertinenza. Gli strumenti detenuti sino alla scadenza e quelli classificati nella categoria "prestiti e crediti" dovranno essere valorizzati al costo ammortizzato (in assenza di costi o proventi diretti, di derivati da scorporare o di aggi e disaggi da ricalcolare, il valore di iscrizione non cambia rispetto a quello determinato secondo le norme nazionali). Gli strumenti di "trading" o "disponibili per la vendita" dovranno essere valutati al fair value. Gli effetti derivanti dal cambiamento dei criteri di valutazione delle attività e passività finanziarie devono essere imputati ad una riserva del patrimonio netto, non andando in questo modo ad incidere sul risultato economico del primo esercizio di applicazione dei nuovi principi.
Sempre riguardo i criteri di valutazione, occorre verificare per gli strumenti "detenuti sino alla scadenza", per i "prestiti e crediti" e per quelli "disponibili per la vendita", che non vi siano evidenze che possano far ritenere non più totalmente recuperabile il loro valore di iscrizione in bilancio (impairment test). In particolare, poiché lo Ias 39 disciplina in modo molto dettagliato i criteri da seguire per determinare le perdite di valore, occorre verificare che le metodologie sinora seguite per stabilire il "valore di presumibile realizzo" siano in linea con le disposizioni dello standard internazionale.
In materia di iscrizione o cancellazione degli strumenti finanziari, occorre verificare il rispetto dei requisiti previsti dallo Ias 39 per l'iscrizione o la cancellazione dal bilancio di titoli, partecipazioni, crediti, debiti e contratti derivati. Occorre verificare che per gli strumenti finanziari complessi siano stati contabilizzati separatamente i contratti derivati impliciti e che per le attività già cancellate dal bilancio negli esercizi passati non continuino a ricadere sull'impresa rischi e benefici connessi con le attività cedute.
Per le operazioni di copertura, occorre verificare che strumenti finanziari coperti e contratti derivati di copertura, al momento della transizione, rispettino i requisiti dello Ias 39 per la documentazione e l'efficacia nella copertura dei rischi finanziari. Qualora l'impresa non sia in grado di agire in questo senso, sarà costretta a valutare separatamente il contratto derivato di copertura e la posta coperta applicando i rispettivi criteri di valutazione. In queste situazioni, qualora per lo strumento coperto fosse previsto il criterio del costo ammortizzato, la valutazione separata comporterebbe un disallineamento tra il criterio di valutazione applicato e il fair value che deve sempre utilizzato per i contratti derivati.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...301204ia2.html
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Originalmente inviato da tegio
30 dicembre 2004
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MILANO • A countdown innescato, mancano meno di 48 ore. Annaffiata da abbondante champagne, la riscritta "grammatica" contabile Ias/Ifrs per i bilanci consolidati scatta, infatti, a partire dal 1ß gennaio 2005. Alla riconversione dell'impianto per il calcolo delle principali poste di conto economico e patrimonio netto sono chiamate oltre 7mila società europee, quotate e non.
Un obbligo che, per questo primo anno, resta limitato ai soli bilanci consolidati e che, per quanto riguarda l'Italia, si traduce, invece, anche in opzione solo per una ristretta cerchia di esercizi, al puro scopo di evitare gli oneri dei binari paralleli nei libri contabili.
• A chi si applicano gli Ias/Ifrs. Secondo il regolamento Ce 1606/2002 — recepito un anno fa nella legge comunitaria 2003 — l'obbligo di utilizzo della nuova disciplina contabile riguarda i soli bilanci consolidati di società quotate, quelle con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, banche ed enti finanziari, imprese assicurative, quotate e non. Tra le assicurazioni resta esclusa, però, una fattispecie precisa, quella delle compagnie quotate che non redigono il consolidato. Tuttavia, proprio l'articolo 25 della legge comunitaria, cogliendo la facoltà concessa da Bruxelles a ogni singolo Stato, di poter estendere l'applicazione degli Ias/Ifrs, aveva affidato al ministero dell'Economia 12 mesi per l'attuazione di un decreto legislativo che contenesse tempi e modi di un'ampliamento del raggio degli standard contabili anche ai bilanci di esercizio. Dodici mesi di analisi sui riverberi fiscali e civilistici della nuova disciplina che si sono tradotti in una lotta contro il tempo, nelle ultime settimane, per il varo di un decreto il più possibile compatibile con il dettato della delega (si veda «Il Sole-24 Ore» del 27 novembre). Dunque, il provvedimento — al vaglio dei due rami parlamentari almeno sino a febbraio — rende gli Ias facoltativi, già dal 2005, per i bilanci individuali di società quotate, banche, enti finanziari e delle relative controllate. Opzionalità che diverrà invece, direttamente, un obbligo senza "rodaggio", dal 1û gennaio 2006, per le assicurazioni quotate che non redigono il consolidato.
Lo stato dei lavori in Parlamento. Nel decreto legislativo per l'applicazione degli Ias trovano posto soprattutto gli adeguamenti a Codice civile e Tuir, necessari a una loro effettiva estensione. Il provvedimento usufruirà di una proroga dei tempi e l'esame sarà "spalmato" su 90 giorni.
Contemporaneamente, nella Comunitaria 2004 — tutt'ora in seconda lettura a Palazzo Madama — si prepara il recepimento della direttiva 2003/51/Ce che ha modificato le precedenti direttive contabili IV e VII, in materia di bilanci di esercizio, consolidati, banche e imprese di assicurazione, per renderli "Ias compatibili". Con il rinnovo dei prospetti di bilancio e l'introduzione della cornice per la "prevalenza della sostanza sulla forma" e per il fair value.
Lo Ias 39 in versione "ridotta". Dopo un lungo braccio di ferro tra lo Iasb (lo standard setter londinese) e un fronte compatto tra banche e assicurazioni continentali, ai blocchi di partenza del prossimo 1û gennaio ci sarà anche la versione "leggera" dello standard per la valutazione degli strumenti finanziari.
Il via libera allo Ias 39 è stato, infatti, l'ultimo atto ufficiale della Commissione Ue, guidata da Romano Prodi, lo scorso 19 novembre. L'approdo sulla Gazzetta ufficiale comunitaria (si veda «Il Sole-24 Ore» del 10 dicembre) ha lasciato, in sostanza, sospese (carved out) le due parti scottanti che più avevano diviso gli Stati membri: l'adozione del fair value limitato solo ad alcune fattispecie di passività e la copertura dei depositi a vista (hedging of core deposits). Anche se, nel primo trimestre del 2005, lo Iasb ha promesso all'Esecutivo Ue di fornire una riformulazione definitiva dello standard, in grado di sciogliere i due nodi.
Infine, proprio entro fine anno è attesa, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la pubblicazione dell'ultimo tassello di criteri approvati. Tra questi dovrebbero spiccare, puntuali per la mattina di Capodanno, le nuove regole di misurazione delle immobilizzazioni (Ias 16 e 38).

Intervento da integrare sugli utili e le fusioni

L' attuazione della legge delega del 2003 che dispone l'applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci di alcune categorie di imprese è stata a lungo incerta. Dubbi erano sorti a seguito degli atteggiamenti di alcuni Paesi dell'Unione Europea che, nell'indisponibilità di una piattaforma sufficientemente completa di standard contabili di riferimento, avevano preferito non accogliere, nei propri ordinamenti, le facoltà previste dal Regolamento europeo 1606/2002 o, addirittura, avevano deciso di vietare l'utilizzo dei principi internazionali al di fuori delle ipotesi obbligatoriamente previste da quel regolamento. Inoltre la scelta della legge delega di estendere l'uso dei principi internazionali al bilancio d'esercizio generava complicazioni che avevano indotto il governo a meditare l'assetto della nuova regolamentazione e, dunque, a prendere tempo. Tuttavia, per quanto differenti dalle tradizioni contabili e giuridiche italiane, i principi Ias/Ifrs, se applicati ai soli bilanci consolidati — come obbligatoriamente disposto dal regolamento europeo — producono effetti che rimangono limitati alla sfera informativa. Se invece sono applicati ai bilanci di esercizio, tali principi producono conseguenze dirette e indirette anche sui diritti e sugli obblighi dei principali portatori di interessi nelle imprese (soci, creditori, dipendenti, amministrazioni dello Stato e delle Regioni, ecc).
Basti considerare, in proposito, che sussistono rapporti stretti tra dividendi e redditi emergenti dai bilanci di esercizio, tra forme ed entità dell'indebitamento e consistenza dei mezzi propri rilevata nel bilancio d'esercizio, tra misure del capitale iscritte nel bilancio d'esercizio e responsabilità di amministratori e sindaci, tra grandezza del reddito imponibile e misura del reddito d'esercizio e così via. Sono dunque comprensibili i motivi che hanno suggerito al Governo di approfondire i problemi e di osservare una pausa di riflessione nella formulazione dello schema di legge delegata. Tale schema, predisposto nei giorni scorsi, è ora all'attenzione delle commissioni parlamentari. Il testo proposto appare ben articolato. Il suo esame segnala, tuttavia, alcuni aspetti che meritano attenzione.
Balza anzitutto in evidenza l'incongruenza tra la proposta governativa e il regolamento Ce n.1606/2002 a proposito dell'ambito di applicazione del provvedimento. La disposizione comunitaria impone alle società, i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamento di un qualsiasi Stato membro, di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Sul punto, il testo del provvedimento non è, in verità, allineato a tale disposizione. L'articolo 2, comma 1, lettera a) dello schema, infatti, si limita a prevedere l'applicazione obbligatoria dei principi Ias al bilancio consolidato delle società che emettono strumenti finanziari quotati nei soli mercati regolamentati italiani e non anche in quelli di uno qualsiasi degli stati membri dell'Unione.
Opinabili, poi, sono i limiti che l'articolo 6 dello schema governativo pone alla distribuzione di utili e riserve. In particolare, la lettera a) dell'articolo 6 — facendo salve alcune eccezioni — vieta la distribuzione delle plusvalenze non realizzate iscritte tra le riserve patrimoniali e derivanti da valutazioni al fair value o con il criterio del patrimonio netto. La scelta è pienamente condivisibile. Tuttavia, va segnalato che la disposizione ignora i temi dell'imputabilità o meno a capitale di tali riserve e il tema della sorte delle stesse riserve nel caso in cui queste siano state intaccate da perdite. Si tratta di questioni che suggeriscono interventi cautelativi per assicurare la tutela del principio di integrità del capitale, anche in ottemperanza ai precetti dalla II e della IV diretta Cee e ai vincoli che discendono dalla disciplina italiana.
A ciò va aggiunto che nessuna prescrizione dello schema governativo estende il divieto di "distribuzione" ai casi dei compensi commisurati agli utili, ai casi dell'acquisto di azioni proprie o di azioni di società controllanti. Queste lacune meritano di essere opportunamente colmate.
Va inoltre notato che l'articolo 6, quando esenta dal divieto di distribuzione, e rende quindi distribuibili, gli utili corrispondenti a plusvalenze «riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura», omette di limitare la distribuibilità al caso in cui l'iscrizione al fair value non si basi su prezzi formati in mercati attivi, caratterizzati da elevati volumi di transazioni. Per effetto di tale omissione divengono distribuibili "plusvalenze" da fair value originate da stime anche ampiamente soggettive e caratterizzate da dubbia realizzabilità.
La previsione di distribuibilità degli utili netti su cambi non realizzati, formulata dall'articolo 6 dello schema governativo, richiede il coordinamento con la disciplina del Codice civile. La distribuzione di somme corrispondenti agli utili su cambi in parola non è, infatti, consentita alle società che non adottano gli Ias. L'articolo 2426 bis, numero 8, del Codice civile, infatti, regola la fattispecie in senso opposto al disposto dello schema di decreto legislativo, obbligando le società fuori campo Ias a costituire, attingendo agli utili dell'esercizio, riserve di ammontare pari agli utili netti non realizzati su cambi. Poiché la fattispecie valutativa è tecnicamente regolata allo stesso modo dalla disciplina italiana e da quella internazionale (in proposito si veda il principio contabile nazionale, Oic 1), delle due l'una: o si elimina nella disciplina codicistica l'obbligo di costituire la riserva per utili su cambi o si introduce tale obbligo anche per le società che redigono il bilancio in conformità ai principi internazionali.
L'articolato del progetto governativo dovrebbe inoltre essere modificato nella parte in cui confligge con lo specifico divieto dell'articolo 37 della IV direttiva Cee, non superato dalle disposizioni dei principi internazionali. Si tratta del divieto di distribuzione di utili per importi corrispondenti ai valori delle spese di sviluppo iscritte nell'attivo patrimoniale e non ancora ammortizzati.
Da ultimo, lo schema non si preoccupa delle questioni attinenti il trattamento delle rettifiche di valore originate dall'applicazione dei principi internazionali alle aggregazioni aziendali realizzate nella forma della fusione. Nessuna norma dello schema in esame, infatti, regola il trattamento delle rivalutazioni nelle fusioni in cui la società risultante esponga un patrimonio netto superiore alla somma dei patrimoni netti delle società che vi partecipano. In questo caso, analogamente ai conferimenti, è suggeribile assicurare l'effettività del capitale iscritto nell'interesse di tutti gli stakeholders e, in primis, dei creditori sociali. La distribuibilità dei maggiori valori dovrebbe essere pertanto consentita solo subordinatamente alla conferma di tali maggiori valori a mezzo della relazione di un esperto coerentemente con quanto già accade nei conferimenti, ai sensi dell'articolo 2343 del Codice civile.

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Rivoluzione Ias sugli assicurativi
Patrimonio rivalutato dell'80% per Generali Telecom Italia triplica l'utile per il goodwill



Le nuove norme Ias saranno veramente una rivoluzione o potrebbero generare confusione? È quanto si domanda la casa d'investimento Exane Bnp Paribas in uno studio sulle conseguenze in Europa dei nuovi principi. Al di là dei leciti dubbi sulla difficoltà di arrivare alla scadenza del primo semestre 2005 con ogni meccanismo a regime, saranno numerosi gli effetti sugli stati patrimoniali e i conti economici delle società. «L'impatto maggiore — spiega Patrizio Pazzaglia, direttore degli investimenti di Bank Insinger de Beaufort — sarà sulle banche e sulle assicurazioni, ma anche sulle utility, sulle telecom e sui gruppi petroliferi». Diverse case d'investimento hanno effettuato simulazioni sulle conseguenze: Intermonte ha fornito in un report indicazioni sugli eventuali impatti numerici in anticipo di 3-6 mesi.
Assicurazioni. Due i fronti di particolare interesse per le compagnie. Nel conto economico ci saranno conseguenze sulla misurazione dei premi. «Non saranno iscrivibili — indica Intermonte — tra i premi vita i contratti con un contenuto prettamente finanziario ed una componente di copertura assicurativa al di sotto di una soglia minima».
Quindi l'introduzione degli Ias potrebbe portare a una riduzione della raccolta premi vita. Secondo la simulazione di Intermonte (con l'esclusione di circa il 70% dei premi index e unit linked e del 100% dei premi di fondi pensione) si evidenzierebbero cali nei ricavi «per le compagnie che negli ultimi anni hanno visto lievitare il peso delle polizze finanziarie all'interno della loro raccolta attraverso il canale della bancassicurazione».
«Altro fronte di interesse — indica Pazzaglia — sarà quello della maggiore volatilità degli utili di periodo delle assicurazioni visto che gli investimenti saranno valutati ai prezzi di mercato». Diverse case d'investimento attendono un incremento significativo del patrimonio netto che si avvicinerà al Nav. «Tra le società coinvolte — continua Pazzaglia — ci sarà Generali, che dovrà adeguare le partecipazioni al valore di mercato e rivalutare gli immobili». Il patrimonio di quest'ultima, secondo Intermonte, sarà rivalutato di quasi il doppio, di cui oltre il 50% relativo alle plusvalenze sugli immobili. Quello di Ras di quasi il 50 per cento. Effetto quasi neutrale invece per Fondiaria Sai.
Energia e Tlc. «Per il settore petrolifero la rivalutazione del magazzino porterà ad un aumento del patrimonio netto di società come Eni» sostiene Pazzaglia. Novità anche sul versante del goodwill: nello specifico, ci sarà un impatto — nel caso di Eni e di Saipem — sull'utile, per la scomparsa dell'ammortamento di questa posta contabile. Anche le tlc saranno influenzate dal nuovo trattamento degli avviamenti. «Per Telecom Italia — indica Pazzaglia — il risultato netto beneficerà dell'abolizione dell'ammortamento». L'utile netto, secondo Intermonte, potrebbe triplicare. Effetti anche su e.Biscom e Tiscali, con un calo delle perdite 2004. Per i l gruppo Telecom ci saranno impatti anche a livello di debito, aumentato per l'importo relativo a operazioni di cartolarizzazioni (circa 1,2 miliardi). «Oltre a questa variazione — spiega Intermonte — il debito del gruppo Telecom potrebbe essere rivisto per le operazioni di sale & lease back (circa 2 miliardi di euro). Infine le azioni proprie in portafoglio verranno portate a riduzione del patrimonio netto con un effetto significativo soltanto per Telecom Italia».
Small cap. Sul versante goodwill, ci sarà un impatto positivo sull'utile consolidato. Secondo Intermonte le società più coinvolte saranno Interpump, Brembo e Immsi.Per quest'ultima l'eventuale revisione del valore degli immobili potrebbe portare a una forte variazione del book value.

tabella
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