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Vecchio 17-11-04, 10:15   #1 (permalink)
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sospensione rc auto.

Ho una vecchia seconda macchina che vorrei demolire,ma non voglio perdere la bassa classe di merito della assicurazione.

Posso:

a) rinnovare la polizza

b) sospenderla

c) demolire la macchina

d) riattivare entro 12 mesi su nuova macchina la vecchia polizza?


La mia assicurazione non è stata chiara,ci sono andato 3 volte,mi hanno detto tre cose diverse,incluso che se demolisco l'auto,l'attestato di rischio va restituito e cancellato,ma a me non sembra corretto a rigor di logica,visto che se la stessa macchina venisse semplicemente parcheggiata in eterno in un capannone in campagna,l'attestato di rischio lo potrei "riesumare" entro 12 mesi.


Allora,mi chiedo io,che glie frega a loro se la macchina la trasformo in un pollaio o la demolisco direttamente?

La mia impressione è che vogliano fare i furbastri per obbligarmi tra-poniamo- 15 mesi a riassicurarmi partendo dalle classe 14,pur essendo un ottimo guidatore che in 12 anni ha avuto 0 (zero) oncidente su entrambe le macchine di mia proprietà.

Che ne pensate?

Ultima modifica di yukyjo : 17-11-04 alle ore 10:38
yukyjo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17-11-04, 10:28   #2 (permalink)
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Sospensione polizza RC Auto

In alcuni ambiti ben definiti è possibile sospendere temporaneamente la polizza RCA: è questo un caso diffuso per coloro che utilizzano l'auto solo per alcuni mesi l'anno, e che intendono risparmiare sui costi assicurativi sospendendo temporaneamente la polizza RCA (ma almeno per 3 mesi consecutivi). E' possibile richiedere la sospensione della polizza RC Auto inviando comunicazione via fax o con lettera solo se:

* la sospensione ha una durata di almeno 3 mesi;
* la polizza in corso ha una durata residua (generalmente) non inferiore a 3 mesi;
* viene restituito il certificato-contrassegno e l'eventuale Carta Verde alla compagnia.

La sospensione ha inizio dalla data di consegna del certificato-contrassegno e della Carta Verde e può avere una durata massima di un anno. La compagnia congela parte del premio già pagato e lo scalerà successivamente al momento della riattivazione: la scadenza verrà prorogata per lo stesso periodo a quello della sospensione

Su vendita auto

CIRCOLARE ISVAP N. 420/D DEL 7 NOVEMBRE 2000

Oggetto: assicurazione obbligatoria r.c.auto - Conservazione della classe di merito maturata dall'assicurato.

Per valorizzare comportamenti prudenti nella guida dei veicoli, per rafforzare le finalità di prevenzione della sinistralità e accrescere la chiarezza delle norme contrattuali questo Istituto ritiene necessario invitare tutte le imprese a disciplinare alcuni aspetti concernenti l'assunzione dei rischi r.c.auto con formule tariffarie che prevedano variazioni in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

Ipotesi nelle quali le imprese sono invitate a riconoscere all'assicurato la possibilità di usufruire della classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà.

Come noto l'art. 8 L. 990/69 riconosce all'assicurato, in caso di vendita del veicolo, il diritto di chiedere all'assicuratore che il contratto relativo al veicolo alienato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, con conseguente conservazione della classe di merito maturata.

Al riguardo si ritiene che possano ricomprendersi nella disciplina di cui al citato art. 8 L. 990/69 le ipotesi, di seguito specificate, ove parimenti ricorrono i presupposti della identità del proprietario e della unicità del veicolo così da consentire agli assicurati di conservare la classe di merito maturata.

Per tener conto di tale interpretazione evolutiva della normativa vigente, più favorevole ai consumatori, si ravvisa l'esigenza che le imprese modifichino le condizioni di polizza con riferimento ai casi sottoindicati che, per la loro generalità e ricorrenza, possono interessare tutta la categoria degli assicurati del ramo r.c.auto.

Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato.

Nei casi di documentata demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo l'Istituto invita le imprese a prevedere la facoltà per l'assicurato di richiedere che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà con conseguente conservazione della classe di merito maturata.

Consegna in conto vendita del veicolo assicurato.

Nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita, l'Istituto invita le imprese a prevedere la facoltà per l'assicurato di richiedere che il contratto relativo a tale veicolo sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.

Qualora l'incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e l'assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, le imprese sono tenute a prevedere specifiche regole assuntive per tale rischio.

Furto del veicolo.

Le imprese sono invitate a prevedere nelle proprie condizioni contrattuali la possibilità per l'assicurato, in caso di furto del veicolo, di conservare su altro veicolo di sua proprietà la classe di merito maturata , purché il nuovo contratto sia stipulato entro un termine congruo di sei mesi/un anno dalla data del sinistro.

Informativa agli assicurati

Le imprese e le reti distributive sono tenute a fornire agli assicurati le informazioni più opportune in ordine alla possibilità di mantenere la classe di merito acquisita nelle ipotesi sopra delineate.

Possibilità per il proprietario del veicolo assicurato che abbia acquistato altro veicolo di mantenere la classe di merito maturata.

Vi è infine un altro aspetto di carattere generale in ordine al quale pervengono numerosi reclami e che risulta essere oggetto di ricorrenti quesiti: la possibilità per il proprietario di veicolo assicurato che abbia acquistato altro veicolo di mantenere la classe di merito maturata sul primo veicolo.

Nell'attuale sistema tariffario con formule personalizzate in relazione al verificarsi o meno di sinistri tutti i veicoli di nuova immatricolazione e quelli assicurati per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico vengono normalmente inseriti nella classe di ingresso, individuata generalmente per quanto riguarda la formula "bonus/malus" nella classe intermedia, sotto il profilo del premio da pagare, tra la classe meno elevata (la prima) e quella con premio più alto (la diciottesima).

Trattasi di una disciplina contrattuale non essendovi, al riguardo, previsioni di legge o regolamentari. Nel quadro di liberalizzazione tariffaria e delle condizioni assuntive introdotto dalle direttive comunitarie di terza generazione, le imprese possono modificare, e ciò in concreto diverse imprese hanno fatto, il numero delle classi di merito, i coefficienti di sconto e di penalizzazione conseguenti rispettivamente all'assenza o presenza di sinistri nel "periodo di osservazione", la classe di ingresso dei veicoli.

In questo contesto liberalizzato e aperto alla concorrenza, l'Istituto ritiene che le imprese, al fine di premiare gli assicurati che hanno dimostrato di tenere una guida prudente, possano prevedere nelle proprie condizioni di polizza, tenuto conto del necessario equilibrio tecnico tariffario, che il contratto relativo ad altro nuovo veicolo di proprietà del medesimo soggetto sia assegnato a una classe diversa e più favorevole di quella d'ingresso, compresa la medesima classe di merito maturata sul precedente veicolo.

Le imprese sono tenute a dare pubblicità alle modifiche apportate presso ogni punto vendita secondo quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 260/95 in modo che tutti gli assicurati possano prendere conoscenza delle modificazioni più favorevoli introdotte.
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Vecchio 17-11-04, 10:34   #3 (permalink)
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Grazie.

Ho ragione io quindi.

Una ultima domanda: ma queste circolari sono vincolanti per le assicurazioni?
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Vecchio 17-11-04, 10:48   #4 (permalink)
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Ni..So...Nel senso, in termini pratici non so quanto abbiano effetto
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Vecchio 17-11-04, 11:16   #5 (permalink)
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Comunque penso di procedere come illustrato.

Non credo mi possano obiettare nulla.
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