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prestazioni assicurazioni non tassate
Rendite «leggere» dalle polizze
Prestazioni non tassate se la performance è determinabile solo a scadenza Le prestazioni periodiche corrisposte a contraenti di polizze di assicurazione vita a carattere finanziario non sono soggette alla sostitutiva del 12,5% (art. 26-ter, Dpr 600/73) quando la performance effettiva è determinabile solo alla data di scadenza o all’atto del riscatto anticipato. Lo chiariscono le Entrate, rispondendo a un interpello su un contratto di assicurazioni vita, con prestazioni collegate a un titolo strutturato (prot. 954-171200/2004, risposta 11 ottobre 2004). Il contratto. Alcuni prodotti garantiscono agli assicurati una «prestazione annuale ricorrente», determinata in funzione del rendimento annuo della componente obbligazionaria di un titolo strutturato sottostante il contratto. La struttura di questi prodotti prevede inoltre che la sommatoria delle prestazioni ricorrenti, corrisposte annualmente nel periodo di durata della polizza e del capitale garantito a scadenza, non ecceda l’ammontare del premio versato: il gain atteso dipende solo dall’andamento della componente derivata del titolo sottostante e la sua quantificazione è determinabile con certezza solo alla data di scadenza o in caso di riscatto anticipato. Il settore assicurativo propone questi prodotti per offrire un rendimento annuo, una garanzia della restituzione del capitale investito, con l'opportunità di rendimenti elevati sui mercati finanziari. L'Agenzia concorda nel non qualificare le prestazioni periodiche ricorrenti» come rendite che, concorrendo per l'intero importo alla formazione del reddito complessivo, avrebbero portato a un'eccessiva penalizzazione per l'assicurato. Per la tassazione le soluzioni possibili sono tre. Assoggettamento dell'intera prestazione periodica. Secondo una prima linea interpretativa, l'intera prestazione corrisposta, strettamente collegata al rendimento annuo della componente obbligazionaria del titolo sottostante, va assoggettata alla sostitutiva del 12,5%. Questa teoria contrasta con il comma 4 dell'articolo 45 del Tuir, secondo il quale costituisce reddito solo la parte di prestazione che eccede i premi versati. Con un andamento negativo del titolo sottostante, si finirebbe per assoggettare a tassazione un investimento che, nel complesso, non produce reddito per il L e prestazioni periodiche corrisposte a contraenti di polizze di assicurazione vita a carattere finanziario non sono soggette alla sostitutiva del 12,5% (art. 26-ter, Dpr 600/73) quando la performance effettiva è determinabile solo alla data di scadenza o all'atto del riscatto anticipato. Lo chiariscono le Entrate, rispondendo a un interpello su un contratto di assicurazioni vita, con prestazioni collegate a un titolo strutturato (prot. 954-171200/2004, risposta 11 ottobre 2004). Il contratto. Alcuni prodotti garantiscono agli assicurati una «prestazione annuale ricorrente», determinata in funzione del rendimento annuo della componente obbligazionaria di un titolo strutturato sottostante il contratto. La struttura di questi prodotti prevede inoltre che la sommatoria delle prestazioni ricorrenti, corrisposte annualmente nel periodo di durata della polizza e del capitale garantito a scadenza, non ecceda l'ammontare del premio versato: il gain atteso dipende solo dall'andamento della componente derivata del titolo sottostante e la sua quantificazione è determinabile con certezza solo alla data di scadenza o in caso di riscatto anticipato. Il settore assicurativo propone questi prodotti per offrire un rendimento annuo, una garanzia delpercettore. Questa impostazione sembra essere sostenibile solo per prodotti che garantiscono un capitale finale pari o superiore ai premi versati. In questo caso, infatti, le erogazioni periodiche ricorrenti possono essere viste come puri rendimenti tassabili al 12,5 per cento. Assimilazione ai riscatti parziali. Una seconda interpretazione (la più seguita) assoggetta a imposizione le prestazioni periodiche ricorrenti, determinando la base imponibile secondo criteri proporzionali comunemente seguiti per tassare i riscatti parziali. Secondo questi criteri, i rendimenti sono determinati confrontando l'ammontare del capitale riscattato con il valore dei premi proporzionalmente riferibile. Anche quest'impostazione non sembra sostenibile: tecnicamente, la corresponsione delle prestazioni ricorrenti non comporta alcuna parziale dismissione dell'investimento. Mancando elementi certi per determinare la quota parte di capitale rimborsata, non si può calcolare il reddito tassabile. Assimilazione alle restituzioni parziali dei premi. Una terza impostazione porta a ritenere le prestazioni periodiche mere restituzioni del capitale inizialmente investito. Ciò si fonda sull'assunto che vada tassato «soltanto l'eventuale reddito differenziale emergente dal confronto tra il capitale erogato e i premi pagati». Nel rispetto della ratio della norma, l'imposta è dovuta quando l'esistenza di un "guadagno" per l'assicurato è determinabile con certezza. Se l'effettivo rendimento della polizza è quantificabile solo alla scadenza del contratto e per effetto della componente derivata, non può esservi tassazione sulle prestazioni corrisposte antecedentemente, da qualificare come restituzione di capitale non soggetto a tassazione. L'Agenzia ha riconosciuto valida questa interpretazione, confermando che, se l'effettivo rendimento è determinabile con certezza solo alla scadenza, l'applicazione della tassazione «debba essere effettuata alla predetta data, sempreché alle scadenze periodiche non sia determinabile con certezza un vero e proprio rendimento finanziario della polizza». Il criterio di tassazione può essere così riassunto: le prestazioni periodiche ricorrenti non vanno assoggettate alla sostitutiva del 12,5 per cento; la compagnia assoggetterà a sostitutiva l'eventuale differenza positiva tra capitale erogato a scadenza (o in caso di riscatto anticipato) e valore dei premi pagati, diminuito degli importi delle prestazioni ricorrenti precedentemente corrisposte. Questa impostazione evita che gli assicurati possano subire l'imposizione sulle prestazioni ricorrenti per poi scoprire che la performance complessiva della polizza è negativa. L'interpello è efficace solo per il caso sottoposto all'Agenzia, ma i princìpi interpretativi possono servire per individuare il corretto trattamento tributario da applicare alle polizze che prevedono corresponsioni ricorrenti ma garantiscono una prestazione finale inferiore all'ammontare dei premi versati, e a quelle, più diffuse sul mercato, che prevedono corresponsioni ricorrenti senza garantire la prestazione finale. In entrambi i casi, infatti, l'eventuale guadagno per l'assicurato dipende dalla valorizzazione della componente derivata del titolo sottostante, determinabile con certezza solo al riscatto. Va fatta una riflessione sulle polizze contratte in regime d'impresa da imprenditori individuali o da società: in questi casi le prestazioni corrisposte concorrono a formare il reddito d'impresa e (si veda la circolare 29/E/2001) la compagnia d'assicurazione non applica alcuna trattenuta. Il principio indicato dall'Agenzia per la rilevanza reddituale delle prestazioni delle polizze al momento in cui la performance diviene certa, può valere anche per determinare il reddito d'impresa. http://www.assinews.it/rassegna/arti...e091104as.html |
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Assicurazioni La tassazione alla scadenza
È rimandata alla scadenza del contratto l'eventuale tassazione sulle prestazioni periodiche erogate da contratti di assicurazione sulla vita; ciò perché, nel caso in cui tali importi periodici siano parte del valore complessivo del capitale erogato, solo al termine della polizza si potrebbe valutare l'eventuale differenza positiva tra quanto restituito e i premi versati. |
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