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Vecchio 07-11-04, 08:33   #1 (permalink)
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fallimento sim

Nel caso di fallimento di una sim esiste qualche forma di tutela per i clienti?
Grazie a chi mi risponderà
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Vecchio 07-11-04, 12:07   #2 (permalink)
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http://www.tuttotrading.it/tuttoecon...lti/fb202.html
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Vecchio 07-11-04, 12:09   #3 (permalink)
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Ci sono applicazioni o tentativi border line per vantaggi fiscali


Il conto corrente bancario strumentale nella gestione individuale di portafoglio: trattamento tributario.

Fonte riservata


3 maggio 2003

Di Fabio Galletti




Quando si stipula un contratto di gestione con un intermediario affinché gestisca le somme affidategli investendole per conto del cliente, accade che tali somme vengano rimesse in un conto acceso presso una banca depositaria e da esso movimentate per conto del cliente.

Con la risoluzione n. 105/E del 29 marzo 2002 l' Agenzia delle Entrate ha esaminato, in sede di interpello, l' istanza inoltrata da una S.I.M., che chiedeva quale dovesse essere il corretto trattamento tributario del conto corrente bancario strumentale, aperto per consentire il deposito e la gestione delle somme consegnatele da un investitore che aveva sottoscritto un contratto di gestione individuale di portafoglio.

Il contratto conteneva una clausola in virtù della quale il conto presso il terzo depositario veniva intestato alla S.I.M., rubricato come "conto terzi" e tenuto distinto dagli altri conti correnti sui quali confluivano disponibilità esclusivamente di proprietà della società di gestione.
Inoltre si stabiliva che la S.I.M. retrocedesse un interesse annuo nella misura del 2%, a fronte di un interesse maggiore corrisposto dalla banca alla S.I.M. stessa .

Ai sensi dell' art. 26 comma 2 del Dpr 600/73, la banca depositaria avrebbe effettuato una ritenuta definitiva del 27%, salvo il caso di esercizio dell' opzione prevista dall' art. 7 comma 2 del Dlgs. 461/97, che consente la non imponibilità degli interessi corrisposti quando la giacenza media annua degli stessi non sia superiore al 5% della attivo medio gestito.

L' istante riteneva che la predetta condizione non si potesse concretizzare perchè, pur essendo tenute contabilmente distinte le somme dei vari clienti, sul conto affluivano le somme degli stessi, con la conseguenza che si rendeva sempre e comunque applicabile la ritenuta fiscale. In aggiunta, dal momento che la S.I.M. retrocedeva sola una parte dell' interesse maturato sulle giacenze, imputando la differenza a conto economico, chiedeva se fosse possibile scomputare dall' Irpeg dovuta la ritenuta corrispondente alla quota parte degli interessi che concorrono a formare il reddito di impresa del gestore.

Secondo la S.I.M., oltre a poter scomputare dalle imposte dovute il prelievo subito (art. 93 T.U.I.R. D.p.r. 917/86), si doveva procedere nel senso che gli interessi maturati sulle somme dei clienti non concorressero a formare risultato di gestione, avendo già subito il prelievo del 27% dalla banca depositaria. Quindi, sugli interessi retrocessi, costituendo reddito per il percipiente, si sarebbe applicata una ritenuta a titolo di acconto o di imposta a seconda che il contribuente fosse un soggetto imprenditoriale e residente o meno.

La posizione della S.I.M., alla luce dell' autovalutazione tributaria compiuta, era quella di soggetto interposto tra il cliente ed la banca depositaria, configurando rispetto al conto corrente strumentale un legame trilaterale, con un ruolo intermedio rispetto al flusso di interessi attivi corrisposti dalla banca alla S.I.M., nel caso appunto in cui la somma non fosse investita o fosse frutto di disinvestimento, e dal gestore riversati poi all' investitore.

L' Agenzia delle Entrate, nella risoluzione citata, ha espresso un orientamento del tutto diverso da quello prospettato dall' istante, cioé dalla S.I.M., degno di essere considerato sia per un corretto inquadramento della fattispecie complessa sotto il profilo fiscale, sia perchè, laddove andasse disatteso con un comportamento alternativo del gestore , potrebbe essere fonte di un' attività qualificabile come "elusiva".

L' ufficio finanziario ha disposto quanto segue.

1) In merito all' applicazione della ritenuta del 27% sugli interessi dei conti correnti strumentali nella gestione di portafoglio individuale, si deve effettuare a patto che non si verifichino le condizioni contemplate dal Dlgs. 461/97, art. 7, che prevede la non applicazione della ritenuta su interessi corrisposti ad investitori (non esercenti attività di impresa, si precisa), nel caso in cui non eccedano il 5% dell' attivo medio gestito, presupponendo che detti interessi abbiano concorso a formare il risultato di gestione, tassato con imposta sostitutiva del 12,5% sul maturato annuo.

Attenzione però. Nel caso in cui la banca presso la quale siano intrattenuti i conti corrente sia soggetto diverso dal gestore, quest' ultimo deve comunicare alla banca che non sono somme del gestore ma somme depositate per conto dei clienti, cioé somme di proprietà di terzi e non del gestore. Quest' ultimo dovrà poi produrre un apposita attestazione alla banca qualora gli interessi non sforino il plafond predetto, affinché non si abbia l' applicazione della ritenuta.

In assenza di tale attestazione o in caso di sforamento dalla percentuale massima, la banca depositaria applicherà la ritenuta sugli interessi corrisposti, anche in presenza di liquidazione trimestrale, e tale prelievo potrà poi essere dedotto dalla base imponibile per il calcolo dell' imposta sostitutiva sul risultato della gestione.
Quindi, nel caso di giacenza media annua superiore al 5% dell' attivo medio annuo gestito, la banca preleverà il 27% dagli interessi corrisposti su somme che, repetita iuvant, sono di appartenenza dell' investitore.

2) Alla luce delle considerazioni suesposte, i proventi che affluiscono da tali conti correnti non possono e non devono essere qualificati come interessi ritratti da attività iscritte nell' attivo del gestore.

Non è quindi scomputabile la ritenuta operata dalla banca depositaria dall' Irpeg dovuta ma tali interessi, per la quota parte che compete al gestore, vanno qualificati come "altri proventi" che concorrono, al netto della ritenuta operata dal soggetto erogante, a formare il reddito complessivo del gestore.
http://www.tidona.com/pubblicazioni/maggio03_1.htm
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Vecchio 07-11-04, 18:25   #4 (permalink)
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Grazie Fabio.
Ho letto anche sul link che segnali.
Il mio caso non è dare alla Sim soldi da gestire, ma conferire i fondi per poi effettuare, presso di tale sim, trading in proprio.
Chiedo se è possibile tutelarsi in qualche modo, visto che alcuni amici miei hanno avuto spiacevoli esperienze
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Vecchio 07-11-04, 19:07   #5 (permalink)
Io sto in campana
 
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Vecchio 07-11-04, 23:04   #6 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da francesca54
Grazie Fabio.
Ho letto anche sul link che segnali.
Il mio caso non è dare alla Sim soldi da gestire, ma conferire i fondi per poi effettuare, presso di tale sim, trading in proprio.
Chiedo se è possibile tutelarsi in qualche modo, visto che alcuni amici miei hanno avuto spiacevoli esperienze
non capisco; a parte che ho riportato il caso della gestione per dirti che se va distinto lì dove rapporto è più intenso...come avrai visto sopra...non capisco cosa intendi per fondi trasferiti
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Vecchio 08-11-04, 07:34   #7 (permalink)
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Originalmente inviato da FabioGalletti
non capisco; a parte che ho riportato il caso della gestione per dirti che se va distinto lì dove rapporto è più intenso...come avrai visto sopra...non capisco cosa intendi per fondi trasferiti
Scusami, Fabio, forse mi sono spiegata male.Intendevo chiedere se c'è qualche tutela per i fondi depositati presso sim a scopo di trading
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Vecchio 08-11-04, 18:14   #8 (permalink)
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Il patrimonio dei clienti è completamente separato dal patrimonio della sim, quindi è al riparo da qualsiasi pretesa da parte di terzi.

Solo nei casi di confusione di patrimoni (accaduti in alcune sim "a gestione familiare", dove magari i controlli interni li faceva il cugino del proprietario) la questione si complica.

Il fondo di garanzia ha un massimale limitato.

www.fondonazionaledigaranzia.it
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