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Data registrazione: Jun 2004
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Trust / Fondo Patrimoniale
[FONT=Comic Sans MS] Chiedo se qualcuno di Voi può cortesemente darmi un aiuto a capire meglio cosa possa fare;
QUESITO: Vista l'incertezza che ancora "avvolge" l'istituzione di un trust, un imprenditore in regime di separazione dei beni e con due figli minori, vorrebbe far confluire determinati beni in un fondo patrimoniale. Si chiede: 1) se un domani volesse vendere uno o più beni, può farlo? 2) se si, deve esserci il consenso della moglie? 3) in caso di divorzio o morte della moglie, i beni ritornerebbero in suo possesso e, quindi, serebbero aggredibili da eventuali creditori? 4) in caso, invece, di morte dell'imprenditore, i beni vanno agli eredi senza poter essere aggredibili da eventuali creditori? 5) nel caso l'imprenditore comprasse in futuro da un fratello il 50% di una abitazione della quale già possiede l'altra metà, si può già prevedere tale evenienza nell'istituendo fondo patrimoniale o bisogna redigere un altro atto notarile? Sarà gradito un consiglio anche su eventuali altre forme ritenute più idonee per preservare i beni da eventuali creditori, come per esempio: - vendita della nuda proprietà ai figli e/o alla moglie con usufrutto vitalizio; - vendita o donazione con diritto d'uso e abitazione. 6) infine, si chiede se è giustificabile la mia perplessità sulla sostenibilità di un trust nei confronti di eventuali ed agguerriti creditori, anche in considerazione del fatto che l'unico trust che accetterei di fare è il cosiddetto "autotrust" ove assumerei sia la figura del settlor che del trustee. Grazie fin d'ora per i consigli sicuramente saggi. |
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Data registrazione: Jul 2002
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in termini generali...diciamo questo: il trust è un patrimonio segregato ed autonomo che viene gestito da un trustee nell'interesse dei beneficiaries che in questo caso sono i figli. anzi, questa è proprio una applicazione classica dell'istituto. I beni appartengono al trust e non fanno più parte del patrimonio del settlor/disponente
http://www.filodiritto.com/diritto/p...rnitonelli.htm http://www.filodiritto.com/diritto/p...efanticini.htm http://www.altalex.com/index.php?idnot=9351 |
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Data registrazione: Nov 2003
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Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e , se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, nei soli casi di necessità o utilità evidenti.
La destinazione del fondo termina sia con il divorzio che con la morte. Se vi sono figli minori dura sino al compimento dei 18 anni. - se non erro - |
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#7 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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Con il trust registrato non sono invece mai aggredibili. Gli atti di disposizione avvengono solo per volontà del trustee che deve operare nell'interesse dei beneficiari; solitamente viene nominato un "supervisore", guardian, che possa revocare atti compiuti dal trustee. potrebbe essere il disponente stesso, anche se questo arreca dubbi di validità del trust stesso, specie sotto il profilo fiscale. Infatti molti trust che hanno ad oggetto beni mobili consistenti vengono assoggettati a leggi di giurisdizioni offshore (es: Guernsey, Bermuda etc..) In questi casi, oltre ad esservi problemi di tassazione/elusione fiscale, il fisco ha negato comunque la terzietà rispetto al disponente (ossia li ha assoggettati alla disciplina sulle CFC che in pratica tassa come italiani i trusts disciplinati da legge straniera) poichè di fatto poteva disporre a piacimento del trust fund
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Data registrazione: Jul 2002
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Trusts e fondo patrimoniale
di Maria Luisa Cenni (2001) (riprodotto dalla rivista "Trusts e attività fiduciarie", 2001, 523) SOMMARIO: § 1. Fondo patrimoniale e trust a confronto. - § 2. Elementi strutturali del fondo patrimoniale: la funzione di soddisfacimento dei bisogni familiari. - § 3. Segue: non esiste fondo patrimoniale senza famiglia. - § 4. Segue: possono formare oggetto di fondo patrimoniale solo alcune categorie di beni. - § 5. Segue: necessaria contitolarità da parte dei coniugi dei diritti costituiti in fondo patrimoniale ed estensione al fondo patrimoniale delle regole relative all’amministrazione della comunione legale con le particolari regole, apparentemente derogabili, previste dall’art. 169 cod. civ. per gli atti dispositivi. - § 6. Segue: la fisiologica temporaneità del fondo patrimoniale. - § 7. Segue: soggetti che possono costituire il fondo patrimoniale. - § 8. Segue: il limite posto dall’art. 170 cod. civ. all’esecuzione sui beni e sui frutti. § 1. Fondo patrimoniale e trust a confronto. L'accostamento fra il trust e il fondo patrimoniale è divenuto ormai tradizionale per alcune caratteristiche che si ritiene accomunino i due istituti: l'appartenere alla categoria dei "patrimoni separati", con conseguente realizzazione del tipico effetto segregativo, ed inoltre l'essere ravvisabile nella struttura di entrambi un negozio "istitutivo" e un "negozio di trasferimento". Tradizionalmente per patrimonio separato si intende una entità unitaria, distaccata dal patrimonio di uno o più soggetti, caratterizzata dalla destinazione ad una determinata finalità alla quale consegue la non distraibilità del patrimonio stesso e dei singoli beni dalla destinazione che li unifica. Alla separazione si accompagna quindi l'instaurazione di un particolare regime di amministrazione dei beni separati che si caratterizza in funzione del particolare scopo cui sono destinati ed inoltre alla separazione consegue, come elemento tipico, una limitazione di responsabilità dei beni facenti parte del patrimonio separato che sono destinati al soddisfacimento delle obbligazioni che trovano la loro causa nella destinazione con conseguente rafforzamento della garanzia di certi creditori. Queste caratteristiche sono rinvenibili, seppure con le ovvie differenze che conseguono alla diversità dei due istituti, sia nel fondo patrimoniale che nel trust e per quest'ultimo, in particolare, il concetto di separazione patrimoniale ricorre in vari articoli della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (artt. 2, II co. lettera a), art. 11, II co.). Inoltre, come si è detto, entrambi gli istituti prevedono nella loro struttura un "negozio istitutivo" ed un distinto "negozio di trasferimento". Nel fondo patrimoniale, in particolare, il "negozio istitutivo" si concretizza con l'imposizione del vincolo di destinazione che è il vero elemento caratterizzante ed indefettibile nel fondo patrimoniale. Infatti, come vedremo, nel fondo patrimoniale può mancare l'effetto traslativo ma non può mai mancare l'imposizione sui beni del vincolo di destinazione. Nel fondo patrimoniale la destinazione che giustifica la separazione patrimoniale è stabilita dal legislatore (e già emerge un primo elemento di rigidità del fondo patrimoniale) mentre nel trust la destinazione dei beni è decisa dal disponente nel relativo atto istitutivo, con la conseguenza che, già sotto questo aspetto, il trust si presenta come un istituto duttile ed idoneo a soddisfare, anche sotto il profilo pratico, esigenze che il fondo patrimoniale non riesce a soddisfare. Il negozio istitutivo del trust ha come effetti tipici quelli previsti dall'art. 11 della Convenzione dell'Aja ma, poi, ogni trust ha uno scopo individuale il cui unico limite è quello di essere possibile e lecito. Rispetto al fondo patrimoniale il trust si presenta come uno strumento più duttile, in quanto regolato dalla volontà del costituente e quindi idoneo a soddisfare, anche sotto il profilo pratico, esigenze alle quali il fondo patrimoniale, a causa della sua fisiologica rigidità, non riesce ad adattarsi. D'altra parte l'attuale disciplina del fondo patrimoniale offre un istituto più debole del trust sotto l'aspetto della tutela dei familiari beneficiari, soprattutto dei figli, ed anche sotto l'aspetto della "segregazione del patrimonio": infatti la discrezionalità lasciata ai coniugi nel decidere circa l'amministrazione e la disposizione dei beni del fondo; l'assenza di una norma che preveda un obbligo di reimpiego in capo ai coniugi (già previsto dall’art. 170 cod. civ. per il patrimonio familiare); l'assenza di previsione di un meccanismo surrogatorio (che in tempi recenti viene tuttavia univocamente affermato dalla giurisprudenza); l'incertezza del rimedio applicabile nel caso di cattiva amministrazione da parte di uno o entrambi i coniugi; l'esecutabilità dei beni, oltreché dei frutti, sono punti di debolezza del fondo patrimoniale rispetto al trust. Pare, innanzitutto, opportuno individuare gli elementi strutturali del fondo patrimoniale per poi formulare ipotesi di utilizzo pratico, e quindi vedere quali esigenze, a causa delle sue fisiologiche rigidità, il fondo patrimoniale non può soddisfare mentre il trust, in virtù della sua già dimostrata duttilità, può giungere a soddisfare. Infatti i caratteri strutturali del fondo patrimoniale costituiscono altrettanti elementi di rigidità dell'istituto che ne limitano l'impiego pratico. Nell'ipotizzare l'utilizzo del trust in ambiti in cui il fondo patrimoniale non è impiegabile occorre tenere presente anche un altro aspetto: quello cioè dell'incertezza interpretativa che ancora oggi esiste su aspetti fondamentali della disciplina del fondo patrimoniale. Infatti a causa della scarna disciplina legislativa e di un utilizzo pratico modesto e spesso distorto, come si rileva dalle decisioni giurisprudenziali, a distanza di venticinque anni vi sono tutt'oggi aspetti di primaria importanza discussi e sui quali vi sono divergenti opinioni. Anche gli ambiti operativi interessati da questi aspetti discussi possono rappresentare uno spazio applicativo in cui si rende opportuno l'utilizzo del trust. Il fondo patrimoniale (disciplinato negli artt. 167 - 171 cod. civ. e che ha sostituito, a seguito della "Legge di riforma del diritto di famiglia" del 19 maggio 1975, n. 151, il patrimonio familiare) è un istituto che si muove in ambito familiare e che tende al soddisfacimento dei bisogni familiari, con la precisazione che per famiglia, in questo ambito, si intende solo quella legittima: non vi è quindi fondo patrimoniale senza matrimonio. Una prima definizione del fondo patrimoniale si ricava dall'art. 167 cod. civ. che, nel primo co., lo delinea come un complesso di beni determinati, immobili, mobili registrati, titoli di credito, destinati da un coniuge, da entrambi o da un terzo, a far fronte ai bisogni della famiglia. Gli elementi strutturali e gli aspetti di inderogabilità che caratterizzano il fondo patrimoniale e che, come abbiamo detto, ne rappresentano altrettanti punti di rigidità sono i seguenti: * il fondo patrimoniale è caratterizzato dal vincolo di destinazione, che costituisce la sua stessa funzione; * presupposto o condizione di efficacia del fondo patrimoniale è l’esistenza di una famiglia legittima; * possono formare oggetto di fondo patrimoniale solo i beni immobili, mobili registrati e i titoli di credito vincolati rendendoli nominativi (art. 167, I co. cod. civ.); * da un punto di vista soggettivo, il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascuno o da entrambi i coniugi o anche da un terzo (art. 167, I co. cod. civ.); * quanto alla forma, il fondo patrimoniale deve essere costituito dai coniugi necessariamente per atto pubblico, mentre quando è costituente un terzo può essere costituito, oltre che per atto pubblico, anche per testamento. Quando viene costituito per atto tra vivi il fondo patrimoniale deve rivestire a pena di nullità la forma dell’atto pubblico ricevuto alla necessaria presenza di due testimoni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 167, I co. cod. civ. e dell’art. 48, I co. della legge del 16 febbraio 1913, n. 89 (" legge notarile"), potendosi inquadrare l’atto costitutivo di fondo patrimoniale nella categoria delle convenzioni matrimoniali; * il dovere di destinare i frutti e, più in generale, le utilità tratte dai beni oggetto del fondo alle necessità della famiglia (art. 167, II co. cod. civ.); * nell’assetto proposto dal legislatore il fondo patrimoniale comporta: o la contitolarità da parte dei coniugi dei diritti costituenti il fondo patrimoniale (art. 168, I co. cod. civ.) e la parità di quote; o l’estensione al fondo patrimoniale delle norme relative all’amministrazione della comunione legale, ovvero la regola dell’amministrazione disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e dell’amministrazione congiunta da parte dei coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione e per i contratti con i quali si acquistano e si concedono diritti personali di godimento (art. 168, III co. cod. civ.); con l’ulteriore previsione che per gli atti previsti dall’art. 169 cod. civ. – inquadrabili nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione – se vi sono figli minori, oltre all’agire congiunto, occorre l’autorizzazione giudiziale; * il limite posto dall’art. 170 cod. civ. all’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo; infatti la norma stessa prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non possa aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; * infine, la fisiologica temporaneità del fondo patrimoniale che cessa con il cessare del matrimonio, salva l’eccezionale ultrattività prevista dall’art. 171 cod. civ. se vi sono figli minori. Soffermiamoci ora su alcuni dei predetti elementi strutturali del fondo patrimoniale. § 2. Elementi strutturali del fondo patrimoniale: la funzione di soddisfacimento dei bisogni familiari. Il fondo patrimoniale, come abbiamo detto, è caratterizzato dal vincolo di destinazione a far fronte ai bisogni della famiglia legittima. Questa è la sua funzione istituzionale e pratica. La disciplina normativa è predisposta per dare attuazione a questa funzione, conseguentemente, e per assicurare certe tutele: ad esempio il fondo patrimoniale tutela un coniuge nei confronti dell'altro coniuge che si teme possa compiere un cattivo impiego e una cattiva gestione dei beni destinati ai bisogni della famiglia o che tenti di farne un utilizzo personale. Ciò può accadere qualora il coniuge unico proprietario della casa adibita a residenza familiare che la ipotechi a garanzia di un debito contratto per finanziare la propria attività d'impresa o la venda per soddisfare un debito personale: un fondo patrimoniale strutturato con la regola dell'amministrazione congiunta, come previsto dagli artt. 168-169 cod. civ., rappresenta in questo caso uno strumento di tutela per la famiglia. A questo si aggiunge il vantaggio che, in forza dell'art. 170 cod. civ., l'esecuzione sul bene costituito in fondo patrimoniale non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Sotto l'aspetto della tutela dei familiari beneficiari e soprattutto dei figli, però, come si è detto l'attuale disciplina del fondo patrimoniale offre un istituto più debole del trust. Il primo elemento che viene in considerazione, ed al tempo stesso il primo limite, è quello di determinare la nozione di "bisogni della famiglia" che si presenta fondamentale per la determinazione del limite di operatività del fondo patrimoniale. Questo concetto si compone di due elementi: uno soggettivo che consiste nell'individuazione della famiglia destinataria delle utilità, ed uno oggettivo che riguarda la nozione di bisogni. Per famiglia, nell'ambito del fondo patrimoniale, si deve intendere la famiglia nucleare cioè formata dai coniugi e dai soggetti al cui mantenimento i coniugi sono obbligati, con riferimento, innanzitutto, ai figli minori a carico, senza distinzione fra legittimi, legittimati, adottivi e minori in affidamento preadottivo. Vi si ricomprendono anche i discendenti minori verso i quali la coppia abbia un attuale obbligo di mantenimento (art. 148, I co., ultima parte cod. civ.). Permangono invece incertezze circa l'inclusione fra i familiari a favore dei quali vanno le utilità del fondo dei figli unilaterali e dei figli maggiorenni. Per quanto riguarda la nozione di "bisogni" in senso oggettivo si registra una tendenza ad ampliare l'ambito di tale concetto includendovi tutte le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria caratterizzate da intenti meramente speculativi. Appare quindi del tutto superato l'orientamento restrittivo che considerava i bisogni familiari sinonimo di "esigenze indispensabili" della famiglia perché necessarie alla sua stessa esistenza. Un aspetto importante e discusso è invece quello se si possano fare rientrare nei bisogni familiari, al cui soddisfacimento sono destinati i beni del fondo, anche le spese e le obbligazioni assunte per l'attività d'impresa dei coniugi o di uno di essi o per l'impresa familiare. Al riguardo parte della dottrina afferma l'estraneità delle suddette obbligazioni all'ambito dei bisogni familiari, cui sono destinati i beni del fondo patrimoniale, mentre dalla giurisprudenza e da altra parte della dottrina paiono giungere aperture riguardo all'impresa familiare nella quale prestino la loro attività tutti i membri della famiglia, ritenendo in tal caso totalmente coincidenti gli interessi di famiglia ed impresa. Da quanto esposto emerge un primo limite di applicabilità del fondo patrimoniale se si pensa che la nozione di "bisogni della famiglia" costituisce il termine di riferimento per determinare l'ambito di applicabilità della disciplina della responsabilità dei beni del fondo che, incidendo sui diritti dei terzi creditori, è ritenuta inderogabile con conseguente affermazione che sarebbero viziate da nullità clausole dell'atto costitutivo che tendessero: * a delimitare i bisogni che il fondo è destinato a soddisfare, con la conseguenza di escludere dal soddisfacimento sui beni del fondo creditori della famiglia i cui crediti siano però sorti per motivi diversi da quelli convenzionalmente pattuiti ovvero clausole che ampliassero l'ambito della famiglia destinataria delle utilità; * ad ampliare o restringere la categoria dei beneficiari delle utilità tratte dai beni o dai frutti del fondo. Non potrà pertanto essere utilizzato lo strumento del fondo patrimoniale e, conseguentemente, sarà utile strumento pratico il trust ad esempio nei seguenti casi: * qualora si voglia che beneficiari siano, insieme ai coniugi, anche i figli unilaterali di uno di essi, con esclusione magari dei figli legittimi o adottivi della coppia o con esclusione dei coniugi stessi o con esclusione comunque di alcuni dei soggetti che se si adottasse lo strumento del fondo patrimoniale sarebbero inderogabilmente beneficiari delle utilità dei beni del fondo (questo interesse può ad esempio esistere qualora uno dei coniugi sia passato a nuove nozze ed un terzo, ad esempio un genitore del precedente coniuge e nonno del figlio unilaterale, voglia beneficiare solo quest'ultimo con esclusione dei membri dell'attuale famiglia coniugale); * qualora, fermi restando quali beneficiari i coniugi e gli altri soggetti membri della famiglia coniugale nucleare, si vogliano determinare, allargandoli o restringendoli, i bisogni al cui soddisfacimento i beni sono destinati ad esempio includendovi convenzionalmente le obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa familiare o nell'esercizio dell'impresa svolta da uno dei coniugi o da un figlio (ma non dall'altro coniuge o dagli altri figli) ovvero determinando, in senso restrittivo, i bisogni da soddisfare limitando in tal modo l'arbitrio dei coniugi. |
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§ 3. Segue: non esiste fondo patrimoniale senza famiglia.
Il fondo patrimoniale può essere costituito sia prima che durante il matrimonio. Tuttavia l'efficacia del fondo patrimoniale costituito prima del matrimonio è subordinata alla celebrazione del matrimonio stesso, così come il venire meno del legame coniugale, a seguito dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, fa cessare il fondo patrimoniale (salva l'eccezione posta dall'art. 171, II co., cod. civ. in presenza di figli minori). Ne discende che non potrà costituire un fondo patrimoniale una persona in stato vedovile, anche se abbia figli minori; infatti l'ultrattività prevista dall'art. 171, II co., cod. civ. non può essere invocata per ritenere ammissibile una costituzione del fondo che prescinda dalla sussistenza del matrimonio. Anzi il citato art. 171 presuppone pur sempre che la costituzione del fondo sia avvenuta in costanza di matrimonio. Non potrà neppure costituire un fondo patrimoniale una persona nubile per far fronte ai bisogni della propria eventuale, futura famiglia. E' consentita la costituzione del fondo patrimoniale prima del matrimonio, la cui celebrazione opererà come condizione di efficacia, ma la relativa convenzione, per essere valida, deve essere stipulata in vista di un probabile e prossimo matrimonio e devono almeno essere note le persone dei nubendi con la conseguenza che la mancanza di detta condizione e la mancata individuazione anche di uno solo degli sposi rendono nulla la costituzione del fondo. Questo è un altro spazio operativo per il trust, e, pertanto, a titolo esemplificativo lo strumento del trust, nelle sue molteplici forme, potrà essere utilizzato: * per i bisogni di una famiglia di fatto; * da una persona vedova o nubile, o da un terzo a favore di una persona vedova o nubile e della sua attuale o futura famiglia apponendovi, eventualmente, condizioni risolutive (ad es. per il caso che la persona in stato vedovile passi a nuove nozze) o sospensive (ad esempio subordinando l'istituzione del trust ad un futuro matrimonio o ad una futura convivenza o alla nascita di figli della persona nubile); * da un soggetto ora coniugato, ma che avendo un figlio naturale, voglia provvedere alle esigenze del figlio stesso e della madre. * da una persona nubile la quale potrà istituirlo a favore della sua famiglia d'origine (genitori e fratelli). § 4. Segue: possono formare oggetto di fondo patrimoniale solo alcune categorie di beni. In particolare ne possono formare oggetto solo i beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati rendendoli nominativi (art. 167, I co., cod. civ.), cioè delle tipologie di beni che, per loro natura, permettano di dare pubblicità al vincolo cui vengono sottoposti con la costituzione in fondo patrimoniale. Al riguardo occorre chiarire che l'oggetto del fondo non è il "bene" ma un diritto sul bene che può anche essere un diritto diverso dalla piena proprietà. E' in questa sede che occorre chiarire un meccanismo che desta molto interesse nella pratica e che si concretizza con la "riserva di proprietà" in capo al costituente. E' il caso del coniuge o del terzo che, già pieno proprietario di un immobile, ne conserva la proprietà e nella costituzione del fondo compie solo un atto di "destinazione". In questa ipotesi è chiara la differenza concettuale fra "atto di destinazione", necessario, ed "effetto traslativo", eventuale. Non può dirsi che in caso di riserva della proprietà il fondo patrimoniale manchi di una funzione attributiva in quanto si considera conferito in fondo patrimoniale un diritto assimilabile all'usufrutto, e di tale diritto i coniugi acquisteranno la titolarità comune, fermo restando in capo al costituente un diritto di "nuda proprietà". In realtà si ritiene che il fondo patrimoniale sia sempre caratterizzato da una duplice funzione: * attribuzione di un diritto su beni. Tale funzione pare sostenibile che manchi solo quando la costituzione viene effettuata da entrambi i coniugi già proprietari del bene in comunione legale od ordinaria (per quote uguali), in tali casi è infatti difficile rinvenire un effetto attributivo; * vincolo di destinazione di tale diritto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Si ritiene che possano essere conferiti in fondo patrimoniale il diritto di usufrutto (con la sua fisiologica temporaneità), di superficie, di enfiteusi ed anche il diritto di nuda proprietà, in quanto non si ritiene necessario che i diritti conferiti nel fondo patrimoniale siano fruttiferi. Si ritengono conferibili anche i diritti di uso e di abitazione, unicamente da parte del proprietario del bene, vista la loro fisiologica indisponibilità. Nonostante una tendenza interpretativa estensiva riguardo ai diritti conferibili in fondo patrimoniale, resta sempre la limitazione alle categorie di beni previste dalla legge. Tali limitazioni oggettive non esistono per l'istituzione del trust che, in questo ambito, mostra una operatività molto ampia riguardo ai beni mobili, al danaro, alle quote sociali non azionarie ed in genere agli strumenti finanziari non riconducibili con certezza alla categoria dei titoli di credito suscettibili di essere vincolati rendendoli nominativi. In particolare si rammenta l'incertezza espressa dalla scarsa dottrina circa la possibilità che le quote di S.r.l. formino oggetto di fondo patrimoniale e l'assoluta assenza di decisioni giurisprudenziali in materia. Pare inoltre che non possano formarne oggetto le quote di società di persone. Riguardo i beni che ne possono formare oggetto lo spazio che potrebbe rivestire il trust è evidente in quanto esso non incontra limiti oggettivi. § 5. Segue: necessaria contitolarità da parte dei coniugi dei diritti costituiti in fondo patrimoniale ed estensione al fondo patrimoniale delle regole relative all’amministrazione della comunione legale con le particolari regole, apparentemente derogabili, previste dall’art. 169 cod. civ. per gli atti dispositivi. La regola, per il fondo patrimoniale, è quella dell'amministrazione disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e dell'amministrazione congiunta da parte dei coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione e per i contratti con i quali si acquistano o si concedono diritti personali di godimento (art. 168, III co., cod. civ.), con l'ulteriore previsione che per gli atti previsti nell'art. 169 cod. civ. (inquadrabili nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione) oltre all'agire congiunto, se vi sono figli minori, occorre l'autorizzazione giudiziale. Sono regole che appesantiscono l'amministrazione dei beni del fondo e che sono considerate inderogabili, salvo che per gli atti di disposizione previsti nell'art. 169 cod. civ. per i quali la legge pare consentire una deroga nell'atto di costituzione, con l'avvertenza che la portata di questa deroga è uno degli aspetti più dibattuti e più dubbi. Quindi, in base alle norme del codice civile, i beni costituiti in fondo debbono essere amministrati, venduti, ipotecati e dati in pegno con il consenso di entrambi i coniugi (e con l'autorizzazione giudiziale nei casi previsti dalla legge). Tali regole consentono di ipotizzare un utile impiego del fondo ogni qualvolta vi sia l'interesse a limitare la libera disponibilità del bene da parte di chi ne è proprietario, almeno fino a quando esiste la famiglia, e quindi il fondo stesso. Possono farsi i seguenti esempi: * del coniuge pieno proprietario di un bene (perché acquistato prima del matrimonio o per successione o donazione o in regime di separazione dei beni) destinato ai bisogni della famiglia (ad es. a residenza familiare) che intende conservarne la proprietà (ad es. per motivi successori perché l'altro coniuge ha altri figli nati fuori dal matrimonio o da altri matrimoni) ma al quale, vista la destinazione del bene o anche in considerazione di specifiche circostanze di fatto (si teme che possa alienarlo con leggerezza), non pare opportuno lasciare la libera disponibilità; * della costituzione da parte di un terzo il quale intenda attribuire la proprietà ad uno solo dei coniugi (magari il proprio figlio) o ad un terzo (ad es. direttamente ad un nipote) ma al tempo stesso, vista la destinazione ai bisogni della famiglia, voglia che il bene venga gestito congiuntamente dai coniugi. Il trust potrà, invece, soddisfare l'opposta esigenza di sottrarre i beni destinati ad esigenze familiari all'amministrazione dei coniugi, ovvero l'esigenza di limitare la discrezionalità lasciata ai coniugi stessi quali amministratori dei beni del fondo patrimoniale, sottoponendoli agli obblighi del trustee, per una migliore tutela dei beneficiari. Si potranno fare i seguenti esempi: * un terzo (ad es. un nonno) che voglia destinare determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia di un figlio, ma non voglia affidarne l'amministrazione al figlio stesso e al coniuge ma magari preferisca che ad amministrare i beni sia un altro figlio o un estraneo; * qualora la costituzione voglia essere fatta a favore di una famiglia in cui uno dei coniugi è divenuto incapace, e quindi sia la fase costitutiva che la fase amministrativa del fondo patrimoniale darebbero luogo ad intuibili problemi pratici. In tale ipotesi l'interesse è ravvisabile, non solo qualora disponente sia un terzo, ma anche quando alla istituzione voglia procedere il coniuge capace, preoccupato di tutelare l'altro coniuge, ed in genere l'intera famiglia, in caso di morte di esso disponente. § 6. Segue: la fisiologica temporaneità del fondo patrimoniale. Il fondo patrimoniale, in quanto regime matrimoniale, è caratterizzato dalla temporaneità e presuppone l'attualità del vincolo coniugale. In linea generale, infatti, si può affermare che l'estinzione del vincolo matrimoniale è causa di cessazione della convenzione. Questa regola subisce una deroga in presenza di figli minori in quanto l'art. 171, II co., cod. civ. stabilisce che "Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio." Le cause di cessazione espressamente previste dalla legge sono: l'annullamento, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tali cause sono dalla dottrina prevalente ritenute tassative. La possibilità di procedere allo scioglimento convenzionale del fondo, su cui ancora si discute, è ammessa dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza più recente che, inquadrando il fondo patrimoniale fra le convenzioni matrimoniali, ritiene ad esso applicabile l'art. 163 cod. civ. per le relative modifiche, ricomprendendo in tale concetto anche la cessazione del fondo. Al riguardo, però, occorre tenere presente che l'art. 163 cod. civ. prevede che le modifiche delle convenzioni matrimoniali debbano avvenire, sempre con lo strumento della convenzione matrimoniale, che deve essere stipulata con il consenso di tutte le persone che sono state parti della convenzione stessa o loro eredi. Questa necessaria presenza degli eredi del costituente per il mutamento del fondo patrimoniale è un dato da tenere presente sotto il profilo pratico quando si propone la costituzione di un fondo patrimoniale da parte di un terzo poiché, in tal caso, i coniugi potrebbero trovarsi nella necessità di ottenere il consenso degli eredi del costituente (magari parenti di terzo o quarto grado in linea collaterale o anche eredi testamentari estranei) per poter modificare la convenzione costitutiva del fondo patrimoniale. Essendo le cause di cessazione da considerare tassative sono state ritenute nulle le clausole volte ad incidere sulle cause di estinzione stesse, introducendone delle nuove o escludendone di quelle previste dalla legge. Sotto questo aspetto sono state ritenute inopponibili al fondo patrimoniale condizioni risolutive o termini finali e non potrebbe neppure prevedersi, ad esempio, che il fondo patrimoniale si sciolga con la separazione personale o non si sciolga in presenza di una delle cause di cessazione previste dalla legge. Da quanto detto emerge che, stante l'inderogabilità della disciplina relativa alla sua cessazione, il fondo patrimoniale: * da un lato, cessa in presenza delle cause previste dalla legge; * dall'altro, essendo le cause di cessazione da considerare tassative, sono da ritenersi nulle eventuali clausole volte ad incidere su di esse, introducendone delle nuove o escludendone di quelle previste dalla legge. Ancora una volta il trust può soddisfare esigenze pratiche che il fondo patrimoniale non riesce a soddisfare. Infatti il trust, in assenza di specifiche clausole che disciplinino il venire meno del vincolo coniugale, è insensibile nel suo periodo di durata a tali vicende ed il relativo atto istitutivo potrà anche dettare regole per l'ipotesi che venga meno la famiglia per le cui esigenze è stato istituito, determinando i beneficiari finali. Un trust potrà anche contenere condizioni risolutive o termini finali, inopponibili al fondo patrimoniale, o prevedere cause di cessazione ulteriori (come ad esempio la separazione personale), oppure ritenere ininfluenti le cause di cessazione previste dalla legge per il fondo patrimoniale. Con un trust potrà anche essere soddisfatto l'interesse del costituente a prevedere e disciplinare meccanismi simili a quello cui dà luogo il c.d. patto di riversibilità, previsto dalla legge per la donazione (art. 791 cod. civ. secondo cui il donante può stipulare la riversibilità delle cose sia per il caso di premorienza del solo donatario sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti), la cui applicazione al fondo patrimoniale è discussa e comunque, quando ritenuta ammissibile, non potrebbe contrastare con le norme poste dall'art. 171 cod. civ. per la cessazione del fondo. |
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§ 7. Segue: soggetti che possono costituire il fondo patrimoniale.
Da un punto di vista soggettivo il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascuno o da entrambi i coniugi, per atto pubblico, o da un terzo, anche da un terzo, anche per testamento (art. 167, I co., cod. civ.). Sotto questo aspetto il fondo patrimoniale si presenta come uno strumento duttile, con una struttura molto frastagliata e quindi suscettibile di dar luogo ad una molteplicità di possibili forme di costituzione. Pare utile procedere ad una elencazione, accompagnata da esempi, delle varie possibili modalità di costituzione del fondo patrimoniale. Riguardo alla struttura negoziale dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale si è posto il problema se ad esso debba riconoscersi in ogni caso natura contrattuale o se in alcune delle ipotesi previste dal legislatore possa ipotizzarsi una struttura unilaterale dell'atto stesso. Il problema nasce principalmente dalla formulazione dell'art. 167, II co. cod. civ. che prevede espressamente la necessità dell'accettazione da parte dei coniugi solo nell'ipotesi di fondo patrimoniale costituito per atto tra vivi da un terzo non prevedendola per l'ipotesi che sia un solo coniuge a costituire il fondo. Ritenendo, come la dottrina dominante e la concorde giurisprudenza, classificabile l'atto costitutivo di fondo patrimoniale fra le convenzioni matrimoniali porta ad aderire ad una concezione necessariamente contrattualista dello stesso, per il cui perfezionamento è sempre necessario il consenso di entrambi i coniugi. Ciascuna delle modalità costitutive che verranno di seguito ipotizzate, se ed in quanto compatibile con le caratteristiche strutturali del trust, può immaginarsi attuata utilizzando lo strumento del trust, laddove i predetti limiti fisiologici del fondo patrimoniale non permetterebbero l'impiego di quest'ultimo istituto. A. Costituzione da parte di un terzo per testamento. Es. il genitore che avendo uno o più figli coniugati, magari imprenditori, e volendo che certi beni (ad es. gli immobili) di famiglia dopo la sua morte continuino ad essere destinati ai bisogni familiari dei figli, sottraendo, per quanto possibile, i beni stessi all'eventuale azione esecutiva dei loro creditori personali, e magari desidera che detti beni non vengano amministrati dal solo figlio proprietario, bensì anche dal coniuge, può usare lo strumento testamentario per la costituzione del fondo patrimoniale. In questo modo i beni costituiti in fondo passano, alla morte del testatore, dal patrimonio (sicuro) del testatore al patrimonio (potenzialmente a rischio) dei figli, già con il vincolo di destinazione, e quindi con i limiti e le garanzie che questo vincolo comporta. In questo ambito, riguardo al contenuto della disposizione testamentaria, bisogna distinguere fra: la disposizione testamentaria fatta sotto la condizione sospensiva o con l'imposizione di un onere di costituzione dei beni in fondo patrimoniale, e la disposizione testamentaria con la quale il vincolo è imposto direttamente dal testatore. Nella prima ipotesi varranno, per l'efficacia della disposizione stessa, le regole dettate dalla legge per l'elemento accidentale apposto, e parti della convenzione matrimoniale costitutiva del fondo saranno solo i coniugi, mentre nella seconda ipotesi deve ritenersi che l'attribuzione e la destinazione dei beni in fondo patrimoniale siano fatte sotto la condicio iuris della stipulazione della relativa convenzione da parte dei coniugi interessati, ma nella quale al terzo dovrà riconoscersi la qualifica di parte "costituente". Un trust in questo ambito permette di soddisfare maggiori esigenze: ritornano quelle della famiglia di fatto, quelle di persone non coniugate o non più coniugate, permette di tutelare i casi in cui all'apertura del testamento uno od entrambi i coniugi siano deceduti e magari vi siano i loro figli, permette di dettare in maniera più libera norme sull'amministrazione dei beni ecc.. B. Costituzione da parte di un terzo per atto tra vivi. Qualora la costituzione del fondo patrimoniale avvenga da parte di un terzo per atto tra vivi, come si è detto, è la legge stessa (art. 167, II co. cod. civ.) che richiede una struttura contrattuale del relativo atto costitutivo. Gli interessi pratici perseguiti attraverso questo strumento possono essere i più vari. Ad esempio un genitore (terzo costituente) che accorgendosi delle difficoltà nel tenore di vita della famiglia di un figlio voglia attribuire gratuitamente al figlio stesso un bene al fine di elevare il tenore di vita familiare, ma nel contempo vuole essere certo che questo bene sia destinato ai bisogni familiari, non possa essere aggredito dai creditori personali e sia assoggettato, nell'amministrazione e nella disposizione, alle rigide regole di cui agli art. 168, ultimo co., e 169 cod. civ. Si può anche fare l'esempio del terzo (che nella pratica sarà un genitore) che voglia trasferire un bene al figlio e desideri che la proprietà passi in capo al figlio, ma al contempo desideri che l'amministrazione del bene non venga esercitata esclusivamente a questi, e voglia altresì essere certo che il bene non possa essere aggredito dai creditori personali. Ulteriori esempi verranno proposti in seguito accennando alla problematica della costituzione del fondo patrimoniale con riserva della proprietà. C. Costituzione da parte di uno dei coniugi per atto tra vivi. L'aspetto più interessante e più discusso di questa modalità di costituzione del fondo patrimoniale è se si tratti di un atto a struttura necessariamente contrattuale ovvero se possa assumere anche struttura unilaterale; se cioè in tal caso alla costituzione possa procedere un solo coniuge senza il consenso dell’altro o se invece sia necessario il consenso di entrambi i coniugi. Il problema nasce dalla formulazione dell'art. 167, II co., cod. civ. che prevede espressamente la necessità dell'accettazione da parte dei coniugi solo nell'ipotesi di fondo patrimoniale costituito per atto tra vivi da un terzo non prevedendola per l'ipotesi che sia un solo coniuge a costituire il fondo. La giurisprudenza e la dottrina dominante affermano la necessaria contrattualità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale basandola sostanzialmente sui seguenti elementi: * la costituzione del fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale che come tale necessita del consenso di entrambi i coniugi; * l'atto di costituzione di fondo patrimoniale è destinato a creare anche in capo all'altro coniuge un potere-dovere di amministrazione dei beni conferiti nel fondo che difficilmente potrebbe immaginarsi imposto senza il concorso della volontà dell'interessato; * a maggior ragione quando con l'atto costitutivo del fondo patrimoniale si attui anche un trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto occorrerà, affinché l'atto si perfezioni, l'accettazione dell'altro coniuge. Pertanto il desiderio del coniuge che si presenta dal notaio e dice di essere proprietario di un bene e di volerlo, con atto unilaterale, conferire in fondo patrimoniale, senza il consenso dell'altro coniuge, non pare potersi soddisfare con sufficiente tranquillità. Anche in questo caso il trust ci può aiutare in quanto pare percorribile la strada della istituzione di un trust da parte del coniuge proprietario dei beni (disponente) e con beneficiari i membri o alcuni membri della famiglia. D. Costituzione da parte di entrambi i coniugi per atto tra vivi. Sotto il profilo strutturale non sorgono dubbi quando l'iniziativa proviene da entrambi i coniugi. In tal caso potranno essere costituiti in fondo patrimoniale: beni già appartenenti ad entrambi i coniugi in comunione legale o in comunione ordinaria; beni in proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi che, in mancanza di riserva della proprietà, diverranno di proprietà comune; beni di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi, con riserva della proprietà in capo al rispettivo titolare e conseguente conferimento del solo diritto di godimento. Tenendo poi conto della possibilità che il costituente il fondo patrimoniale si riservi la proprietà del bene, saranno configurabili le seguenti ipotesi: a) Ove il costituente sia un terzo, è ipotizzabile: * che attribuisca la proprietà ad uno solo dei coniugi; * che attribuisca la proprietà ad entrambi i coniugi; * che il terzo costituente si riservi la proprietà costituendo in fondo patrimoniale il godimento; * che la proprietà venga trasferita ad altro soggetto costituendo in fondo patrimoniale il godimento; b) Ove il costituente sia uno solo dei coniugi, è ipotizzabile: * che riservi a sé stesso la proprietà; * che trasferisca la proprietà al coniuge; * che conferisca la proprietà nel fondo con attribuzione della stessa in capo ad entrambi; * che la proprietà venga trasferita ad altro soggetto costituendo in fondo patrimoniale il godimento; c) Ove costituenti siano entrambi io coniugi, è ipotizzabile: * che sia attribuita la proprietà ad uno solo dei coniugi; * che sia riservata in capo ad entrambi (magari già comproprietari in comunione legale od ordinaria); * che il fondo abbia ad oggetto un bene la cui proprietà sia attribuita ad un terzo. Si discute in dottrina su quale sia la natura giuridica del diritto oggetto di fondo patrimoniale quando il costituente si sia riservato la proprietà. In questo caso la convenzione costitutiva del fondo patrimoniale ha come effetto unicamente l'imposizione del vincolo di destinazione e come oggetto un diritto di godimento che attribuisce ai coniugi i diritti ed i doveri previsti dalla legge. La dottrina, da un lato, cerca di inquadrare tale diritto all'interno delle categorie dei diritti reali tipici e dall'altro evidenzia come il vincolo di destinazione gli imprima una caratterizzazione tale da non poterlo ricondurre nell'ambito dei tradizionali diritti reali. Si parla al riguardo di posizione giuridica assimilabile, secondo alcuni, all'usufrutto ordinario e, secondo altri, all'usufrutto legale in quanto "usufrutto di scopo". In realtà il diritto di godimento in parola si differenzia sia dall'usufrutto ordinario che dall'usufrutto legale dei genitori ed è un diritto di godimento sui generis, creato dal legislatore e quindi tipico. Tale diritto di godimento, essendo diretta conseguenza del vincolo di destinazione, ha natura reale in quanto, come il vincolo stesso, inerisce direttamente ai beni e li affetta con efficacia assoluta rendendo le finalità alle quali i beni sono destinati opponibili ai terzi. La possibilità che il costituente si riservi la proprietà o la trasferisca a terzi assume grande interesse pratico nel fondo patrimoniale. Ad esempio: può rivestire interesse pratico la riserva di proprietà in capo al costituente (coniuge o terzo) con costituzione di fondo patrimoniale amministrato secondo le norme del cod. civ. (amministrazione congiunta dei coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi gli atti dispositivi di cui all'art. 169 cod. civ.), in quanto in tal modo si raggiunge, in un certo senso, il risultato di disgiungere il diritto di proprietà dall'amministrazione del bene con intuibili vantaggi sul piano del "controllo amministrativo" del bene da parte del non proprietario; possibilità questa che non è generalmente ammessa dalle norme del codice civile che, fisiologacamente, collegano il diritto di proprietà al diritto di amministrare e disporre del bene da parte del proprietario. Paiono invece meno suscettibili di impiego pratico le ipotesi di trasferimento di proprietà a terzi con costituzione di fondo patrimoniale. L'ipotesi potrebbe essere quella di Tizio che trasferisce la nuda proprietà di un immobile a Caio ma destina l'immobile stesso a far fronte ai bisogni della famiglia di Sempronio e Sempronia con conseguente costituzione in capo ad essi del diritto di godimento sui generis conseguente all'imposizione del vincolo. Questa fattispecie strutturale può tuttavia rivelarsi interessante ipotizzandone un impiego in funzione di "assetti futuri", potremmo dire "successori"; ad esempio può essere il caso del nonno che trasferisce la nuda proprietà direttamente ad un nipote e costituisce in fondo patrimoniale il diritto di godimento sul bene stesso per far fronte ai bisogni della famiglia del figlio - padre del nipote cui è stata trasferita la nuda proprietà - con la conseguenza di sottoporre il bene stesso agli ormai noti vincoli di amministrazione o disposizione. Alla luce di quanto esposto, se volessimo tentare un confronto strutturale fra fondo patrimoniale e trust potremmo dire che nel fondo patrimoniale: * "Disponenti" possono essere uno o entrambi i coniugi o un terzo. * Trustee sono i coniugi ai quali, come la dottrina ha avuto modo di rilevare, la legge lascia ampio spazio operativo nella gestioni dei beni del fondo attenuando la tutela dei "beneficiari". Un autore ebbe modo di rilevare che l'aver attenuato nel fondo patrimoniale (rispetto al patrimonio familiare) i vincoli di inalienabilità ha fatto sì che il vincolo impresso dalla legge di riforma sui beni del fondo patrimoniale è quanto di più tenue e labile potesse escogitarsi per un patrimonio di destinazione, e che il vincolo stesso appare ormai netto e inderogabile soltanto per una determinata categoria di creditori, mentre ci troviamo in presenza di un "fondo" vulnerabile da parte dei coniugi. Questo problema pare attenuato dall'interpretazione fornita dalle recenti pronunce giurisprudenziali in materia di alienazione di beni del fondo patrimoniale. Tali pronunce hanno affermato che il vincolo di destinazione esistente sul bene costituito in fondo patrimoniale non cessa per effetto dell'alienazione del bene stesso, bensì unicamente per il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 171 cod. civ.. Da tale assunto si fa discendere la conseguenza che in caso di alienazione di un bene costituito in fondo patrimoniale, sussiste l'obbligo di reimpiego del prezzo ricavato dalla vendita, da intendersi vincolato ai bisogni della famiglia. * "Beneficiari" saranno gli stessi coniugi e gli altri familiari a favore dei quali vanno le utilità dei beni del fondo. Da quanto detto emerge che il fondo patrimoniale è costruito dal legislatore come una struttura nella quale è possibile vedere riunite le figure del "disponente", del "trustee" e dei "beneficiari"; ad esempio quando il fondo patrimoniale venga costituito da entrambi i coniugi, che magari sono anche gli unici membri della famiglia beneficiaria delle utilità. § 8. Segue: il limite posto dall’art. 170 cod. civ. all’esecuzione sui beni e sui frutti. La norma prevede che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non possa aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale, quindi, se correttamente utilizzato costituisce uno schermo per certe pretese creditorie. E' certamente questo l'aspetto più valutato dal punto di vista pratico, e se questa valutazione viene compiuta all'interno di una visione istituzionale dell'istituto, appare più che mai legittima. Infatti il fondo patrimoniale è concepito dal legislatore per porre al riparo i beni familiari da certe pretese creditorie. Riguardo alla predetta norma è stato posto in rilievo come l'effetto segregativo previsto dalla legge per il fondo patrimoniale sia più circoscritta rispetto al trust: infatti i creditori, sia pure nei limiti delle obbligazioni assunte per i bisogni della famiglia, possono aggredire non solo i frutti (com'era per il patrimonio familiare) ma anche i beni e soprattutto la norma pone a carico dei coniugi l'onere probatorio, se vogliono evitare l'esecuzione, dell'effettiva conoscenza da parte del creditore che agisce in esecuzione della estraneità del negozio ai bisogni familiari. Questo comporta che, una volta costituito il fondo patrimoniale, se i coniugi vogliono avere un margine di certezza circa i vantaggi in una eventuale sede esecutiva dovranno aver cura nell'assumere obblighi estranei ai bisogni della famiglia di esplicitarlo al creditore e, se si tratta di atto scritto, di evidenziarlo nell'atto stesso, soprattutto se l'obbligazione viene assunta congiuntamente da entrambi i coniugi. Inoltre occorre tenere presente che l'art. 170 cod. civ., in parte a causa del suo tenore letterale, ed in parte a causa dell'interpretazione che si è consolidata su elementi determinanti per la sua applicabilità, presenta alcuni punti di debolezza. In particolare, l'effetto perseguito dalla norma di sottrarre i beni del fondo patrimoniale all'azione esecutiva di certi creditori viene limitato in considerazione: * della possibilità, introdotta dalla legge di riforma con il vigente art. 170 cod. civ., di sottoporre ad azione esecutiva i beni - o meglio i diritti - del fondo, oltre ai frutti di essi; * della natura gratuita attribuita all'atto costitutivo del fondo patrimoniale con conseguente esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 e con gli effetti dell'art. 2902 cod. civ., in presenza dei requisiti previsti per tali atti; * dell'asserita assoggettabilità dei beni oggetto del fondo alla procedura fallimentare, pur come massa separata; * della sostenuta applicabilità al relativo atto costitutivo, in quanto qualificabile a titolo gratuito, dell'art. 64 del R. D. del 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"); * dell'esperibilità in sede fallimentare dell'azione revocatoria, in base all'art. 66 della legge fallimentare; * del requisito, imposto dall'art. 170 cod. civ., della conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, per poter ottenere la limitazione di responsabilità prevista dalla norma stessa; * dell'interpretazione estensiva data alla nozione di bisogni della famiglia con conseguente ampliamento delle obbligazioni aventi diritto a soddisfarsi in via prioritaria sui beni del fondo e correlativa riduzione dell'ambito di operatività della limitazione di responsabilità in esame |
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