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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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Traders In Forma Societaria:sì
Allora molti di voi hanno chiesto, anche a me personalmente che si potesssero costituire delle società per svolgere attività finanziaria. Io contattando qualche avvocato e notaio si era rivelato un po' perplesso; forse non conoscendo del tutto la materia che comunque appare molto complicata.
io non mi sono arreso ed ho trovato comunque un'iscrizione alla camera di commercio di una società che aveva anche quella funzione, quell'oggetto sociale Questione n° 7 / 1997 OGGETTO SOCIALE PREVISIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIA NELL’OGGETTO SOCIALE La società, potrà, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione della attività di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.Leg.vo n. 385/93, D.Leg.vo n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi, purchè strumentali all’oggetto sociale. La società, potrà, inoltre, assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91, convertito nella Legge n. 197/91. http://www.ilcaso.it/rubriche/repertorio%20prassi.htm |
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#2 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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Lo svolgimento di attività finanziarie in via prevalente, ma non nei confronti del pubblico, a contrario, non richiede requisiti minimi strutturali; pertanto attività quali quella di "holding" o di finanziaria di gruppo possono essere introdotte nell’oggetto liberamente (art. 113 d.lgs. 385/93).
http://www.adcmi.it/notari09.htm e' tratta da un massimario del consiglio notarile milanese: non è diritto ma si può arrivare a quella conclusione senz'altro |
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#3 (permalink) |
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Gennarino Fan's Club
Data registrazione: Mar 2000
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Nel 1997 non era ancora in vigore il TUF, però.
Argomento di non facile discussione (Italintesa, oggi Italimpresa dopo il crack , era una SpA con oggetto sociale trading in proprio sui derivati e trading e valorizzazione immobiliare), comunque ricordo che a quel punto non si paga più il 12.5% secco ma il guadagno viene tassato a bilancio e rientra nell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi societari.
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#5 (permalink) | ||
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Data registrazione: Jun 2000
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![]() o rientra nel contenuto delle singole categorie?
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#6 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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Io ho un po' contattato, ma non a Milano, avvocati e notai per avere parere: nessuno, in veritate, se la sarebbe sentita di fare un atto del genere e mi rimandavano a quanto già detto mille e + mille volte. La massima notarile è senz'altro recente, visto che fa riferimento ad importi in euro
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#7 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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Certo se fosse fattibile fiscalmente con la riforma i vantaggi ci sarebbero..però appunto...ci vorrebbe un parere di Marchetti, di Libonati, Bonelli etc.. Io avevo una monografia in formato ebook che mandai tre anni fa ad un tizio che si voleva appunto passare da bancario ad "imprenditore" costituendo una società di questo genere. Non ho più contatto
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#8 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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ATTIVITA’ "FINANZIARIE" RISERVATE E REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE
Qualora disposizioni normative o regolamentari richiedano specifici requisiti per la costituzione di società aventi ad oggetto determinate attività (come nel caso delle SICAV, ai sensi degli articoli 43 e seguenti d.lgs. 58/98) o per la loro iscrizione nel registro delle imprese (come avviene per le banche ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 385/93) o semplicemente per l'esercizio di dette attività (quali l’attività di intermediazione finanziaria ai sensi dell’art. 106 d.lgs. 385/93, l’attività di prestazione di servizi di investimento delle S.I.M. ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 58/98, nonché l’attività di gestione collettiva del risparmio delle S.G.R. ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 58/98, etc.) si deve ritenere che costituiscano oggetto del controllo di legittimità i soli requisiti di carattere "strutturale", la cui successiva sussistenza non sarebbe possibile se non in virtù di una modifica dello stesso atto costitutivo (o dello statuto adottato con la deliberazione di modifica dell’oggetto). Tali debbano considerarsi i requisiti concernenti l’esclusività dell’oggetto, il tipo sociale richiesto dalla legge, la denominazione, nonché il capitale sociale minimo necessario per l’esercizio di almeno una delle attività "riservate" incluse nell’oggetto sociale (essendo sufficiente la circostanza che, in sede di adozione dell’oggetto riservato, il capitale minimo sia stato quanto meno deliberato, ben potendo la società raccogliere le sottoscrizioni prima della richiesta del provvedimento amministrativo di autorizzazione all’esercizio dell’attività).
Si ritiene invece che non costituiscano oggetto del controllo di legittimità i requisiti di carattere non strutturale, la cui verifica, anche di merito, spetta alle rispettive autorità di vigilanza. Tali debbono considerarsi il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori, il possesso dei requisiti di onorabilità dei sindaci e degli esponenti aziendali, nonché l’avvenuta sottoscrizione ed il versamento del capitale minimo. La sussistenza di questi requisiti, pertanto, non deve necessariamente essere verificata dal notaio rogante, né deve formare oggetto di particolari attestazioni da parte dei soci costituenti o degli amministratori. |
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#9 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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M O T I V A Z I O N E
Diverse disposizioni legislative, prevalentemente nel settore finanziario, riservano l’esercizio di alcune attività a società aventi determinati requisiti e normalmente caratterizzate dall’esclusività del loro oggetto sociale. L’esercizio dell’attività riservata è poi di regola subordinato ad un provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa, volto anche alla verifica di tali requisiti. Talvolta, invece, l'autorizzazione amministrativa è condizione necessaria per l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese o addirittura per la redazione dell'atto. In tutti questi casi si pone il problema di stabilire sino a che limiti la sussistenza dei requisiti medesimi rappresenti una condizione di legittimità dell’atto costitutivo (o della delibera con cui si adotta l’oggetto "esclusivo") e di conseguenza sino a che limite spetti al notaio la relativa verifica.
In passato, alcune massime sia del tribunale di Milano che di altri tribunali hanno genericamente affermato che esula dal controllo in sede di omologazione la verifica nel merito della sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme di cui si parla, ma hanno altresì ritenuta necessaria la presenza di un’attestazione comprovante la presenza anche dei requisiti relativi ad amministratori, sindaci ed esponenti aziendali. Nella prassi successiva, tuttavia, le stesse corti hanno di fatto abbandonato tale orientamento, evidentemente rinviando tale verifica al successivo controllo delle autorità di vigilanza. In questo quadro di parziale incertezza pare opportuno affermare la necessaria sussistenza – ai fini della legittimità dell’atto e della presenza delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione nel registro delle imprese – dei requisiti sopra definiti come "strutturali": quei requisiti, cioè, la cui mancanza potrebbe essere sanata solo da una modifica dell'atto costitutivo appena stipulato ovvero dello statuto come risultante dalla deliberazione assembleare che ha assunto l'oggetto finanziario (tipo sociale, esclusività dell’oggetto, denominazione e capitale minimo almeno deliberato). Il fondamento di tale affermazione risiede negli articoli 1346 e 2448, comma 1, n. 2, c.c., ovverosia nelle norme che postulano la possibilità dell'oggetto del contratto, sia in sede di atto costitutivo della società (art. 1346 c.c.), sia nelle fasi successive (l'art. 2448, che annovera la sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto tra le cause di scioglimento della società). La mancanza di uno dei requisiti strutturali richiesti dalla normativa speciale, infatti, renderebbe giuridicamente impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, posto che esso consiste esclusivamente nelle attività finanziarie riservate, in esso dedotte. L’atto costitutivo o la delibera assembleare non sarebbero quindi "conformi" al modello delineato dal legislatore, poiché necessiterebbero sin dall'origine di una modifica per poter produrre i loro effetti. D’altro canto, non sembra potersi affermare che gli altri requisiti debbano considerarsi necessari ai fini del controllo di legittimità da parte del notaio. E' proprio su tali aspetti che si deve infatti soffermare l'esame di merito dell'autorità amministrativa che autorizza l'esercizio dell'attività riservata (se non l'iscrizione nel registro delle imprese o persino la stessa costituzione). Non si vede pertanto ragione alcuna per qualificare anche siffatti requisiti come "condizioni richieste dalla legge" da verificare in sede di omologazione ai sensi dei novellati artt. 2330 e 2411 c.c.. In tale categoria di requisiti, esclusi dal controllo di legittimità, va quindi annoverato anche il capitale sottoscritto e versato cui fanno riferimento numerose norme nei settori in parola. E’ da ritenere di regola sufficiente che in sede di adozione dell'oggetto sociale "finanziario" il minimo richiesto dalla normativa "speciale" sia superato dal capitale sociale deliberato, ben potendo la società, nella successiva fase di esecuzione dell’aumento, far sottoscrivere e versare l'ammontare dovuto, prima della richiesta del provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio dell'attività. Ultima modifica di FabioGalletti : 14-10-04 alle ore 21:15 |
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#10 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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Casistica
Il principio sopra enunciato trova particolare applicazione per le società che svolgono le attività previste e riservate dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/93) e dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 58/98). In particolare in sede di atto costitutivo o di "trasformazione", per ciascuno dei "tipi" societari occorrerà verificare gli elementi minimi strutturali che seguono, avendo in particolare presente che le attività riservate sono sempre esclusive. Detti requisiti assumono rilevanza diversa nei differenti "tipi" sociali: * per gli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93 si tratta di condizioni per l’iscrizione nell’elenco, che, a sua volta, è condizione per l’esercizio dell’attività; * per SIM e SGR si tratta di condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, la quale peraltro non è condizione per l’iscrizione nel registro delle imprese; * per le Banche si tratta di condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività , la quale, a sua volta, è condizione per l’iscrizione nel registro delle imprese, * per le SICAV si tratta di condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, che è addirittura condizione per la costituzione. In tutti i casi, per il rilascio delle autorizzazioni oltre ai requisiti strutturali devono sussistere altri requisiti (ad esempio quelli di onorabilità di soci, consiglieri e sindaci e di professionalità di questi ultimi due) che, come specificato, non essendo requisiti strutturali contenuti in statuto, non formano oggetto del controllo di legittimità del notaio. A meri fini di riepilogo, si riproduce qui di seguito uno schema riassuntivo, riportante le principali disposizioni concernenti le tipologie di società sopra enunciate. Società finanziarie (artt. 106 e segg. d.lgs. 385/93) Oggetto: lo svolgimento delle attività finanziarie "nei confronti del pubblico" (la definizione di esercizio nei confronti del pubblico è contenuta nel Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994); si tratta di attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco tenuto dall’UIC. L’oggetto deve essere esclusivo; L’art. 106 del d.lgs. 385/93 considera attività finanziarie in senso proprio: * l’assunzione di partecipazioni; * la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; * la prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. Il Decreto del Ministro del Tesoro in data 6 luglio 1994 (pubblicato sulla G.U. 170 del 22 luglio 1994) fornisce chiarimenti sull’ambito di attività degli intermediari finanziari; in particolare: * specifica il contenuto delle singole categorie di attività finanziarie elencate nell’art. 106; * estende le attività esercitabili dagli intermediari finanziari ad alcune delle "attività ammesse al mutuo riconoscimento" di cui all’art. 1 comma 2 lett. f) del d.lgs. 385/93 (alcune delle quali, peraltro, già ricomprese nelle categorie generali elencate nell’art. 106); * chiarisce che è ammissibile, non violando il principio di esclusività, l’esercizio di attività strumentali o connesse, dandone la definizione. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 possono inoltre (nei casi previsti e regolati dalla Banca d’Italia) svolgere i servizi di investimento previsti dall’art. 1 comma 5 lett. a) e c) del D.Lgs 58/98, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 58/98. Lo svolgimento di attività finanziarie in via prevalente, ma non nei confronti del pubblico, a contrario, non richiede requisiti minimi strutturali; pertanto attività quali quella di "holding" o di finanziaria di gruppo possono essere introdotte nell’oggetto liberamente (art. 113 d.lgs. 385/93). Forma giuridica: deve essere quella di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa. Capitale: il capitale deve essere non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni (in Euro attualmente 500.000). Ultima modifica di FabioGalletti : 14-10-04 alle ore 21:18 |
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