![]() |
| Home | | | Notizie | | | Mercati | | | ETF | | | CFD | | | Forex | | | Forum | | | Quotazioni | | | Servizi | | | Approfondimenti | | | Education | | | Meteo |
|
|
|
|
#1 (permalink) |
|
Member
|
problena ereditario
buona sera a tutti .
una mia conoscente in Germania mi ha fatto la seguente domanda, pregandomi di informarmi per risolvere un annoso problema. Il marito della signora acquista in Italia un appartamento in una marina con annesso posto barca. per una dimenticanza non aveva intestato la compropieta alla moglie a differenza della loro casa in germania. nel 1996 il marito muore improvvisamente e la signora da allora non si era mai preoccupata di far trascrivere la propietà a suo nome pur continuando a pagare ici ecc. la signora vorrebbe regolarizzare la sua situazione ma non sa come fare. non essendo residente in Italia deve pagare annualmente altre tasse oltre all`ici?Deve pagare una tassa di successione? mille grazie per un aiuto o un consiglio |
|
|
|
|
|
#2 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiscalmente ha omesso di presentare denuncia dei redditi: Italia con Spagna sono gli unici Paesi europei sviluppati a tassare gli immobili, o meglio il reddito derivante dal possesso di essi. Quindi oltre a irpef non dichiarata manca ICI. Ma manca anche Denuncia di successione: sanzione dal 120% al 240% dell?imposta. Se non è dovuta l?imposta da 258 a 1.032 euro.
|
|
|
|
|
|
#3 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Oct 2001
Messaggi: 2,101
Popolarità: 41156031 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vorrei fare un piccolo passo indietro....
Dicevi che non ha intestato la moglie per una dimenticanza. Si tratta di una coppia di Italiani residenti in Germania? Se cosi fosse tieni presente che, l'acquisto effettuato da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale dei beni, per effetto della legge 19 maggio 1975 n.151, se in atto non vi è stata rinuncia dell'altro coniuge il bene acquistato è di entrambi. |
|
|
|
|
|
#6 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Allora civilisticamente mi sembra di inquadrare il problema nell'ottica seguente:
successiona bene in Italia da parte di cittadini stranieri Allora, non si applica la Conv. di Bruxelles del 68; quindi si fa riferimento in primis alle norme di ciascun paese in materia di diritto internazionale privato..allora io credo che anche ordinamento tedesco preveda che si debba far riferimento, specie in materia di diritti successori di natura immobiliare alla giurisdizione in cui essi si trovano (principio del forum rei sitae). Per cui sussisterebbe la giurisdizione italiana, se così fosse. Quindi si applicherebbero le norme in materia previste dalla legge 218 del 95: CAPO VII Successioni Art. 46 Successione per causa di morte 1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. 2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta. 3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari. ... Art. 50 Giurisdizione in materia successoria 1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; b) se la successione si è aperta in Italia; c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia; d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; e) se la domanda concerne beni situati in Italia. http://www.iusreporter.it/Testi/legge218-1995.htm Questo civilisticamente, perchè fiscalmente occorreva una dichiarazione di successione e comunque la dichiarazione annuale al fisco del bene |
|
|
|
![]() |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | Valuta questa discussione |
|
|
| Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ||
| © 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. | ||