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Vecchio 28-09-04, 16:38   #1 (permalink)
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Acquisto Immobile da donazione

Ciao a tutti,
un caso per i più aggiornati:

Si corrono rischi ad acquistare un immobile da un proprietario che ne ha completato il possesso con una donazione 12 anni prima?
echoes70 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-09-04, 17:34   #2 (permalink)
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Le eventuali rivalse da parte di eredi lesi della quota di legittima al momento dell'atto di donazione hanno 10 anni di tempo decorrenti dal decesso del donante per impugnare l'atto.
Particolare attenzione bisogna porre anche nel caso in cui l'acquisto venga fatto utilizzando un mutuo ipotecario in quanto alcune banche hanno qualche perplessità nel concedere ipoteca su un bene pervenuto da precedente donazione a rischio di impugnazione (alcuni istituti chiedono maggiori garanzie attraverso fidejussori).

Ultima modifica di j.m.jarre : 28-09-04 alle ore 17:41
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Vecchio 29-09-04, 17:37   #3 (permalink)
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Originalmente inviato da j.m.jarre
Le eventuali rivalse da parte di eredi lesi della quota di legittima al momento dell'atto di donazione hanno 10 anni di tempo decorrenti dal decesso del donante per impugnare l'atto.
Particolare attenzione bisogna porre anche nel caso in cui l'acquisto venga fatto utilizzando un mutuo ipotecario in quanto alcune banche hanno qualche perplessità nel concedere ipoteca su un bene pervenuto da precedente donazione a rischio di impugnazione (alcuni istituti chiedono maggiori garanzie attraverso fidejussori).
Ti ringrazio per la risposta, ma ho qualche dubbio sui 10 anni dalla morte del donante. Un notaio che consultai anni fa mi disse che i 10 anni erano relativi alla data della donazione.

Puoi darmi qualche chiarimento o qualche riferimento legislativo?
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Vecchio 29-09-04, 18:43   #4 (permalink)
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I termini per chiedere l'azione di riduzione rientrano nei termini delle prescrizioni ordinarie, 10 anni appunto a far data dall'apertura della successione del donante.
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Vecchio 30-09-04, 11:53   #5 (permalink)
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Originalmente inviato da j.m.jarre
I termini per chiedere l'azione di riduzione rientrano nei termini delle prescrizioni ordinarie, 10 anni appunto a far data dall'apertura della successione del donante.
Ho provato a consultare nuovamente lo stesso notaio sul caso, il quale mi ha riferito quanto segue:

La legge è cambiata, la donazione è impugnabile entro 20 anni dalla sua stipula (e già mi sembra strano), inoltre, se prima di tale termine il beneficiario vende l'immobile, tale atto cancella il diritto di impugnazione della donazione e le banche non avrebbero più probleme a finanziare acquisti su tale immobile....
Mi starà mica prendendo in giro??
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Vecchio 30-09-04, 16:43   #6 (permalink)
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mah

o ha una formazione in materia successoria avanzata oppure una risorsa enologica inglobata
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Vecchio 30-09-04, 19:40   #7 (permalink)
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Originalmente inviato da j.m.jarre
I termini per chiedere l'azione di riduzione rientrano nei termini delle prescrizioni ordinarie, 10 anni appunto a far data dall'apertura della successione del donante.
in parole povere 10 anni dal decesso del donante?
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Vecchio 01-10-04, 00:15   #8 (permalink)
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Originalmente inviato da Spike V
in parole povere 10 anni dal decesso del donante?
Assolutamente si. In ordine poi a quanto giustamente detto circa la concessione di mutui. aggiungo che alcuni istituti bancari, in presenza di un atto di donazione, negano a priori perfino la semplice istruttoria della pratica.
johnny67 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01-10-04, 00:21   #9 (permalink)
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Originalmente inviato da johnny67
Assolutamente si. In ordine poi a quanto giustamente detto circa la concessione di mutui. aggiungo che alcuni istituti bancari, in presenza di un atto di donazione, negano a priori perfino la semplice istruttoria della pratica.

Ma in quali casi gli eredi potrebbero impugnare vittoriosamente una donazione dopo tanto tempo?
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Vecchio 01-10-04, 00:24   #10 (permalink)
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Originalmente inviato da echoes70
Ma in quali casi gli eredi potrebbero impugnare vittoriosamente una donazione dopo tanto tempo?

Il caso per eccellenza è quello della violazione della riserva di legittima.
johnny67 non  è collegato   Rispondi citando
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