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Responsabilità del medico e della struttura per il danno al paziente
21 settembre 2004
Giudici, il dilemma dell’errore in corsia Precisati dalle sentenze della Cassazione civile e penale gli ambiti della «cattiva pratica» nell’ambito sanitario ROMA • Un contenzioso "malato" di incertezza. Nessuna stima ufficiale sulla mole di cause per errore medico pendenti nelle aule giudiziarie italiane. Nessuna coerenza interpretativa in una giurisprudenza intasata di casi e orfana di principi universalmente validi. A fronte di un simile quadro, la richiesta di punti fermi è l’unico sbaglio che si è sicuri di non commettere quando si parla di responsabilità per colpa medica. I professionisti lamentano 15mila denunce all’anno da parte di presunte vittime della negligenza professionale o, all’inglese, della cosiddetta malpractice.Le assicurazioni lanciano l’allarme sull’Rc medica, i cui sinistri sono aumentati di quasi il 150% negli ultimi otto anni. Eppure, a oggi, sono solo 1.293 le controversie per «danno iatrogeno» monitorate e catalogate ufficialmente. Di queste, 768 si sono risolte in un accertamento giuridico di responsabilità del dottore. Si tratta di tutti i casi segnalati, a partire dal 2001, all’Osservatorio nazionale sulla malpractice, finanziato dal ministero dell’Università e della ricerca. Sono coinvolte dieci Università, con altrettanti gruppi di studio che convogliano in una giovane banca dati ogni causa da errore sanitario di cui si ha conoscenza. «L’obiettivo — spiega Luigi Palmieri, ordinario di Medicina legale e coordinatore del progetto — è sviluppare una conoscenza quanto più vasta possibile del fenomeno, per riportarlo, rispetto alle enfatizzazioni recenti, in quei parametri di realtà che una professione a rischio non può eliminare in assoluto». E pensare che proprio la rischiosità della professione aveva portato, in origine, a una sorta di «invulnerabilità» giudiziaria dei medici. Fino ai primi anni Settanta, infatti, le parole d’ordine dei magistrati erano «larghezza e comprensione» per chi ha sulle spalle l’ulteriore, grave «fardello» della possibilità di un errore fatale. Il trend è cambiato di pari passo con l’evoluzione scientifica. Negli anni, la giustizia si è mostrata sempre meno comprensiva con una categoria tanto sostenuta dal progresso tecnologico. Al punto da mutare l’aspettativa nei confronti della prestazione sanitaria. Non obbligazione di mezzi, come per tutti gli altri professionisti, ma sempre più obbligazione di risultato. La complessità della materia ha addirittura indotto parte della dottrina a sostenere che il contenzioso da errore medico rappresenti un sottosistema della responsabilità civile, una sorta di «parte speciale» rispetto al generale problema della tutela risarcitoria. E forse la stranezza principale è quella che alcuni definiscono «giurisprudenza sociale», sempre più propensa a riconoscere il ristoro del danno alle vittime della sanità. Il discorso si complica in ambito penale, dove si sono registrate le sentenze maggiormente deflagranti. Dagli anni Ottanta, i giudici hanno cominciato a non aver più bisogno di certezze; ammettendo, a base della colpevolezza del dottore, anche la buona probabilità di un esito positivo del suo intervento. Addirittura nel 1992 è arrivata la prima condanna per omicidio preterintenzionale a carico di un medico, nella famosa sentenza «Massimo». Solo nel 2002 c’è stata, finalmente, la prima vera boccata di ossigeno per la categoria. La quarta sezione penale ha investito le Sezioni unite del problema, nella speranza di ricevere linee guida di giudizio. E così è stato: con la sentenza 30328, il massimo collegio ai fini della punibilità penale ha posto il limite del «ragionevole dubbio» sul nesso di causalità tra condotta del medico ed evento dannoso. Un principio ribadito di recente, con l’ulteriore esortazione a circoscrivere la responsabilità del sanitario davanti ad atti di palese autolesionismo del paziente (si veda «Il Sole-24 Ore» del 17 agosto scorso). Si tratta di vedere se l’orientamento garantista rappresenterà d’ora in poi un faro di riferimento, in quel mare di contenzioso che, sebbene riesca a sfuggire a una catalogazione statistica, sembra essere percepito con chiarezza dagli addetti ai lavori. Giudici, avvocati, medici legali non hanno remore nel dichiarare una crescita costante delle controversie. La cura al problema si muove su più fronti: introduzione dell’assicurazione obbligatoria; maggiore ricorso all’arbitrato; potenziamento della prevenzione con l’introduzione del risk management in corsia. Nel frattempo, ai giuristi non resta che continuare a studiare il fenomeno caso per caso, anzi causa per causa. http://www.assinews.it/rassegna/arti...e210904er.html VEDERE SCHEDA AL LINK |
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22 settembre 2004
«Il chirurgo estetico paghi i danni morali» La Cassazione: se il medico sbaglia, non basta rimborsare al paziente il costo della parcella ROMA — Se la paziente è delusa per l'intervento al seno sbagliato o per i ritocchi al naso non riusciti, il chirurgo non può limitarsi a restituire il valore della parcella. Lo ha deciso la Corte di Cassazione fissando il principio che la formula «soddisfatti o rimborsati» vale al supermarket o per contratti di tipo commerciale, ma non si applica nei confronti dei pazienti scontenti per il risulato estetico sbagliato. Occorre risarcire le cicatrici «non solo del corpo ma anche dello spirito». La Suprema Corte ha dato così ragione alla signora Giacomina D. che aveva ceduto alla tentazione di rifarsi il seno, anche per migliorare gli effetti di una malformazione. Il professor Carmine Bianco aveva compiuto l'operazione di mastoplastica riduttiva nella clinica romana Villa Europa con esiti, a suo dire, positivi. «Certo — spiega il chirurgo ora in pensione — erano rimaste le cicatrici. Come accade sempre in questo tipo di interventi. Ma alla paziente non piacevano». Giuseppina chiese i danni. E ottenne dal tribunale della capitale 36 milioni e 377 mila lire di rimborso per l'intervento «mal riuscito». Fece ricorso in Appello chiedendo altri 25 milioni per danni non riconosciuti in primo grado. La Corte d'Appello di Roma, però, nel 2000 riconobbe solo che «il risultato conseguito non era quello voluto dalla signora». E le liquidò solo 3 milioni 522 mila lire per essere stata operata in modo insoddisfacente. In sostanza le rimborsò la parcella. La donna fece ricorso in Cassazione facendo presente che «l'intervento male eseguito aveva non solo lasciato inalterata la malformazione, per la quale aveva deciso di operarsi, ma aveva cagionato anche un ulteriore danno estetico rendendo così necessaria una seconda operazione». Chiese dunque di non accogliere quella sentenza che aveva «esteso l'area dei contratti del tipo "soddisfatti o rimborsati"» all'ambito chirurgico. La Cassazione ha giudicato «fondato» il suo ricorso e chiesto alla Corte d'Appello di quantificare il danno morale e patrimoniale che «c'è stato — scrive la Cassazione — perché l'intervento non ha dato il risultato estetico atteso, perché vi è stato inutile dispendio di denaro e di tempo, perché la paziente ha subìto inutilmente un grave stress psicofisico in anestesia generale». Inoltre la signora dovrà «subire un ulteriore intervento, con inevitabile stress psicofisico, nel tentativo di veder conseguito, da parte di altro professionista estetico, quello che il dottor Carmine Bianco non è stato capace di fare». «Ma se ci si giudica sulla base delle aspettative deluse — evidenzia il chirurgo condannato — il successo non è mai certo. Perché i nostri pazienti sono in genere persone insoddisfatte, che caricano di aspettative un miglioramento estetico. Accade soprattutto agli uomini. Quelli che non hanno successo con le donne attribuiscono la colpa al naso. Se lo rifanno. E quando continuano a non avere risultati se la prendono con il chirurgo. Per questo ciascuno di noi ha almeno un paio di cause l'anno». Virginia Piccolillo http://www.assinews.it/rassegna/arti...r220904da.html 22 settembre 2004 Poche notizie sui rischi: a giudizio per «lesioni volontarie» Professionista sotto accusa dopo un trapianto di capelli MILANO — Non sempre sono «errori», il chirurgo estetico che sbaglia non se la può cavare sempre così: se al paziente pratica un intervento rischioso, dandogli poche informazioni sulle possibili conseguenze, o addirittura prospettandogli una tecnica ed eseguendone un'altra, deve rispondere in tribunale non della consueta ipotesi di reato di «lesioni colpose», ma di quella inedita e ben più grave di «lesioni volontarie», alla stregua di chi abbia accettato il dolo eventuale di far male al paziente. E' quanto emerge dalla richiesta di rinvio a giudizio che la Procura di Milano ha formulato nel caso-pilota di una paziente che perdeva capelli e che nel luglio 1996 aveva letto una pubblicità nella quale la società Svenson reclamizzava interventi anticalvizie. In realtà, all'appuntamento del 25 luglio 1996, la paziente entrava in contatto con una tricologa di un'altra società, Ace St.Jacques de Paris srl, che aveva solo un accordo commerciale con la più nota Svenson, estranea dunque al prosieguo di questa vicenda (anche se il tribunale giudica «poco chiare le modalità» dello scambio di clienti). Alla paziente veniva proposto l'autotrapianto per 15 milioni di lire. Ma la sera prima dell'intervento, il 14 ottobre 1996, il medico le comunicava di colpo e di fretta che «non si faceva più l'autotrapianto, era meglio la riduzione dello scalpo». Risultato: ferite guarite dopo tre mesi, cicatrici, ancora perdita di capelli. Più una seconda operazione nel 1997, sfociata in gravi infezioni. All'inizio il medico viene imputato di lesioni colpose, come sempre in questi casi. Ma all'esito dell'istruttoria, il pm Laura Amato chiede e ottiene dal tribunale la restituzione degli atti per procedere per lesioni volontarie. Per l'inchiesta, infatti, «la paziente non è stata adeguatamente informata sul tipo d'intervento di riduzione dello scalpo, più cruento e lesivo dell'integrità fisica della donna, nonché del tutto diverso da quello di autotrapianto»: il medico, infatti, gliel'aveva prospettato «solo la sera prima, in modo frettoloso e parziale», limitandosi a buttar lì un tranquillizzante «viene fatto un taglio, ricucito, la parte dove mancano i capelli viene tolta». Stop. E la paziente, al processo, ha raccontato: «Io ero titubante, però oramai... Lui insistette, dicendo che era una cosa che si risolveva meglio dell'altra.., siccome è un medico, mi sono fidata». Invece il consenso della paziente, per i magistrati, «tanto più è necessario quanto più entità e rischi non abbiano carattere di necessità per finalità di cura della salute, e dunque possano essere anche rifiutati dal paziente, se posto nella debita condizione di comprendere e valutare possibili conseguenti sofferenze ed esiti permanenti». Luigi Ferrarella lferrarella@corriere.it http://www.assinews.it/rassegna/arti...220904da2.html 22 settembre 2004 «Una causa su due risulta infondata» Fabio Claudio Fasulo: non facciamo miracoli, l'operazione più insidiosa è quella al naso ROMA — «Trovo che il criterio previsto dalla Corte di Cassazione non stia né in cielo né in terra», commenta Fabio Claudio Fasulo, chirurgo estetico e perito del Tribunale di Milano per le cause su presunti danni del bisturi —. Allora noi medici dovremmo far pagare ad esempio 7 mila euro per una mastoplastica e poi chiederne altri 2 mila se la signora è soddisfatta». Sono molte le richieste di risarcimento? «La metà sono improprie e una buona parte vengono presentate in malafede. C'è chi al contrario è convinto che la chirurgia faccia miracoli e affronta un lifting o una rinoplastica come se dovessero cambiargli la vita. Poi subentrano delusione e voglia di rivalsa». Quali interventi temete di più? «Quelli giudicati a maggior rischio per i medici sono le rinoplastiche. Il naso è composto di ossa e cartilagini che non sempre si ricompongono nel modo desiderato, dopo lo stress dell'operazione. Il 15-20 per cento va ritoccato una seconda volta, ad un anno dal primo rimodellamento. In quanto al seno, difficilmente le donne protestano se una volta tolte le bende scoprono che è stata utilizzata una protesi di grandezza superiore a quella proposta durante la visita preliminare». Come vi difendete da questi incidenti? «Con l'esperienza. La donna che potrebbe rivelarsi come una portatrice di grane è riconoscibile al primo contatto. Non sorride, segno che è in dissidio con se stessa. Noi preferiamo dirottarla su altri colleghi, con la scusa che sono più bravi, magari all'estero. Si rivolga a lui, si troverà bene». Ricorda un caso particolare? «Una signora di ottant'anni pretendeva il rimborso per una blefaroplastica, l'eliminazione delle borse sotto gli occhi, a suo parere imperfetta. Non le è stata riconosciuta ragione». M. D. B. http://www.assinews.it/rassegna/arti...220904da3.html |
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Cassazione: amplia la responsabilità dei medici
19/01/2005 Rispondono anche per 'colpa lieve' se per omissione di diligenza provocano danno La Corte di Cassazione amplia la responsabilità dei medici chiamati a rispondere anche per ''colpa lieve'' qualora ''per omissione di diligenza o imprudenza provochino un danno nell'esecuzione di un intervento''. Applicando questo principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da Antonio C., un ginecologo-ostetrico napoletano, condannato, insieme alla casa di cura, a risarcire i genitori di un neonato venuto al mondo con ''danni irreversibili'' ad un miliardo di vecchie lire per ''avere praticato un parto per via naturale ad una sua paziente per la quale si sarebbe dovuto intervenire con un cesareo''. Secondo piazza Cavour, nel momento in cui il professionista fa un errore ''iniziale nella scelta della tecnica operativa'', non ha più importanza ''l'assunto del medico'' che rivendichi un ''evento imprevedibile'' nel corso dell'intervento. Invano il medico si è difeso in Cassazione sostenendo che si era trovato di fronte ad una ''improvvisa emergenza'' legata ad una ''distonia della spalla del feto non prevedibile come rilevato dai consulenti'' e che, dunque, aveva dovuto optare per il parto naturale per ''evitare la morte del feto''. La Terza sezione civile ha obiettato che ''la responsabilità legata all'esercizio dell'attività di un professionista trova applicazione nel criterio della diligenza del buon padre di famiglia''. Pertanto, hanno scritto gli Ermellini nella sentenza 583/05 , la ''responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento tra i quali quello della diligenza che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività con implica attenzione e adeguata preparazione''. Di qui la responsabilità dei medici anche per ''colpa lieve'' quando per ''omissione di diligenza o di imprudenza'' provochino un ''danno nell'esercizio di un intervento''. Fonte: Adnkronos http://www2.assinews.it:8080/testi/t...190105tec.html |
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