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Vecchio 20-09-04, 10:47   #1 (permalink)
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Contratto a progetto: cerco documentazione

Come da oggetto.

Documentazione che si occupi soprattutto degli aspetti pratici, a partire dal trattamento previdenziale.

[Quasi superfluo aggiungere che un mio amico, regolamente assunto come dipendente a tempo indeterminato, è stato licenziato e sarà riassunto con contratto a progetto....]
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Vecchio 20-09-04, 19:16   #2 (permalink)
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Vecchio 20-09-04, 19:16   #3 (permalink)
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vediamo se funziona

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Vecchio 20-09-04, 19:31   #4 (permalink)
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Non posso postarlo qui perchè è materiale riservato. Ho una scheda 5 pagine su cococo a progetto che credo faccia caso tuo: elementi contrattuali, fiscali, previdenziali. Vademecum
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Vecchio 25-09-04, 11:36   #5 (permalink)
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25 settembre 2004
Collaboratori a proroga limitata
RIFORMA BIAGI • Il correttivo al Dlgs 276 prevede il rinvio di un anno solo se c’è accordo sindacale




Gli accordi sindacali aziendali non potranno prorogare per più di un anno, dal 24 ottobre 2004, gli effetti dei "vecchi" contratti di collaborazione coordinata e continuativa che, senza l’accordo, cesseranno i solo effetti da tale data se non saranno ricondotti al nuovo contratto "a progetto". È questa una delle modifiche che entreranno in vigore dopo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto correttivo al 276/2003 e che hanno ulteriormente ristretto l’ambito di operatività delle collaborazione instaurate secondo la normativa previgente. Il comma 1 dell’articolo 86 del Dlgs 276/03 stabiliva, come regola generale, la possibilità, per i contratti in essere al 24 ottobre 2003 stipulati seconda la normativa previgente, di continuare nella loro efficacia fino a scadenza e in ogni caso non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso Dlgs 276/03. E ancora si prevedeva che termini diversi e anche superiori all’anno avrebbero potuto essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime. Con il decreto correttivo approvato il 3 settembre dal Consiglio dei ministri tale formulazione è stata profondamente rivista. Si prevede infatti, in sede di correzione, che termini diversi — comunque non posteriori al 24 ottobre 2005 — di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Si passa quindi da una previsione assolutamente "aperta" a una chiusa e determinata che consente il termine massimo di un anno di ulteriore proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 24 ottobre dell’anno prossimo. Si dovrà pertanto avere attenzione a entrambe le scadenze. La prima è quella del 24 ottobre prossimo allo spirare della quale i contratti esistenti e che non potranno essere ricondotti a un progetto o a una fase di esso, cesseranno definitivamente la loro efficacia e potranno essere trasformati in uno dei contratti previsti dal Dlgs 276/03 o preesistenti. La seconda è quella del 24 ottobre 2005 prevista, come si è detto, dal decreto correttivo e alla quale i contratti, oggi in essere e stipulati seconda la vecchia normativa, potranno essere condotti, a condizione che esistano accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati prima del 24 ottobre 2004. Il decreto correttivo richiamato provvede anche a sostituire l’articolo 68 del Dlgs 276/03, prevedendo che nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti a progetto, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII del presente decreto legislativo secondo lo schema dell’articolo 2113 del Codice civile. La previsione riguarda solo il contratto a progetto ma non sarebbe stato male allargare tale possibilità anche ad altri contratti di lavoro che comunque entrano in gioco nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. Ci si poteva aspettare, lecitamente, che il decreto correttivo, almeno in materia di contratto a progetto, intervenisse su alcuni punti di criticità da più parti segnalati in questo primo periodo di vigenza delle nuove disposizioni, cosi che oggi imprese e collaboratori potessero tranquillamente gestire i loro rapporti nella certezza degli obblighi e doveri reciproci. Così non è stato; bisognerà quindi attendere l’ulteriore revisione programmata per la fine del periodo di transitorietà, il che consentirà indubbiamente di "smaltire" tutti quei contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza i necessari presupposti, sperando che tutti trovino adeguata collocazione in una delle tipologie che, oggi, il mercato del lavoro consente.

Cgil: poche assunzioni dai parasubordinati
A Milano contratti al 3%
MILANO • A Milano solo il 3% dei lavoratori con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ottiene un posto da dipendente alla scadenza del contratto; il 41% proroga il co.co. co e il 23% passa direttamente al cosiddetto lavoro a progetto. E un altro 26% è costretto ad aprirsi una partita Iva pur di continuare il rapporto lavorativo. Affrontando comunque una situazione di serio precariato: il loro stipendio annuo, infatti, non supera i 10mila euro e la loro condizione è frutto di una scelta obbligata, pena la perdita del lavoro. I dati sono il frutto di un’indagine effettuata da Nidil Cgil Milano. Lo studio, svolto nel periodo giugno-settembre, si è basato su un campione di 985 lavoratori. «La ricerca — ha dichiarato Amedeo Iacovella della Nidil Cgil Milano — dimostra come la legge Biagi non ha prodotto, per quanto riguarda i lavoratori co.co.co., i risultati tanto attesi ed enfatizzati». Secondo il sindacato il vero problema sono le proroghe, riferendosi alla scadenza del 24 ottobre 2004 dei contratti co.co.co. «Il recente decreto approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 3 settembre — ha spiegato Iacovella — stabilisce la possibilità di proroga per un altro anno; ma si deve avviare una fase seria di negoziazioni che affrontino le tematiche dei diritti e delle tutele per questi lavoratori». Iacovella ha inoltre ricordato, snocciolando dati dell’Inps, che i cosiddetti lavoratori atipici in Italia sono circa 2,8 milioni, di cui 610mila in Lombardia e 305mila a Milano e provincia (45% donne).
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e250904co.html
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Vecchio 12-10-04, 13:56   #6 (permalink)
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12 ottobre 2004

Le vecchie «Co.co.co» al capolinea
LEGGE BIAGI • Il 24 ottobre scadranno i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati
prima dell’avvio della riforma




Ancora pochi giorni di validità per i vecchi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati prima del 24 ottobre 2003, non ancora scaduti e non riconducibili a un progetto così come previsto dall’articolo 6• del decreto legislativo 276/03. Il primo comma dell’articolo 86 del decreto, infatti, per rendere meno traumatico il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, ha previsto che «le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento». Il decreto legislativo 276/03 è entrato in vigore il 24 ottobre 2003 e quindi il 24 ottobre 2004 scade il periodo transitorio durante il quale i nuovi contratti a progetto hanno convissuto con le vecchie co. co.co stipulate prima della data di entrata in vigore del provvedimento. Accordi collettivi. In realtà c’è ancora un piccolo margine di sopravvivenza per le vecchie collaborazioni coordinate e continuative. Lo stesso comma 1 dell’articolo 86 del decreto legislativo 276 prevedeva infatti che, per mezzo di accordi di transizione stipulati dalle sigle sindacali più rappresentative, fosse possibile allungare i termini di efficacia dei contratti di collaborazioni coordinate e continuative non riconducibili ad alcun progetto o fase. Il termine finale di validità dei contratti a seguito degli accordi collettivi non era, tuttavia, definito e quindi poteva essere liberamente deciso dalle parti. Su questo aspetto è appena intervenuto il decreto legislativo 6 ottobre 2004 n. 251 (il "correttivo" del Dlgs 276, si veda l’articolo in fondo alla pagina) che, confermando questa possibilità, ha stabilito che i nuovi termini di validità individuati tramite accordi collettivi non possono comunque andare oltre il 24 ottobre 2005. La scadenza del 24 ottobre 2004. Il termine del 24 ottobre 2005 rappresenta comunque una deroga, probabilmente assai limitata, rispetto al termine ordinario (24 ottobre 2004) entro cui le vecchie co.co.co. prive di progetto si considerano efficaci. Il 25 ottobre 2004 perderanno pertanto qualsiasi efficacia quei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati prima della riforma Biagi che non possono essere ricondotti a un progetto o fase di esso. Si tratta dei soli contratti ai quali non è possibile applicare alcuna delle cause di esclusione dall’obbligo del progetto (previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 6• del Dlgs 276). La revisione dei contratti. Per il committente è quindi tempo di revisione dei contratti di collaborazione in essere, al fine di verificare i casi in cui sia indispensabile procedere alla stipula di un nuovo atto, ovvero quelli in cui possono sopravvivere i vecchi contratti. I nuovi contratti. L’obbligo di stipulare un nuovo contratto, in quanto il precedente perde i suoi effetti dal prossimo 25 ottobre, sorge solo per quei contratti di collaborazione ai quali si applicano le nuove regole (articolo 61, comma 1, Dlgs 276/03), ma che non sono riconducibili al progetto. Per esempio, non possono considerarsi efficaci quei contratti che hanno come oggetto un’attività di lavoro espressa in modo estremamente generico, cioè senza specificare la prestazione attesa nonché le concrete modalità organizzative di svolgimento della stessa. Ugualmente decadranno gli effetti di quei contratti di co.co.co. che, sebbene riconducibili a un progetto, hanno durata indeterminata. I vecchi contratti che sopravvivono. Non sarà invece necessario stipulare un nuovo atto quando è possibile ricondurre la collaborazione a un progetto o fase dello stesso. Infatti, se il contratto, seppure stipulato in data anteriore alla riforma Biagi, può essere ricondotto a un progetto, e cioè è specificatamente indicato il risultato, l’attività, le relative modalità organizzative, la durata, il contratto manterrà la sua efficacia. Fermo restando che la legge non obbliga in questo caso alla stipula di un nuovo atto, il committente che intende, al solo fine di massima chiarezza e precisione, informare i collaboratori della nuova disciplina applicabile, nonché allineare perfettamente i contratti alle nuove disposizioni di legge, potrà procedere a un’integrazione del contratto esistente in cui si richiamano le nuove regole applicabili (per esempio, sospensione per malattia, maternità). Sopravvivono inoltre le vecchie co.co.co. stipulate con un soggetto che si trova in una delle condizioni di esonero dall’obbligo del progetto previste dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 276. Si tratta dei contratti stipulati con i pensionati di vecchiaia, con gli amministratori e sindaci di società, con partecipanti a commissioni o collegi e con i liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e121004la.html
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Vecchio 13-10-04, 11:53   #7 (permalink)
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13 ottobre 2004

Co.co.co, «sbagliare» costa il 63% in più
Gli effetti dell’errato inquadramento dei collaboratori



Una valutazione errata nell’inquadramento contrattuale delle "vecchie" collaborazioni potrebbe costare all’azienda anche il 63% di maggiori oneri rispetto a quelli attuali. Il transito, invece, di un collaboratore coordinato e continuativo nella sfera della subordinazione fa lievitare le spese del 21% annuo. Sono queste alcune considerazioni in ordine ai possibili costi connessi a scelte aziendali che inevitabilmente dovranno essere prese entro il prossimo 24 ottobre (data di scadenza del periodo transitorio) con riferimento alle collaborazioni instaurate in base alla vecchia disciplina. Se le aziende, tuttavia, intendono avvalersi di un maggior periodo di tempo per decidere sul destino di questi rapporti, è necessario sottoscrivere uno specifico accordo con i sindacati interni entro il 24 ottobre. Questo accordo, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 251/04 (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri), in ogni caso non potrà estendere il regime transitorio a oltre il 24 ottobre 2005. La scelta delle aziende. Dopo gli ultimi interventi legislativi il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa o al lavoro a progetto deve essere attentamente valutato dalle aziende. Tale valutazione deve essere ancor più accurata ove la prestazione resa dal lavoratore si pone al limite dell’incerto confine tra la sfera del lavoro subordinato e quella del lavoro autonomo. In prossimità della scadenza del periodo transitorio, dunque, le aziende dovranno considerare i costi che sono connessi alle scelte da farsi. E allora, se per un momento si esclude l’accordo sindacale, le possibilità a disposizione (ove si intenda proseguire nel rapporto di lavoro) sono solo due: ! convertire l’attuale contratto di collaborazione in lavoro a progetto; " instaurare con il lavoratore un rapporto subordinato. Questa scelta, ovviamente, passa attraverso un’attenta analisi dell’attività svolta dal collaboratore e delle concrete modalità con cui essa è eseguita. I possibili costi. Se si considera un rapporto di collaborazione con un compenso annuo pari a 25mila euro, la conversione nell’ambito di un ordinario rapporto di lavoro subordinato costa all’azienda circa il 21% annuo in più. Le incidenze maggiori che si registrano riguardano il trattamento di fine rapporto e gli oneri previdenziali. Questa valutazione parte dal presupposto, per rendere omogenei i termini di raffronto, che il compenso di 25mila euro comprenda, nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato, anche le retribuzioni dovute per le mensilità supplementari (13ma e/o 14ma) e quelle per prestazioni aggiuntive. La possibile trasformazione. Molto diversa e senz’altro più penalizzante è la situazione nel caso in cui l’attuale contratto di collaborazione sia convertito nel contratto di lavoro a progetto ma, successivamente, in sede ispettiva o per iniziativa del lavoratore che si rivolge al giudice, venga effettuata una trasformazione "forzata" del rapporto in lavoro subordinato. In questo caso, infatti, entrano in gioco alcuni elementi che sono tipici di un contenzioso, vale a dire: le sanzioni previdenziali, le spese legali, la retribuzione per lavoro straordinario, le ferie e i permessi non fruiti e, per finire, gli interessi e la rivalutazione monetaria. Tutti questi elementi se considerati ex post hanno un’incidenza assai rilevante ai fini del costo complessivo aziendale. Peraltro, in ordine alle sanzioni previdenziali va ricordato che la circolare Inps 74/03 ha precisato che la simulazione che si perpetua instaurando un (falso) rapporto di collaborazione dà luogo all’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio previsto per le omissioni contributive (Tur maggiorato del 5,5% in ragione d’anno). In altri termini, a fronte di un rapporto falsamente inquadrato della durata di un anno, la trasformazione giudiziale nel corretto lavoro subordinato fa lievitare il costo per le aziende di circa il 63% rispetto al costo sostenuto durante la gestione del rapporto come collaboratore. Se, invece, il costo della trasformazione "forzata" in via giudiziale viene raffrontato con una tempestiva scelta dell’azienda di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, si ha un aumento dei costi del 35% (-28% rispetto all’ipotesi precedente). Senza contare, dal punto di vista della programmazione aziendale, che un conto è avere la possibilità di pianificare gli esborsi e un altro è quello di trovarsi nella necessità di dover sopportare una spesa inaspettata.
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Vecchio 13-10-04, 11:55   #8 (permalink)
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..continua..

http://www.assinews.it/rassegna/arti...e131004la.html
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Vecchio 12-10-05, 09:56   #9 (permalink)
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Cala il sipario sui Co.co.co

http://www.assinews.it/rassegna/arti...le121005co.pdf
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Vecchio 13-10-05, 10:02   #10 (permalink)
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