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Vecchio 18-09-04, 15:26   #1 (permalink)
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A tutti gli avvocati

Lavori si ristrutturazione della facciata di un condominio: viene innalzato un ponteggio che oscura la parabolica fissata in un lato del balcone. Pochi giorni dopo viene applicata una grata all'esterno della porta finestra che impedisce l'accesso in terrazza (pare per motivi di sicurezza). Considerando che non è stato dato nessun preavviso al condomino (né scritto, nè verbale) in particolare per l'applicazione della grata, si possono configurare dei reati ? E sul piano civile, si può chiedere un risarcimento danni ?
Attendo con ansia consigli.
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Vecchio 18-09-04, 18:27   #2 (permalink)
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Scusa ma non capisco dove stia il danno; la grata è avviamente lì per motivi di sicurezza attiva (evita l'accesso a estranei che dovessero scalare le impalcature) e passiva (evita che la curiosità dei condòmini si trasformi in tragedia).
Ovvio che alla fine dei lavori andrà rimossa e ripristinata la situazione precedente.
Quanto alla parabola, basta spostarla, no?
E poi, scusa, questi lavori sono nell'interesse comune e saranno anche stati autorizzati dal condominio .....
Spiacente mi pare una battaglia persa ....
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Vecchio 18-09-04, 18:46   #3 (permalink)
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Non pare grave ma è una limitazione del diritto all'informazione (fra l'altro viene pagato un canone a sky per poter ricevere con la parabola i relativi programmi). Sono d'accordo con te che basta spostare l'antenna (ma sarebbe stato il caso che chi fa il ponteggio ci pensasse prima, non ti pare ?). Per la grata il fatto è che il balcone si trova al primo piano ed è un balcone ampio dove il condomino tiene diverse cose da utilizzare quotidianamente. Fra l'altro la grata si rompe con un semplice cacciavite quindi non è di nessuna sicurezza contro gli estranei. Prendo atto che probabilmente non se ne possa ricavare niente, ma convieni almeno che se ne sono ampiamente fregati e che meriterebbero la pubblica lapidazione ...
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Vecchio 18-09-04, 20:01   #4 (permalink)
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Da come hai intitolato il thread mi veniva in mente un un annuncio poliziesco anni 70
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Vecchio 21-09-04, 12:16   #5 (permalink)
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Io non sono avvocato... ma sicuramente l'installazione di tale parabola non è stata avallata dal condominio, per cui...

ciao
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Vecchio 21-09-04, 13:23   #6 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da wolfang
Io non sono avvocato... ma sicuramente l'installazione di tale parabola non è stata avallata dal condominio, per cui...

ciao
Per quanto riguarda la possibilità di appoggiare antenne televisive (di ogni genere) sulle coperture dei fabbricati le disposizioni risultano dettate dall'articolo 232 del Dpr 29 marzo 1973, n. 156 che riconosce un vero e proprio diritto (qualificato dalla giurisprudenza come “diritto soggettivo, perfetto ed assoluto di natura personale”) ad ogni occupante proprietario od inquilino.

Il legislatore con l’articolo sopra citato ha disposto che per quanto riguarda “gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto”.

“Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”.

L’unico accorgimento è quello che “i fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione”.

Il proprietario (quello dell’ultimo piano nei condomini senza accesso diretto dal vano scale al tetto) è perfino tenuto “a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra”.

Per tutti i casi sopra elencati, precisa il comma successivo, al proprietario non è neppure dovuta alcuna indennità.

All’articolo di legge sopra riportato, recentemente (con l'art. 11, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198), è stato aggiunto un ulteriore comma che è il seguente: “L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture”.

Delineato il quadro generale nel quale si inserisce la collocazione delle antenne, le specifiche norme sulle “paraboliche” di maggiore interesse e pertinenza, tenendo conto delle domande poste con il quesito, si devono considerare due disposizioni.

In primo luogo si deve considerare l’articolo 3 (norme sull’emittenza televisiva) della legge 31/07/1997, n. 249 ed in particolare il punto 13 il quale prevede: “A partire dal 1<>gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.”

La disposizione sopra richiamata è stata emanata al fine di limitare nei centri storici la selva di parabole sui tetti, considerato il loro più accentuato “impatto visuale” rispetto alle antenne tradizionali che risultano quasi invisibili ad una certa distanza.

In realtà, fissa il principio secondo cui devono di norma essere centralizzati i sistemi di ricezione dei condomini di nuova costruzione o sottoposti a "ristrutturazione generale".

Si tratta evidentemente di una norma di principio, priva di sanzioni, in quanto la legge non può contenere un vero e proprio obbligo per tutti i Comuni ad emanare un regolamento sulle installazioni delle antenne nei centri storici.

Risulta difficile stabilire quanti Comuni si siano in realtà adeguati all’invito del legislatore. Sembrerebbe che diverse città, soprattutto quelle con più accentuate tradizioni storiche o con regolamenti edilizi redatti di recente, abbiano già predisposto regolamenti con limiti precisi al groviglio di parabole su tetti e balconi, non solo nei centri storici ma anche in altre aree più periferiche.

L’altra disposizione, ancora più recente, anch’essa tendente a favorire la trasformazione degli impianti centralizzati per ricezioni terrestri in impianti di ricezione satellitare, contiene una previsione precisa ed inequivocabile a proposito della maggioranza deliberativa necessaria:si tratta dell’articolo 2-bis, comma 13 del decreto legge 23/01/2001, n. 5 convertito con la legge 20/03/2001, n. 66.

Tale disposizione definisce come "innovazioni necessarie", le opere relative all'installazione di impianti centralizzati di radiodiffusione da satellite.

Testualmente prevede: “Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice”.

Per l'approvazione della delibera di trasformazione dell’impianto è sufficiente quindi il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio ed in seconda convocazione un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio.

Con le suddette maggioranze, in base alla nuova legge, si potrebbe deliberare validamente l'installazione di un impianto centralizzato satellitare nuovo, oppure la conversione di quello (terrestre) esistente.

A quest’ultima disposizione si ricollegano alcune implicazioni o, per così dire, alcuni effetti vincolanti per i dissenzienti dal punto di vista della partecipazione alla spesa.

Infatti, fino alla data di approvazione della legge 66/2001, per le antenne centralizzate si distinguevano le semplici migliorie dell'impianto preesistente, dalla trasformazione dell’impianto in satellitare che, soprattutto in determinate situazioni condominiali, poteva effettivamente diventare una innovazione gravosa.

Nella prima ipotesi ovviamente tutti i condomini erano tenuti a contribuire nella spesa sulla base del principio che la volontà della maggioranza assembleare vincola tutti i condomini (articolo 1137 del Codice civile).

Nella seconda ipotesi, invece, il condomino dissenziente poteva esimersi dal partecipare alla spesa in base all'articolo 1121 del Codice civile per il quale i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa riguardante “innovazioni gravose o voluttuarie”, per impianti suscettibili di utilizzazione separata.

In base alla nuova disposizione, che considera la trasformazione “necessaria”, tutti i condomini, ove sia approvata l’innovazione, sarebbero obbligati a partecipare alla spesa.

Evidentemente, se la conversione dell’impianto non si può più considerare innovazione voluttuaria deve ritenersi inapplicabile l'articolo 1121, comma 1, del Codice civile.

Quindi, anche chi ha la parabola sul balcone, per rispondere al quesito, ovvero al momento intende continuare a ricevere solo trasmissioni “in chiaro” deve contribuire alla spesa collegandosi all’impianto centralizzato satellitare.

Ovviamente, chi ha la parabola sul balcone, collegandosi, eliminerà l’antiestetica antenna, prevenendo in tal modo qualsiasi (futura ed eventuale) sanzione da parte dell’autorità comunale nel caso di regolamentazione.

Chi invece non sia interessato alle trasmissioni a pagamento continuerà a ricevere i programmi tradizionali (in chiaro), con la possibilità di usufruire in qualsiasi momento delle trasmissioni riservate dotando il proprio televisore di decoder.

Venendo all’ultima questione, in cui si prospetta il caso della mancata approvazione della trasformazione dell’impianto di ricezione e si chiede del diritto dei condomini interessati di usare il tetto anziché il balcone privato, a tale domanda può darsi una risposta puramente indicativa perché valgono le uniche e specifiche circostanze del caso.

Il singolo condomino avrebbe il diritto (come si è visto riconosciuto dall'articolo 232 del Dpr 29 marzo 1973, n. 156, ad ogni occupante proprietario od inquilino) di mettere l’antenna parabolica sul lastrico solare o sul tetto, ma dovrebbero ricorrere determinate condizioni.

In particolare non deve essere pregiudicata la destinazione del lastrico; non devono essere arrecati danni alla proprietà comune o di terzi; non può essere impedito il libero uso della proprietà comune secondo la sua destinazione.

Vale anche in questo caso il fatto che il diritto di appoggiare antenne televisive sulle coperture dei fabbricati, non costituisce una servitù a carico del condominio, ma configura un diritto di natura personale, spettante a chi abita nello stabile e sia utente radiotelevisivo (Cassazione 8 luglio 1971, n. 2160).

Secondo una più recente decisione tale diritto si configurerebbe come un diritto soggettivo, perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà costituzionalmente garantita all'informazione (Cassazione, 29 gennaio 1993, n. 1139). Questo principio, dettato per le comuni antenne televisive, vale ovviamente anche per le antenne paraboliche che ampliano la possibilità di informazione.

Naturalmente, soprattutto per gli immobili situati nei centri storici occorre verificare preliminarmente se il Comune si sia dotato di un regolamento a proposito di antenne paraboliche.

In tal caso occorre adeguarsi alla norma regolamentare anche al fine di non correre il rischio di vedersi ordinare dallo stesso Comune l'eliminazione dell’ antenna irregolare.

http://www.centrostudigeometri.it/se.../parere_04.htm
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Vecchio 21-09-04, 15:23   #7 (permalink)
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non ho letto tutto il copia/incolla ma si parla di antenne installate sulle coperture... il balcone non è una copertura...

Io sinceramente non so come si faccia ad installare tali "brutture" sul proprio balcone, rinuncerei a calcio, film ed altro ancora pur di non rovinare l'estetica della casa dove abito

senza polemica

ciao
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Vecchio 21-09-04, 15:37   #8 (permalink)
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A maggior ragione...figurati se non può metterle laddove è di sua proprietà
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Vecchio 21-09-04, 15:38   #9 (permalink)
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Concordo peraltro con te sul decoro architettonico che però diviene secondario in questo contesto, rispetto al diritto di informazione (giuridicamente)
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Vecchio 21-09-04, 19:29   #10 (permalink)
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ringrazio sentitamente fabio galletti per l'esauriente trattazione. ora il problema dell'antenna è risolto poiché è intervenuto l'antennista (pagato dal condominio) per attaccare l'antenna alla struttura del ponteggio. mi pare di capire che comunque si sarebbe potuto agire in giudizio per ottenere la cessazione delle turbative all'utilizzo del servizio, ma difficilmente si sarebbero potuti chiedere i danni.

ne approfitto vista la tua cultura per chiederti un consiglio su un altro aspetto: il garage del condomino è nel sotterraneo esattamente al di sotto del ponteggio e in passato si sono create a più riprese delle crepe nei muri e si sono dovute cambiare le porte del garage perché schiacciate dai movimenti dei muri forse a causa di subsidenza, ma forse anche per il peso delle macchine parcheggiate nel cortile. il pavimento del cortile ha una portata max di 45 q.li (per mq credo). ora visto che il ponteggio pesa sicuramente diverse tonnellate (il palazzo è di otto piani), non sarebbe il caso di mandare almeno un fax all'amministratore e/o al direttore dei lavori ammonendo sul pericolo che deriva alla struttura del garage (visti i precedenti) dal peso del ponteggio sovrastante ?
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