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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Oct 2003
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Rinnovi ccnl
Ciao a tutti.
Le notizie relative alle trattive sui rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, creano sempre del panico nei vari uffici, quindi vi giro uno degli interrogativi che inquieta molti: Se il rinnovo prevederà un aumento economico, cosa succederà a coloro i quali si vedono figurare in busta le diciture "superminimo assorbibile" o "ad personam assorbibile". Alcuni hanno in tasca delle lettere firmate dalle aziende nelle quali si specifica che i vari superminimi sono sempre da considerare NON assorbibili, altri hanno solo lettere di assunzioni con indicato il lordo annuo. Cosa sarà di loro?? |
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#5 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Oct 2003
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Citazione:
ma se non ci fosse alcuna altra dicitura al di là di "Superminimo Assorbibile" cosa ci si potrebbe aspettare? |
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#6 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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A fini operativi, le risultanze dottrinali e giurisprudenziali prevalenti possono così sintetizzarsi:
2.1) concorso di superminimi e aumenti da rinnovo contrattuale 2.1.a) i “superminimi generici” sono sempre assorbibili (cioè non si cumulano con sopraggiunti benefici economici a livello nazionale, fintanto che il nuovo livello retributivo fissato nazionalmente risulti ancora inferiore alle competenze individualmente o aziendalmente pattuite, quando le parti stipulanti il rinnovato contratto, apportante miglioramenti economici, non hanno fatto espressa previsione di cumulabilità. A maggior ragione, vige l’assorbimento quando le parti, ad abundantiam (e per prevenire un ipotetico contenzioso), abbiano riconfermato espressamente il divieto di cumulo - legittimando per converso l’assorbimento - nei confronti dei superminimi sia di gruppo sia individuali intuitu personae (4); 2.1.b) gli emolumenti convenuti individualmente in misura superiore ai minimi si cumulano, invece, con i miglioramenti introdotti in sede collettiva, qualora il ccnl faccia espressa eccezione al principio dell’assorbimento; si cumulano altresi’ ai benefici di quest’ultimo -salva espressa previsione contraria disposta al momento del conferimento (sede individuale) o nel sopravvenuto contratto nazionale - quegli emolumenti che poggiano su una causale remunerativa autonoma rispetto all’ intervenuto incremento dei minimi tabellari (es. premio di rendimento o di operosità individuale(5), tali da occasionare la fattispecie dell’attribuzione intuitu personae (6). A tale scopo, e’ necessario tuttavia dar corso ad una approfondita opera di ricognizione della reale volontà che ha spinto le parti alla loro assegnazione ed accettazione (7). Nel caso di attribuzione di compensi suppletivi intuitu personae (c.d. “ad personam”) sono stati ritenuti, esattamente, ininfluenti - ai fini del loro assorbimento - quei miglioramenti successivi e generalizzati da contratto nazionale che nessuna correlazione hanno con le causali che hanno determinato i differenziali ad personam, normalmente premianti la maggiore qualità od onerosità della prestazione. Pertanto, gli uni si cumulano agli altri qualora siano rimaste inalterate le condizioni iniziali di attribuzione (mansioni, posizione categoriale e professionale, rendimento qualitativo o quantitativo, dislocazione o trasferimento ecc.). 2.2) superminimi ( o “ad personam”) e passaggio di categoria In linea con l’asserita conservazione dei superminimi ad personam, nel solo caso di invarianza della causa e della situazione in cui e per cui si e’ concretizzata l’attribuzione intuitu personae, si mantiene pertanto quell’orientamento giurisprudenziale che asserisce la legittimità dell’assorbimento (non solo) dei superminimi generici ma anche dei superminimi intuitu personae: 2.2.a) sia in caso di normale passaggio di categoria (cioè al modificarsi della situazione alla quale era - in qualche modo - correlato il conferimento), 2.2.b) sia in ipotesi di riconoscimento giudiziale della stessa, per esercizio (datorialmente disconosciuto) di mansioni superiori. Le argomentazioni della giurisprudenza si riassumono - per il primo caso sub 2.2.a) - nell’asserzione secondo cui i superminimi intuitu personae erano realisticamente conferiti - nella categoria sottostante - per premiare quelle doti di abilità e competenza (superiori alla media) le quali, una volta completatesi con l’inserimento e la permanenza in azienda, hanno occasionato l’attribuzione della categoria superiore. Conseguentemente, e’ stata ritenuta impropria e negata la pretesa di mantenimento dell’assegno ad personam acquisito nell’iniziale categoria, che, se si fosse cumulato alla superiore retribuzione della successiva e più elevata categoria, avrebbe dato vita ad una duplicazione di benefici del tutto ingiustificata per l’unicità della causale inerente sia al beneficio economico personalizzato sia alla progressione di carriera (e, conseguentemente, per la non autonomia genetica dell’uno rispetto all’altra). Nel caso sub 2.2.b) di riconoscimento giudiziale del diritto alla categoria superiore, e’ stata egualmente asserita l’assorbibilità degli “ad personam”, in quanto considerati dalla giurisprudenza quali parziali riconoscimenti di un diritto più completo, sotto il profilo economico. Sostanzialmente si sostiene che, se il datore di lavoro avesse avuto la consapevolezza della spettanza (o la volontà di conferimento) della categoria superiore e del correlativo trattamento economico, avrebbe operato unilateralmente l’assorbimento (8). Poiché la pronuncia giudiziale ha lo scopo di accertare la regolarità o meno di una situazione e di rimuovere d’ufficio gli ostacoli che si frappongono allo svolgersi della stessa secondo normalità ed equità, gli effetti della decisione non si possono, pertanto, concretizzare in soluzioni difformi da quelle che si sarebbero normalmente realizzate, in assenza di impedimenti soggettivi e/o obiettivi. |
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