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#1 (permalink) |
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zero positivo
Data registrazione: May 2003
Messaggi: 1,226
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Opposizione diritto di riacquisto
Caso LOCAT : il diritto di riacquisto (dopo OPA residuale e delisting) viene esercitato da Unicredit a settembre , ben oltre i 4 mesi previsti dalla legge .
Posso rifiutarmi di consegnare le azioni visto che il termine sarebbe scaduto ad inizio Luglio ?
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Dec 1999
Messaggi: 2,970
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in effetti i termini in questo caso non sono stati rispettati, tuttavia ritengo che non esistano i presupposti per bloccare l'esecuzione della procedura di vendita forzosa.
altra cosa potrebbe essere una richiesta di risarcimento del danno, tenuto conto della palese inadempienza di un elemento normativo. purtroppo si tratta di intraprendere una causa risarcitoria contro il tribunale e/o il perito incaricato, il che vuol dire costi ingenti a fronte di un esito e di un eventuale corrispettivo molto incerto. personalmente la vedo dura, a meno che non se ne faccia una ragione di principio e non si tenti di approfondire la pratica con un legale (ed io non lo sono). vedi tu...
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#5 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Dec 1999
Messaggi: 2,970
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Citazione:
si può forse reclamare un danno derivante dal mancato rispetto del termine, ma come detto la vedo dura. |
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#7 (permalink) |
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zero positivo
Data registrazione: May 2003
Messaggi: 1,226
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Ma è possibile che tutti gli avvocati che conosco abbiano fatto i penalisti ? Mi vien da pensar male ...
Comunque , si parte dal TUF : Art. 111 (Diritto di acquisto) 1. Chiunque, a seguito di un'offerta pubblica avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, venga a detenere più del novantotto per cento di tali azioni, ha diritto di acquistare le azioni residue entro quattro mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. 2. Il prezzo di acquisto è fissato da un esperto nominato dal presidente del tribunale del luogo ove la società emittente ha sede, tenuto conto anche del prezzo dell'offerta e del prezzo di mercato dell'ultimo semestre. All'esperto si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile. 3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. L' offerta residuale si è conclusa il 5 marzo , il diritto andava esercitato entro il 5 luglio . Non ricadiamo nella sospensione estiva che dovrebbe essere dal 1 agosto al 15 settembre . Il casus belli è a chi è imputabile il ritardo : se Unicredit si è mossa in accordo con i tempi ma il Tribunale ha dormito , probabilmente tutto cade . Ma se anche Unicredit ha perso tempo , il discorso cambia . Non che io voglia chiedere i danni per il ritardato acquisto ... io vorrei rimanere socio , visto che se volevano liquidarmi dovevano farlo entro il 5 luglio . |
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#8 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Dec 1999
Messaggi: 2,970
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Citazione:
è accaduto anche altre volte, per me è impossibile bloccare l'esecutività del decreto del tribunale per cui le tue azioni verranno comunque ritirate. dovresti ripartire da lì, valutando bene i pro e i contro di un'azione legale. |
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