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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 3,997
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Dividendi delle SICAV "a distribuzione": problematiche fiscali
Naturalmente i dividendi periodici dei vari comparti di una SICAV "a distribuzione" sono assogettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%.
Poichè a seguito dello stacco del dividendo l'azione sottostante subisce una perdita secca (di ammontare praticamente uguale a quella del dividendo) si viene a generare una ipotetica minusvalenza, che si concretizzerà all'atto della chiusura del rapporto con la SICAV. La domanda è: cosa accade qualora il dividendo venisse reinvestito (opzione prevista di solito per defoult dalle SICAV)? Si rinveste l'intera somma maturata ovvero si applica prima il prelievo fiscale e poi si investe la somma residua? E' chiaro che se vale la seconda ipotesi non vi è nessun interesse da parte di un risparmiatore assoggettato alla normativa italiana a prendere in considerazione le SICAV che prevedono la distribuzione dei proventi poichè sia se si incassa il dividendo che se lo si reinveste si viene assoggettati ad una tassazione presente certa a fronte di un beneficio fiscale solo ipotetico. Si rifletta anche sul fatto che esistono comparti obbligazionari o monetari di SICAV a distribuzione e che il dividendo può anche essere percentualmente molto rilevante. Ad es. JPMF Europe Aggregate Bond il 26 luglio scorso ha staccato un dividendo di 1,45€/azione e contemporaneamente il nav è sceso da 11,41 a 9,95. Un ipotetico investitore che avesse posseduto 1000 quote avrebbe incassato 1450 € lordi (-181,25 di tasse) e 1268,75 € netti. Contemporaneamente il suo capitale si sarebbe ridotto da 11.410 a 9950 = -1460. La differenza è andata tutta a vantaggio dell'erario.... bell'affare!?! |
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#2 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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La normativa riguardante i fondi e le Sicav ammessi alla commercializzazione in Italia distingue due tipi di trattamento fiscale per i soggetti di diritto italiano e per quelli di diritto estero.
I fondi di diritto italiano, sia armonizzati che non armonizzati UE, sono soggetti a una ritenuta d'imposta del 12,5%, calcolata sulla differenza tra valore iniziale e valore finale degli investimenti effettuati nel corso dell'anno. La tassazione colpisce l'incremento del patrimonio netto, cioè la sommatoria di tutte le variazioni positive e negative realizzate dal fondo durante l'anno e per questo definita "tassazione per competenza". Se, al contrario, il risultato lordo di gestione dovesse risultare negativo, le minusvalenze possono essere portate in detrazione d'imposta per i successivi quattro anni. La tassazione è imputata giornalmente sulla quota del fondo che risulta, pertanto, al netto del prelievo fiscale maturato fino a quel giorno. Il sottoscrittore è quindi esentato dalla dichiarazione ai fini fiscali di eventuali guadagni ottenuti, perché l'imposta è stata già pagata in via sostitutiva dalla società di gestione. Diversa è la disciplina per i fondi e le sicav di diritto estero, con la duplice distinzione tra armonizzati e non armonizzati. Esaminiamoli con ordine. I proventi degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) situati in altri Stati membri dell'Unione e conformi alle direttive comunitarie sono tassati nella misura del 12,5% all'atto della effettiva realizzazione (competenza per cassa), vale a dire quando vengono liquidate le quote o quando il fondo distribuisce i proventi. La base imponibile è costituita dall'incremento del valore delle quote nel periodo tra l'acquisto e la vendita. Se le quote sono espresse in valuta estera, l'aliquota del 12,5% viene applicata anche sull'eventuale plusvalenza sul cambio. Come per i fondi italiani, anche per i fondi esteri l'imposta è applicata in via sostitutiva dalla banca corrispondente del fondo e pertanto i proventi non devono essere inseriti dal sottoscrittore nella dichiarazione dei redditi. Il punto più importante, ma anche più controverso, riguarda la disparità di trattamento fiscale che pone i fondi italiani in un posizione di svantaggio rispetto a quelli esteri. Infatti, la tassazione per competenza colpisce le plusvalenze "maturate" ma non ancora incassate, mentre quella per cassa scatta solo nel momento in cui il sottoscrittore riscuote la plusvalenza (o il provento se è un fondo a distribuzione), con un differenziale di guadagno in termini di interessi sul pagamento delle imposte. Il 1° gennaio 2001 è entrato in vigore l'equalizzatore, con l’intento di equiparare fiscalmente i fondi di diritto estero con quelli italiani. Tuttavia, questo coefficiente di rettifica è stato presto soppresso da una decisione del Governo di metà settembre con validità a partire dal 3 agosto 2001. La questione della disparità fiscale tra i prodotti di diritto estero di diritto italiano, è dunque ancora irrisolta. Anche per i fondi e le Sicav estere non armonizzati Ue, come per gli armonizzati, il regime fiscale prevede la tassazione per cassa e non per competenza. L'unica differenza consiste nel fatto che l'imposta versata dalla banca corrispondente è a titolo d'acconto e non sostitutiva. Spetterà successivamente al sottoscrittore in sede di dichiarazione dei redditi indicare l'importo dei proventi ottenuti e dell'acconto pagato. http://www.morningstar.it/investabc/10.asp |
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#3 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 3,997
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La spiegazione di Fabio Galletti è chiara ed esauriente come sempre.
Non chiarisce però la questione che avevo sollevato; è chiaro che Citazione:
Se la risposta è: "vengono reinvestiti al netto della ritenuta del 12,5% operata dall'intermediario a vantaggio dell'erario" la logica conseguenza è che ad un risparmiatore italiano non conviene investire in questo tipo di prodotti (sicav estere armonizzate "a distribuzione di proventi") ma è conveniente (dal punto di vista fiscale) acquistare sicav "ad accumulazione". Penso sia inutile fare ulteriori esempi per chiarire che ad ogni dividendo distribuito corrisponde per l'investitore una perdita secca di valore pari all'imposta versata. |
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#4 (permalink) |
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Gennarino Fan's Club
Data registrazione: Mar 2000
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Si tratta di due eventi distinti.
La SICAV stacca i proventi, il successivo reinvestimento è una scelta dell'azionista. Quindi l'erogazione dei proventi porta all'applicazione della ritenuta indipendentemente dal fatto che il percettore incassi la somma o la reinvesta nella SICAV. |
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#6 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 3,997
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Grazie a Fabio Galletti ed al solito Voltaire
Direi che, considerata la mentalità miope del nostro legislatore, non avevo quasi dubbi Allora bisogna stare alla larga da tutte le SICAV che hanno optato per la tipologia "a distribuzione di proventi". Ve ne sono anche tra le più famose e diffuse...
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#7 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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Ho deciso di mettere nome cognome solamente perchè mi arrivavano mail con scritto sig. dott. Redon o Rendon e mi scappava da ridere, essendo solamente un nick casuale. Tant'è che anche dopo aver messo in calce nome e cognome venivo sempre chiamato signor Redon
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