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Accordo UE SVIZZERA antiriciclaggio
Intesa Ue-Svizzera sull’antiriciclaggio
Presto il sì definitivo del Consiglio europeo
Il Consiglio europeo, su proposta della Commissione, si appresta a dare il via libera definitivo a un accordo di cooperazione amministrativa e penale con la Svizzera che fornirà tutela trasnazionale agli interessi finanziari degli Stati Ue e della Confederazione elvetica. Misura che rafforzerà il sistema antiriciclaggio già in vigore tra gli Stati. L’accordo prevede numerosi strumenti di intervento bilaterali per reprimere la frodi che ledano gli interessi finanziari delle parti contraenti in relazione: • agli scambi di merci in violazione della legislazione doganale e agricola; • agli scambi di merci in violazione delle regole imposte in materia di fiscalità indiretta (Iva, accisa e altre imposte di fabbricazione); • alla percezione o alla detenzione illecita di fondi comunitari o di fondi nazionali delle parti contraenti; • alle procedure di stipula di contratti assegnati dalle parti contraenti. L’accordo non riguarda le imposte dirette che verranno disciplinate in modo autonomo, anche alla luce della futura legislazione comunitaria sulla tassazione del risparmio trasfrontaliero. La cooperazione può essere negata nel caso in cui gli importi dei diritti insufficientemente versati o elusi sia non superiore a 25mila euro o se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione non supera i 100mila euro. Strumenti di cooperazione. L’accordo prevede che le parti contraenti si forniscano assistenza sia su richiesta che in modo spontaneo. Le due tipologie di assistenza si realizzano sia con scambio di informazioni, sia con la realizzazione di attività dirette a favore dell’altra parte contraente (quali, ad esempio, la notifica di atti, il recupero di crediti, la realizzazione di indagini). Accanto a queste forme tradizionali di cooperazione, l’accordo prevede la realizzazione di operazioni congiunte, la costituzione di squadre investigative comuni e il distacco di agenti di collegamento per un migliore coordinamento dell’attività di intervento comune. L’accordo, in materia giudiziaria, rafforza e completa la convenzione europea di assistenza del 20 aprile 1959 e la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di proventi illeciti dell’8 novembre 1990. Informazioni bancarie e finanziarie. L’articolo 32 dell’accordo consente, nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, l’individuazione di conti bancari, di operazioni finanziarie e di transazioni sospette. Le parti contraenti non possono invocare il segreto bancario come motivo di rifiuto dell’assistenza. In sostanza, nel caso di frode fiscale di tipo penale, il segreto bancario, dopo l’attuazione dell’accordo, lascerà spazio incondizionato alla cooperazione trasnazionale.
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