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Vecchio 24-08-04, 12:56   #1 (permalink)
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Novità strumenti finanziari derivati

24 agosto 2004
Gli strumenti derivati pronti a entrare in Centrale dei rischi





ROMA • Gli strumenti derivati sbarcano nella Centrale dei rischi, dove confluiscono le segnalazioni di tutte le banche sulla posizione dei propri clienti, dove vengono censite informazioni concernenti il rapporto del sistema creditizio con la clientela. Uno sbarco diretto e indiretto. Dal primo gennaio 2005, come stabilito dalla Banca d’Italia, confluiranno nella categoria di censimento "derivati finanziari" nella Centrale rischi i contratti derivati negoziati sui mercati over-thecounter: per esempio swap, option, forward rate agreement. Già da quest’anno, però, qualche banca ha iniziato a muoversi anticipando i tempi e aumentando l’esposizione per cassa delle imprese con una rilevante esposizione debitoria negativa dovuta al mark-to-market oppure all’unwinding (chiusura anticipata) di un derivato strutturato. L’entrata a pieno titolo dei derivati nella Centrale rischi è la conferma dei volumi importanti raggiunti da questi strumenti nel liability management, nella gestione delle attività finanziarie delle imprese. In particolar modo la Banca d’Italia richiede che venga segnalato il "valore intrinseco", il differenziale positivo dell’operazione: «ovvero il credito vantato dall’intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione, al netto di eventuali accordi di compensazione contrattuali». La segnalazione dei contratti di opzione deve essere prodotta dall’intermediario acquirente dell’opzione (holder)a nome del venditore dell’opzione (writer): le imprese, sia pur se all’interno di complessi derivati strutturati, sono in effetti diventate venditrici di opzioni, e dunque assicuratrici contro i rischi di mercato, non più assicurate tramite il solo acquisto di opzioni. Alcune banche hanno comunque iniziato già da qualche tempo a inserire i derivati nella centrale dei rischi. In maniera indiretta. Le perdite sui derivati per alcune imprese sono risultate talmente ingenti da indurre la banca a cautelarsi addebitando la perdita nel conto corrente dell’impresa: un’operazione che viene registrata in Centrale dei rischi, anche se al momento non viene specificata la natura del debito contratto in derivati. Tramite l’"unwinding" (chiusura dell’operazione) oppure tramite il mark-to-maket della posizione in derivati, la banca calcola qual è il flusso di cassa negativo a carico dell’impresa negli anni a seguire in base alla curva forward sui tassi. Prima di accordare un derivato, le banche solitamente concedono un fido o richiedono garanzie che non vengono segnalate nella Centrale dei rischi perchè sono "sotto la riga". In aggiunta, alcune banche - tramite clausole ad hoc inserite nei contratti - richiedono il versamento di margini settimanali o mensili per far fronte alle perdite in derivati over-thecounter: proprio come avviene giornalmente nel caso dei futures, che sono derivati standardizzati e quotati in Borsa. Se la perdita in derivati supera il fido, o se la banca non è sicura che l’impresa possa far fronte al pagamento di tutti i flussi di cassa negativi dello strutturato fino a scadenza, allora può scattare l’addebito in conto corrente e la segnalazione per cassa in Centrale dei rischi.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...e240804de.html

24 agosto 2004
Imprese, arriva subito il test Ias
Dal primo gennaio 2005 confluiranno nella categoria di censimento «Derivati finanziari» -
Le aziende costrette a rivedere le posizioni




ROMA • I nuovi principi contabili che dovranno essere applicati sugli strumenti derivati a partire dal 2005, in base alle regole del severo "Ias39" (International accounting standards) o la sua versione ammorbidita "Eas39" (European accounting standards) in arrivo a metà settembre, hanno costretto fin da quest’anno le imprese, in primis le quotate e le società in via di quotazione, a riesaminare le posizioni in derivati: a tracciare una netta distinzione tra speculazione e copertura, a stimare il "fair value" (il valore di mercato rilevato in tempo reale da una quotazione attendibile oppure in base a un modello). Così anche il mondo delle piccole e medie imprese, anche sotto sollecitazione dei commercialisti e dei consulenti finanziari, si sta ponendo sempre più il problema "contabile" dei profitti e delle perdite generati dai derivati: scoprendo in molti casi che derivati nati come operazioni di copertura contro i rischi sui tassi d’interesse e di cambio si sono trasformati nel corso degli anni in operazioni altamente speculative. Il doppio binario Ias-Eas. Le rigidità dei criteri contabili sui derivati, Ias39, è stata contestata duramente dal sistema bancario europeo e anche dal mondo delle imprese. La Federazione delle banche europee, alla quale si è associata pienamente l’Associazione bancaria italiana presieduta da Maurizio Sella, ha inviato lo scorso giugno una lettera di fuoco a Frits Bolkestein, commissario al Mercato interno a Bruxelles, a Sir David Tweedie, presidente dello Iasb (l’organismo che definisce gli standard contabili internazionali), al presidente della Bce, JeanClaude Trichet, nonchè al Comitato di Basilea. La levata di scudi in Europa contro gli Ias39 è stata forte: tan’è che è in arrivo per metà settembre una versione soft, meno aggressiva, cosiddetta "Eas39". Il nuovo modello europeo dei criteri contabili, secondo fonti bene informate, conterrà alcune modifiche di rilievo rispetto ai diktat Ias39. Gli addetti ai lavori si attendono la sostituzione di alcune parole e l’eliminazione di interi paragrafi: una forma di compromesso, insomma. In aggiunta l’International accounting standards board (Iasb) che si occupa della stesura di questi nuovi principi contabili ha deciso di istituire un team parallelo che dovrà occuparsi degli srumenti finanziari derivati con l’obiettivo di esplorare nuove forme di compromesso. Al via le ristrutturazioni dei derivati. Le due versioni, tanto Ias quanto Eas, hanno costretto le imprese a rivedere contabilmente le posizioni in derivati. Molte aziende con bilanci certificati e quotate in Borsa hanno dovuto ristrutturare swap e option in essere, soprattutto strutturati, perchè si sono rivelati di natura speculativa. In base ai nuovi principi contabili, le operazioni di copertura con derivati sono solo quelle che producono flussi positivi o negativi esattamente contrari rispetto alle posizioni sottostanti. Gli Ias-Eas impongono l’inserimento in bilancio delle operazioni derivate speculative al "fair value": ovvero al valore di mercato. Emergono così, tramite il mark to market anno per anno, profitti e perdite collegati ai derivati. E le società di revisione, prima di certificare i bilanci, devono istituire un fondo per le perdite. Per le imprese di dimensioni medio-piccole, sia pur in assenza di bilanci certificati, il problema dei nuovi requisiti contabili sui derivati è la goccia che sta facendo traboccare il vaso. Gli Ias-Eas sono un faro che mette in evidenza le complessità del mondo delle operazioni strutturate: l’importanza della differenza tra copertura e speculazione, della gestione delle posizioni, del monitoraggio continuo, del know-how a livello di direzione finanza, degli investimenti informatici necessari per calcolare fair value e mark to market.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...240804te2.html

24 agosto 2004
La finanza emerge in nota integrativa





Nella discussione sull’utilizzo, da parte delle Pmi, degli strumenti finanziari derivati si deve tenere conto di quanto prevede il decreto legislativo 394/03: questo decreto recepisce, con effetto dal 2005, la direttiva 2001/65/Ce, anche se in modo parziale, introducendo tra l’altro nel Codice civile la valutazione al fair value, con riferimento agli strumenti finanziari. Questa valutazione, prevista dai principi contabili internazionali Ias, fa emergere immediatamente le perdite di eventuali strumenti finanziari. Il recepimento operato dal decreto legislativo è parziale: riguarda solo l’informativa di bilancio, in riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato delle imprese industriali e commerciali, nonché delle banche e degli altri istituti finanziari. Quanto previsto nel decreto si applica quindi alle imprese che non redigono il bilancio in base agli Ias, poiché quelle che utilizzano gli Ias avranno l’obbligo di effettuare le valutazioni al fair value. Non va dimenticato che la nota integrativa è parte integrante del bilancio e pertanto l’informazione ivi contenuta ha pieno valore a ogni fine. Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra parti indipendenti; la direttiva lo ha tradotto in «valore equo», una sorta di valore corrente o di mercato. Il decreto legislativo introduce nel Codice civile l’articolo 2427-bis («Informazioni relative al valore equo fair value degli strumenti finanziari») e opera un’integrazione all’articolo 2428, relativo alla relazione sulla gestione. Nella nota integrativa si forniranno informazioni, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, relative al fair value e all’entità e natura degli stessi. La definizione di «strumenti finanziari» riguarda, tra l’altro, futures, options, swap, mentre tra i derivati rientrano anche gli strumenti finanziari collegati a merci. Le nuove norme precisano che, per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale, compatibili con la disciplina Ue. Il decreto, recependo la direttiva comunitaria, ribadisce che il fair value è determinato con riferimento al valore di mercato per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo. Se il valore di mercato non è facilmente individuabile per uno strumento, ma può essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato si può essere ricavare da quello dei componenti o dello strumento analogo. Inoltre, la valutazione, per strumenti per i quali non è possibile individuare facilmente un mercato attivo, si può determinare ricorrendo al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, che devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Nella relazione sulla gestione si devono fornire le informazioni relative all’utilizzo di strumenti finanziari e una specifica informazione relativa alla «gestione del rischio finanziario», compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste, e all’esposizione al «rischio di credito». In sostanza, a partire dal 2005, le imprese dovranno fornire, nella nota integrativa, anche tutte le informazioni relative agli strumenti derivati: i dati, in molti casi, dovranno essere richiesti agli istituti di credito, che dovranno fornirli alle imprese. Così anche le imprese che non utilizzano gli Ias saranno chiamate ad evidenziare nella nota integrativa le informazioni che lo Ias 39 impone di indicare negli schemi di bilancio. È opportuno ribadire che gli Ias evidenziano immediatamente perdite finanziarie che, in base ai principi contabili sinora utilizzati, emergono talvolta quando ormai è troppo tardi.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...240804te3.html
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
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