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Vecchio 11-08-04, 09:04   #1 (permalink)
Sardus Trader
 
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caso napoli.

io nn ho capito un tubo ma la società è fallita??????
e allora perchè il titolo sportivo viaggia senza essere messo all'asta.
come si può affittare un marchio o titolo di una società fallita.
e poi come può una persona entrare nel campionato usando esclusivamente il titolo sportivo, è la società che si iscrive non il titolo sportivo....???

se qualcuno mi dà delle delucidazioni ringrazio ciao...
sandcreek non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11-08-04, 10:42   #2 (permalink)
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allora ti dico

io non conosco benissimo le norme di diritto sportivo. Nel caso del Napoli so che è stata fatta una mezza schifezza. Ossia la legge fallimentare prevede che il curatore nominato dal tribunale possa proseguire attività solo per situazioni in cui vi sia un danno grave nello stop ( http://www.ilfallimento.it/prassi/01.shtm ). Ora la dottrina e la giurisprudenza, hanno individuato un istituto a partire dagli anni 50 quali quello dell'affitto dell'azienda o di rami di essa che consenta la prosecuzione dell'attività rinviando la liquidazione della stessa ed avendo come fine quello di come dire, incremenare la massa attiva del patrimonio al fine di soddisfare meglio creditori, con il vantaggio della prelazione nel caso successivo da parte dell'affittuario che può rilevare preferenzialmente quanto resta. Ora, mentre il Coni ne ha negato l'applicabilità, il Tribunale si è espresso contrariamente, proprio ieri.
Metto a confronto due tesi 1) coni 2) tribunale

1)
La Federcalcio ha di fatto impedito il Fitto di Azienda al Napoli calcio in favore della Napoli Sportiva sul presupposto che esso realizzava un illecito aggiramento della normativa federale in materia di traferimento del "titolo sportivo", inteso quest'ultimo come " Il riconoscimento da parte della FIGC, delle condizioni tecnico sportive che consentono la partecipazione di una società adun determinato campionato" (art52 NOIF-Norme Federali).
A tale decisione si è pervenuti, per quanto è da conoscere, sulla base di un parere richiesto ad un illustre giursta interpellato dalla Federazione, cui era stato chiesto di valutare "se la tecnica contrattuale del fitto di Azienda può ritenersi oppure no compresa nel divieto di cessione del titolo sportivo". Non ci è dato di conoscere il contenuto del contratto si affitto di azienda sottoposto dal Napoli Calcio o dalla cordata di possibili "affittuari" della sua azienda. Tuttavia, è di pubblico dominio il parere legale emesso a sostegno della decisione della Federazione e non condividiamo affatto i principi giuridici in esso espressi.
Vediamo di chiarire i termini della questione, individuando i capisaldi del problema e i motivi della decisione, tutti, anostro parere, ugualmente fragili e infondati:
1) Le norme federali vietano solo il trasferimento del "titolo sportivo" singolarmente considerato. Le stesse norme federali, invece non vietano, ma anzi consentono, che lo stesso titolo sportivo possa essere "ceduto o trasferito insieme all'azienda sportiva ( come tutti sanno per azienda si intende complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa).
E' il caso del trasferimento dell'azienda attraverso una operazione di scissione o di conferimento della azineda sportiva per il quale, difatti, l'art.52/5, delle citate Norme federali, prevede che "in caso di scissione o conferimento dell'azienda a norma dell'art.20 (che regola espressamente le ipotesi di "Fusione-Scissione-Conferimento d'Azienda", n.d.r.), Il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alle società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria". La norma federale non pone divieti e ribadisce principi generali del diritto comune. Non si comprende, pertanto, come possa affermarsi da parte della Federazione-contro la stessa lettera della norma ed al solo fine di sancire un inesistente principio generale d'intrasferibilità del titolo sportivo con l'azienda-che " a ben guardare... la fuusione e la scissione, neppure possono essere intese come vicende traslative del patrimonio sociale, e delle sue singole componenti, ma come modificazione dell'assetto organizzativo di una struttura imprenditoriale la quale permane senza soluzione di continuità".
L'affermazione non è condivisibile. Se la continuità aziendale è un fatto ovvio in ogni vicenda traslativa o dispositiva dell'azienda (ed è la ragione per la quale essa non preclude il trasferimento del titolo sportivo), nessuno può dubitare che sia la fusione che la scissione e il conferimento abbiano effetti traslticvi sull'azienda stessa e sul suo "contenuto" (nel caso,il "titolo sportivo"). Quindi , contrariamente a quanto affermato dalla federazione, il trasferimento del titolo sportivo è, di norma, consentito dalle norme federali allorchè realizzato assieme al trasferimento dell'azienda. Il divieto del trasferimento puro e semplice del titolo sportivo ha un carattere di eccezionalità,e, come tutti i divieti, non può trovare applicazioni estensive o analogiche a casi diversi.
2) Nessuna norma federale-e nessuna norma giuridica anche non federale-vieta (o perfino considera con prescrizioni in qualche modo specifiche) l'affitto di un'azienda calcistica o prevede un qualsivoglia sanzione o conseguenza negativa sul titolo sportivo in caso d'affitto di una azienda calcistica.
Sostiene, però l'estensore del parere federale che il divieto (a nostro avviso inisistente per i motivi di cui sopra) di trasferimento del titolo sportivo insieme all'azienda calcistica vada esteso alla del tutto diversa ipotesi di affitto di azienda. E che sembra difficile "evitare la conclusione che un contratto d'affitto, attribuendo la sostanziale equivalente ad una cessione seppur temporanea)".
Il ragionamento non convince. L'affitto di azienda non ha nulla a che vedere con una cessione (di azienda,o di titolo, o qualsiasi tipo) salvo sostenere la natura "simulata" del contratto (ma nessuno lo ha fatto: e se lo deve fare,lo faccia).
3) Nonostante l'evidenza guiridica di quanto sopra, la federazione mostra di ritenere illegittimo l'affitto del ramo di azienda calcistica presaupposto che il divieto di cessione di titolo non potrebbe non comprendere nel prorpio ambito di applicazione anche quello di affitto dell'azienda sportiva, finalizzato a consentire la sua utilizzazione da parte dell'affittuario.
Se la decisione della federazione è fondata sulle argomentazioni contenute in detto parere, essa è dunque gravemente errata dal punto di vista legale. Se invece si voleva dire che l'operazione sottoposta era in qualche modo simulata o elusiva di divieti normativi, ciò andava esaminato e detto, ma in maniera chiara e giuridicamente ineccepibile.
E' del tutto usuale che un'azienda in grave difficoltà affitti la propria azienda a terzi e tali contratti hanno resistito a riretuti vagli della magistratura. Per le società operanti nel mondo del calcio, valgono regole diverse?
Siamo preoccupati della consistenza giuridica di decisioni così importanti per il futuro dei soggetti coinvolti e dell'inetro "sistema Calcio". Ci sembra che la corretta interpretazione delle regole dovrebbero essere il fondamento che garantisce l'imparzialità delle decisioni delle autorità preposte, anche nel mondo del calcio,che muove interessi sportivi ed economici ingenti e che diritto alla "certezza" del diritto che lo regola
http://tuttonapoli.tifonet.it/vis.php?idnotizia=4312

2)
NAPOLI - Il titolo sportivo del Napoli non va attribuito ad altri soggetti diversi dalla societa' fallita e dai suoi aventi causa, cioe' Luciano Gaucci: lo dispone la decisione del giudice del Tribunale di Napoli, Giancarlo Posteraro, che si e' pronunciato sul ricorso ex articolo 700 presentato dalla curatela fallimentare proposto dai professori Francesco Fimmano' e Alfredo Contieri. Di fatto, quindi, la decisione boccia le procedure previste dal lodo Petrucci, che si basa proprio sull'attribuzione del titolo sportivo da parte della Figc.

Il provvedimento depositato oggi in cancelleria non blocca ''per il momento'' l'avvio del campionato di serie B affidando a Federcalcio e Coni il rispetto di quanto stabilito dal Tribunale. Il giudice ha inoltre fissato per il 25 agosto prossimo l'udienza di comparizione delle parti.

''Il titolo sportivo per una societa' calcistica rappresenta un elemento aziendale genetico, strutturale e indefettibile. E' addirittura funzionale e necessario all'esercizio dell'impresa calcistica, rappresentando di fatto il bene patrimoniale principale dell'azienda. Il titolo sportivo non puo' circolare autonomamente''. E' quanto si afferma nella premessa del decreto del Tribunale di Napoli sul ricorso ex articolo 700 presentato dalla curatela fallimentare del club azzurro.

Pur senza citarlo esplicitamente, dunque, il Tribunale nega la legittimita' delle procedure alla base del lodo Petrucci, che prevede l'attribuzione del titolo sportivo da parte della Figc. Il provvedimento, nella sua motivazione, ricalca pienamente l'impostazione del tribunale fallimentare. Il Tribunale inibisce dunque ai convenuti di ''disporre del diritto al riconoscimento delle condizioni tecniche e sportive che consentono, ricorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione al campionato di serie B 2004-2005''.

Il giudice della sezione feriale del Tribunale civile di Napoli, Giancarlo Posteraro, nell'ordinanza, appoggia la linea della Fallimentare sulla vicenda Napoli che sta per definire i dettagli dell'accordo con Luciano Gaucci e boccia un eventuale ricorso al lodo Petrucci. ''I ricavi dell'affitto consentiranno alla curatela di pagare la maggior parte dei creditori, ivi compreso il fisco, cio' che certamente non si verificherebbe a seguito della sottrazione del titolo sportivo da parte degli organi federali, che non consentirebbe attivita' tale da conseguire consistenti introiti, in pregiudizio dei creditori''.

Il Tribunale di fatto considera pienamente applicabile il fitto di ramo d'azienda alla luce della ''complessa normativa in materia, in mancanza di esplicito divieto'' prendendo in esame le leggi ordinarie e quelle sportive, in particolare le Noif. ''Il fallimento - scrive ancora Posteraro - mostra di riconoscere il contratto di affitto di azienda, almeno in relazione alle finalita' del presente ricorso e quindi legittimamente la Societa' sportiva Calcio Napoli ha disposto dell'azienda''.
http://www.ansa.it/fdg02/20040810173...730160862.html

Gaucci nel caso è affittuario ed ha fatto ricorso al Tar contro il Coni e la Federcalcio, perdendo. Ora dice che ricorrerà in appello al consiglio di Stato


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Vecchio 11-08-04, 10:57   #3 (permalink)
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peraltro

Gaucci ce l'ha con Coni e la Federazione perchè ha consentito salvataggio del Parma, che ammesso a beneficiare della legge marzano per parmalat, con congelamento per tre anni dei debiti, ha ottenuto il riconoscimento dell'affiliazione e la conservazione del titolo sportivo pur avendo costituito una nuova società Parma Football Club, priva di debiti, munita del titolo sportivo alla quale è stato ceduto. Figli e figliastri?
Contro tale decisione del coni ha ricorso al Tar per ottenerne l'annullamento e quindi il ripescaggio del Perugia dalla B ma non gli è andata bene perchè Tar ha bocciato ricorso.
Da cui dente avvelenato e una delle ragioni dell' operazione Napoli
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