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Vecchio 14-07-04, 13:01   #1 (permalink)
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jack02 ha disabilitato la reputazione
ammesso che..

ammesso che io gestisca una piccola società finanziaria con sede...diciamo alle Cayman e che tradi sul Mib30 con imiweb, dove e come pagherò il capital gain eventuale ?
grazie.
jack02
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Vecchio 14-07-04, 13:22   #2 (permalink)
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Re: ammesso che..

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Scritto da jack02
ammesso che io gestisca una piccola società finanziaria con sede...diciamo alle Cayman e che tradi sul Mib30 con imiweb, dove e come pagherò il capital gain eventuale ?
grazie.
jack02

Come fai ad operare con IMIWEB...ha una sede alle Cayman????

Se operassi con uno strumento di una banca delle Cayman... allora tutto Cayman...

Non penso esista un software che ti faccia lavorare sul conto di banche estere....
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Vecchio 14-07-04, 13:55   #3 (permalink)
Conero Trading & C.
 
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Re: ammesso che..

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Scritto da jack02
ammesso che io gestisca una piccola società finanziaria con sede...diciamo alle Cayman e che tradi sul Mib30 con imiweb, dove e come pagherò il capital gain eventuale ?
grazie.
jack02
Come già detto da Apache impossibile gestire una società delle isole cayman con imiweb, ti conviene allora aprire un c/c per non residenti in Lussemburgo utilizzando un banca lussemburghese paghi solo il 5% di tasse.ciao.
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Vecchio 14-07-04, 14:48   #4 (permalink)
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Non capisco le obiezioni di dodoale e Apache71. In teoria è del tutto possibile operare con IW Bank dalle Cayman. Probabilmente non conveniente, ma possibile.

Per quanto riguarda la domanda di Jack02, le imposte si pagano nel Paese dove si è fiscalmente residenti. Se tu quindi costituissi una società alle Cayman, la società sarebbe fiscalmente residente alle Cayman, e dovrebbe pagare le imposte secondo il regime fiscale caymano. Anche operando con IW Bank.

Ciao. Massimo
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Vecchio 14-07-04, 15:30   #5 (permalink)
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Scritto da Massimo S.
Non capisco le obiezioni di dodoale e Apache71. In teoria è del tutto possibile operare con IW Bank dalle Cayman. Probabilmente non conveniente, ma possibile.

Per quanto riguarda la domanda di Jack02, le imposte si pagano nel Paese dove si è fiscalmente residenti. Se tu quindi costituissi una società alle Cayman, la società sarebbe fiscalmente residente alle Cayman, e dovrebbe pagare le imposte secondo il regime fiscale caymano. Anche operando con IW Bank.

Ciao. Massimo

Ciao Massimo,

la questione non è da DOVE operi, è dove risiede il conto di riferimento...

Se il conto è in Italia puoi lavorare con IW Bank, ma se il conto è alle Cayman, su una banca locale, come fai a collegarci IW Bank??? IW Bank transa sulla banca estera senza controllo di saldi....coperture etc????
Dovrà usare un software della banca delle Cayman... magari identico a IW Bank...

Altro discorso è la residenza fiscale.... su questo siamo allineati.
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Vecchio 14-07-04, 15:36   #6 (permalink)
....
 
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si può fare un esempio di c/c in Lussemburgo?Quale banca?Il 5% di capital gain?che società bisogna costituire?grazie
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Vecchio 14-07-04, 17:11   #7 (permalink)
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Scritto da Apache71
Ciao Massimo,

la questione non è da DOVE operi, è dove risiede il conto di riferimento...

Se il conto è in Italia puoi lavorare con IW Bank, ma se il conto è alle Cayman, su una banca locale, come fai a collegarci IW Bank??? IW Bank transa sulla banca estera senza controllo di saldi....coperture etc????
Dovrà usare un software della banca delle Cayman... magari identico a IW Bank...

Altro discorso è la residenza fiscale.... su questo siamo allineati.
Scusa, eh? Tu vai alle Cayman, ti fitti un ufficiolo e lì fissi la sede sociale della tua Apache71 S.A.. Poi prendi un milione di dollari, li versi su di un conto presso la IW Bank, e con questo intermediario inizi a fare delle lucrosissime operazioni su Tiscali, STM e sul cotone.

Quale è il problema? Sei (la tua società è) fiscalmente residente nelle Cayman, operi tramite un intermediario italiano, e paghi le imposte sul capital gain alle Cayman.

C'è qualcosa di non corretto?

Comunque io trovo che qui da noi le imposte del 12,5% sui capital gain siano tanto convenienti da non spingere assolutamente a cercare paradisi fiscali. A meno che non vogliano veramente portarle al 23%. In quel caso, beh ragazzi, iniziamo a pensare al da farsi (io avrei una mezza idea sulla Svizzera).

Ciao. Massimo
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Vecchio 15-07-04, 08:55   #8 (permalink)
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Scritto da Massimo S.
Scusa, eh? Tu vai alle Cayman, ti fitti un ufficiolo e lì fissi la sede sociale della tua Apache71 S.A.. Poi prendi un milione di dollari, li versi su di un conto presso la IW Bank, e con questo intermediario inizi a fare delle lucrosissime operazioni su Tiscali, STM e sul cotone.

Quale è il problema? Sei (la tua società è) fiscalmente residente nelle Cayman, operi tramite un intermediario italiano, e paghi le imposte sul capital gain alle Cayman.

C'è qualcosa di non corretto?

Comunque io trovo che qui da noi le imposte del 12,5% sui capital gain siano tanto convenienti da non spingere assolutamente a cercare paradisi fiscali. A meno che non vogliano veramente portarle al 23%. In quel caso, beh ragazzi, iniziamo a pensare al da farsi (io avrei una mezza idea sulla Svizzera).

Ciao. Massimo

Esatto, è giusto, ma il conto ce l'hai preso IW Bank in Italia... ed è tutto alla luce del sole.... se non vuoi far apparire niente il conto lo devi avere su una banca alle Cayman, ed operare con software "Caymano".

Se utilizzi un conto italiano già attiri l'attenzione...e se sei residente in Italia ti beccano subito.

Se invece hai un conto là e risiedi in Italia, puoi operare con loro software e nessuno saprà mai chi sei o che fai...

Se invece prendi la residenza fiscale là, puoi fare quello che vuoi.

Se vuoi "solo" aprire una società ed operare, allora la soluzionemigliore è fare tutto con software bancari Cayman..
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Vecchio 15-07-04, 09:18   #9 (permalink)
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...

INTRODUZIONE



La ratio della disciplina delle C.F.C. è quella di risolvere un fenomeno di elusione internazionale quale il tax deferral (ossia la produzione di redditi in Paesi a bassa fiscalità evitandone la distribuzione sotto forma di dividendi o di utili).

Il termine C.F.C. (controlled foreign companies) si può tradurre letteralmente in società controllate estere ed è utilizzato per individuare specificatamente quelle entità controllate da soggetti residenti, ubicate in paesi o territori il cui regime fiscale presenta aspetti di particolare favore.



Gli artt. 167 e 168 del Nuovo Testo Unico riformulano la disciplina delle C.F.C.. e la sua estensione alle società estere collegate.

Il nuovo art. 167, che riformula l’art. 127 bis del vecchio Tuir, disciplina le sole società estere controllate, mentre il nuovo art. 168 estende l’applicazione della disciplina delle C.F.C. ai casi in cui il soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, una partecipazione non inferiore ad una determinata percentuale agli utili di un’impresa residente in stati soggetti a regime fiscale privilegiato.

La percentuale di partecipazione deve essere non inferiore al 20% se si tratta di società non quotata e non inferiore al 10% se si tratta di società quotata.

I redditi dell’impresa non residente vengono determinati per un importo corrispondente al maggiore tra l’utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera e un reddito determinato induttivamente sulla base di coefficienti di rendimento riferiti a determinate categorie di beni.





PRESUPPOSTO SOGGETTIVO



La disciplina C.F.C. si applica ai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di un soggetto residente o localizzato in uno degli Stati o territori individuati nella black list approvata con decreto ministeriale.



In base al secondo comma dell’art. 167 del NTU, la disciplina delle C.F.C. si applica:

alle persone fisiche residenti;



ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati);



alle s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, nonché enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno ovvero che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. a), b) e c) del Tuir).





SOGGETTI ESCLUSI



Si rileva l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale disciplina delle:

società ed enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello stato (art. 73, comma 1, lett. d);



stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti o di imprenditori individuali esteri, ad eccezione del caso in cui le stesse siano, seppur indirettamente, controllate da un soggetto residente.





NORME DI ATTUAZIONE



Con il D.M. 21 novembre 2001, n. 429 è stato emanato, in forza del comma 8 dell’art. 167 del Tuir, il regolamento di attuazione della disciplina riguardante le imprese estere partecipate.

L’art. 1, comma 2, ha precisato che si considerano residenti o localizzati in Stati o Territori con regime fiscale privilegiato tutti i soggetti (imprese, società o altri enti) ammessi a fruire dei regimi privilegiati.



Ai sensi del secondo periodo del primo comma, la nuova disciplina delle C.F.C. si applica anche “per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati”.





PRESUPPOSTO OGGETTIVO



La disciplina in argomento trova applicazione quando il soggetto residente:



detiene una partecipazione di controllo, diretto o indiretto, “anche tramite società fiduciarie o per interposta persona”, nel capitale del secondo, ai sensi dell’art. 2359 c.c.;

in un soggetto estero localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata.



L’art. 2359 c.c. rubricato “Società controllate e collegate” ci fornisce la nozione di controllo ed, in particolare, distingue il:

c.d. controllo di diritto, che ricorre quando una società dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società;



c.d. controllo di fatto, che ricorre quando una società dispone, direttamente o indirettamente, dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società;



c.d. controllo indiretto o mediato ricorre quando, ancorché manchi il possesso di partecipazioni societarie tali da influire direttamente sull’attività di un’altra società, quest’ultima subisce l’influenza dominante di una terza società sulla quale la prima esercita a sua volta un controllo di diritto o di fatto;



c.d. controllo contrattuale che nasce nel momento in cui nascono particolari vincoli contrattuali (C.M. 207/2000).

http://www.diritto.it/articoli/tribu...centonze2.html
Il DM n. 429/2001 chiarisce che il momento rilevante con riferimento al quale deve essere valutata la sussistenza o meno del requisito del controllo, ai fini dell’applicabilità della disciplina C.F.C., è individuato nella “data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato”.
Tale previsione è in linea con la prassi in materia di società di persone, dove l’imputazione degli utili per trasparenza avviene in capo al soggetto che alla data di chiusura del periodo d’imposta della società riveste la qualifica di socio.
La stessa norma prevede, altresì, che il controllo sussiste anche quando il numero di voti necessario per esercitare il controllo di fatto o di diritto (nn. 1 e 2 dell’art. 2359 c.c.) viene raggiunto sommando tutti i voti spettanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5 del Tuir.
PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO
Il quarto comma dell’art. 167 del Tuir stabilisce che gli Stati o territori con regime fiscale privilegiato devono essere individuati con decreto del Ministero delle Finanze sulla base dei seguenti criteri:
livello di tassazione sensibilmente inferiore rispetto a quello applicato in Italia;
mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
altri criteri equivalenti.
L’elenco dei Paesi e territori (c.d. black list) che rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina C.F.C. è stato emanato con D.M. 429/2001. Tale decreto suddivide i Paesi a fiscalità privilegiata in tre categorie:
L’art. 1 individua gli Stati che nella loro intera dimensione territoriale costituiscono paradisi fiscali. Si tratta di stati extraeuropei che godono di un sistema di esenzione quasi totale.
L’art. 2 elenca gli Stati che, pur costituendo paradisi fiscali, contemplano l’eccezione di alcune tipologie di società che soddisfano le condizioni di tassazione ordinaria e che, pertanto, non rientrano nell’ambito applicativo del provvedimento.
L’art. 3 individua gli Stati per i quali l’applicabilità della normativa si riferisce esclusivamente a specifici soggetti e specifiche attività.
IMPUTAZIONE DEI REDDITI IN CAPO AL SOGGETTO RESIDENTE
Il reddito prodotto dalla partecipata estera viene imputato “per trasparenza” in capo al soggetto residente, a prescindere dalla loro effettiva distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, diretta o indiretta.
Tuttavia, in caso di partecipazione indiretta bisogna distinguere a seconda che ciò avvenga per il tramite di:
soggetti esteri;
soggetti residenti in Italia o stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.
Il primo comma dell’art. 3 del D.M. n. 429/2001 stabilisce:
per i soggetti di cui alla lett. a), il reddito della C.F.C. va imputato pro quota al soggetto italiano che controlla indirettamente tramite il soggetto estero
per i soggetti di cui alla lett. b), il reddito della C.F.C. va imputato pro quota al soggetto italiano o alla stabile organizzazione in Italia del soggetto estero mediante il quale viene esercitato il controllo indiretto.
La ratio della norma è quella di stabilire l’imputazione per trasparenza del reddito estero in capo al “primo soggetto della catena di controllo” soggetto a tassazione in Italia.
DETERMINAZIONE DEI REDDITI DELLE PARTECIPATE ESTERE
Per la determinazione del reddito d’impresa si applicano le disposizioni del NTU, fatta eccezione per quelle contenute negli artt. 54, comma 4 e 67, comma 3, rispettivamente in tema di rateizzazione delle plusvalenze e degli ammortamenti accelerati, nonché le disposizioni degli artt. 96, 96-bis, 103 e 103 bis, rispettivamente in tema di dividendi esteri, dividendi distribuiti da società non residenti, riporto delle perdite, imprese di assicurazione ed enti creditizi e bancari.
L’art. 2, secondo comma, D.M. 429/2001 sancisce che nella determinazione del reddito del soggetto estero sono riconosciuti ai fini fiscali i valori risultanti dal bilancio del soggetto estero relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore a quello di prima applicazione della disciplina C.F.C..
L’ultimo periodo dell’art. 2, secondo comma, del sopra citato decreto, stabilisce che gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal Tuir, oppure se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.
L’art. 1, primo comma, del decreto in commento, nel disciplinare le perdite della partecipata, stabilisce che possono essere computate in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d’imposta del soggetto estero secondo le disposizioni contenute nell’art. 101 del NTU.
E’ da sottolineare che, poiché, il reddito delle partecipate estere non confluisce nel reddito complessivo del soggetto residente, ma costituisce una base imponibile autonoma soggetta a tassazione separata, lo stesso non può essere posto in compensazione con eventuali perdite conseguite dal soggetto residente, e viceversa.
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Vecchio 15-07-04, 09:21   #10 (permalink)
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ops

scusate per la cosa pasticciata))
Comunque, il succo del bell'articolo sintetico ed aggornato, è che i redditi delle cayman verrebbero riprese automaticamente a tassazione in Italia
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