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Vecchio 01-07-04, 20:07   #1 (permalink)
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PaoloM has a reputation beyond reputePaoloM has a reputation beyond reputePaoloM has a reputation beyond reputePaoloM has a reputation beyond reputePaoloM has a reputation beyond reputePaoloM has a reputation beyond reputePaoloM has a reputation beyond reputePaoloM has a reputation beyond reputePaoloM has a reputation beyond reputePaoloM has a reputation beyond reputePaoloM has a reputation beyond repute
Aquisto immobiliare con offerta in busta chiusa

Un’ amica di famiglia mi ha recentemente raccontato questo aneddoto riguardo l’aquisto di un appartamento.

L’agenzia immobiliare l’ha informata che un altro possibile aquirente era interessato allo stesso immobile.

Le hanno detto di presentarsi all’agenzia con un offerta scritta su un pezzo di carta in una busta chiusa e l’altro aquirente avrebbe fatto lo stesso.

L’offerta minima era di 220 milioni di Lire (il pagamento e’ stato ovvimente convertito in Euro) e nessuso dei due acquirenti ha firmato alcuna impegnativa.

All’agenzia le offerte vengono rilevate: l’offerta della signora era di 225 milioni di Lire e l’offerta dell’altro aquirente di 180 milioni di Lire.

La signora ha capito che non era proprio corretto ma si e’ sentita obbligata all’acquisto dell’immobile per 225 milioni di Lire.


In questo particolare caso, in cui uno degli acquirenti non rispetta l’offerta minima, si e’ legalmente obbligati in Italia ad acquistare l’immobile per la cifra offerta?

E nel qual caso tutti gli acquirenti rispettino l’offerta minima si e’ obbligati all’acquisto senza aver firmato niete?

Grazie

Ultima modifica di PaoloM : 02-07-04 alle ore 16:56
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Vecchio 02-07-04, 18:28   #2 (permalink)
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allora

se c'è consenso dell'altro presutno acquirente, tanto meglio...innanzitutto chiederei se iscritto all'albo e a quale associazione eventualmente..dopodichè chiederei se ha una polizza responsabilità civile...domande irrilevanti ma occorre disturbare psicologicamente agente immobiliare..dopodichè dei fogli non firmati ne fa quel che vuole...non firmati appunto..onorario compete solo se viene stipulato un compromesso...importante è terrorizzare agente immobiliare che è sempre cosa da farsi innanzi a comportamenti scorretti quali questo
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Vecchio 02-07-04, 19:32   #3 (permalink)
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quello che non ho capito

è se intendevi questo fondo partimoniale o il cd. patrimonio di scopo introdotto con la riforma e simile ad un trust
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Vecchio 02-07-04, 20:00   #4 (permalink)
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Re: quello che non ho capito

Citazione:
Scritto da redon
è se intendevi questo fondo partimoniale o il cd. patrimonio di scopo introdotto con la riforma e simile ad un trust

errore di post..si consiglia IGNORARE
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Vecchio 02-07-04, 20:02   #5 (permalink)
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Re: allora

Citazione:
Scritto da redon
se c'è consenso dell'altro presutno acquirente, tanto meglio...innanzitutto chiederei se iscritto all'albo e a quale associazione eventualmente..dopodichè chiederei se ha una polizza responsabilità civile...domande irrilevanti ma occorre disturbare psicologicamente agente immobiliare..dopodichè dei fogli non firmati ne fa quel che vuole...non firmati appunto..onorario compete solo se viene stipulato un compromesso...importante è terrorizzare agente immobiliare che è sempre cosa da farsi innanzi a comportamenti scorretti quali questo

Ovviamente su "terrorismo psicologico" scherzavo nel senso che occorre non farsi scoraggiare da agenzie che hanno comportamenti poco corretti

Piccolo vademecum
Proposta unilaterale di acquisto
Molte agenzie cercano di impegnare l'acquirente attraverso la firma di un atto unilaterale di obbligo. Questa prassi, molto in voga, comporta dei rischi e pertanto consigliamo di non firmare questi atti. Conviene far presente all'agente immobiliare di essere disposti a firmare subito il contratto preliminare di compravendita. In questo modo si abbreviano i tempi e si limita la concorrenza di altri acquirenti. La proposta unilaterale di acquisto, oltre ad impegnare l'acquirente che la sottoscrive, gli impedisce di continuare la ricerca di un altro bene immobile e soprattutto permette al venditore di verificare, per tutta la sua durata, l'esistenza di proposte migliori. La proposta d’acquisto è pertanto sempre negativa per chi la sottoscrive.
Comunque chi si lasciasse convincere a sottoscrivere una proposta di acquisto verifichi:

gli estremi di iscrizione al Ruolo dell'agente o della società di intermediazione pressa la Camera di Commercio;
esatta identificazione dei proprietari e del bene oggetto della vendita;
certezza della libera commerciabilità del bene (vincoli, ipoteche, abusi edilizi, ecc);
esatta indicazione dei termini essenziali relativi alla validità della proposta stessa ed alla eventuale legittima accettazione da parte del proprietario, modi di comunicazione e tempi della risposta;
l'eventuale somma lasciata in garanzia presso l'agente dovrà essere rilasciata mediante assegno bancario intestato al proprietario (o assegni bancari intestati ai proprietari di importo proporzionale alle quote possedute), non trasferibile. Mai rilasciare assegni in favore dell'agenzia. E’ già successo a Bolzano che sprovveduti acquirenti abbiano rilasciato assegni in favore degli agenti con spiacevoli sorprese finali.
Altre indicazioni
Inoltre è bene tener presente che:

Se si fa visita a qualche agenzia e si prende visione di piantine o annunci di vendita di immobili o si assumono sommarie informazioni, fate attenzione a non lasciare sempre e comunque i Vostri dati all‘agente e ai suoi collaboratori: risalire a voi, quali futuri acquirenti dell‘immobile visto solo sulla carta, è per l‘agenzia un gioco da ragazzi e la richiesta di un corrispettivo prima o poi potrebbe arrivare!
Se l‘agente vi accompagna a visitare l‘immobile – cosa abbastanza frequente – e in un successivo momento acquistate l‘immobile visto, magari anche senza più l’intervento del medaitore, il diritto alla provvigione dell‘agente potrebbe essere dovuto, visto quanto prevedono alcune sentenze della Cassazione a riguardo.
Se trovate l‘annuncio di vendita sul giornale, accertatevi che il numero di telefono sia quello del venditore e non quello dell‘agenzia; trattare con l‘agenzia può comportare quasi sempre l‘obbligo del pagamento della provvigione.
La conclusione di un contratto preliminare di compravendita per il tramite dell‘agenzia, comporta per questa, sempre e già da questo momento, il diritto a richiederVi la provvigione; questo anche se poi decidete di rinunciare all‘affare o non addivenite alla stipula del rogito notarile. Localmente, attualmente la misura della provvigione si aggira, per entrambi i contraenti, intorno al 2% del valore di contratto.
Trattate sempre con agenti immobiliari iscritti all‘albo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge 39 del 3.2.1989; ha diritto alla provvigione solo chi risulta iscritto, a tutti gli effetti, in detto albo.
In definitiva è bene aver presente che qualsiasi contatto breve o duraturo con l‘agente, può legittimare questi a richiederVi il compenso per la mediazione svolta. Non è detto però che sia un suo diritto!
Esistono infatti casi particolari, in cui, per le specifiche circostanze, contestare la richiesta dell‘agente può essere più che legittimo: in questo caso, ricevuta la fattura o la richiesta di provvigione, fatevi assistere da un legale o da un‘associazione di consumatori.
Per coloro che vendono casa, attenzione a conferire mandati a più agenzie: concluso l‘affare, anche senza l‘intervento di una o entrambe le agenzie, queste potrebbero rivendicare entrambe il loro diritto alla provvigione. Non è detto che entrambe siano legittimate a farlo; contestate anche qui le singole circostanze e state attenti in quale modo conferite il mandato a vendere.


Sarebbe bello se presso le camere di commercio vi fossero commissioni sanzionatrici con provvedimenti interdittivi per gli agenti immobiliari
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