![]() |
| Home | | | Notizie | | | Mercati | | | ETF | | | CFD | | | Forex | | | Forum | | | Quotazioni | | | Servizi | | | Approfondimenti | | | Education | | | Meteo |
|
|
|
|||||||
| Registrazione | Blog | FAQ | Gruppo sociale | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
![]() |
|
|
Strumenti discussione | Valuta discussione | Modalità visualizzazione |
|
|
#1 (permalink) |
|
Gennarino Fan's Club
Data registrazione: Mar 2000
Messaggi: 46,666
Popolarità: 42949685 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giustizia UE per risparmiatori: contraria a quella nazionale
Una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, pronunciata il 10 giugno per la causa C-168/02, in seguito ad un ricorso della Cassazione austriaca, lascia quantomeno perplessi sulla facilitazione degli scambi all'interno dell'Unione.
Vediamo i fatti. Un risparmiatore austriaco si è sentito truffato da alcuni promotori tedeschi che gli avevano venduto azioni altamente speculative sulla Borsa di Londra senza avvertirlo dei rischi. Ed ha presentato denuncia ad un tribunale del suo Paese che, però, si era dichiarato incompetente. La Cassazione austriaca ha successivamente posto il quesito della competenza territoriale alla Corte di Giustizia. Che ha ricordato, in base al Regolamento Comunitario 44/2001 del 22/12/2000, che vale il luogo in cui il danno si è materializzato, oppure la sede del consulente. Nello specifico, entrambi questi luoghi sono in Germania, dove il risparmiatore presunto truffato può presentare denuncia. Quindi non conta il luogo in cui il patrimonio è stato danneggiato, nello specifico l'Austria. In periodo di pieno euro e di stimoli quotidiani a considerare l'Unione come la nostra nuova patria, non è male scoprire queste norme smaccatamente contro i risparmiatori. Che nel territorio dell'Unione si vedono negati e capovolti i diritti che hanno nel loro specifico Paese: in Italia se faccio causa ad un promotore di Milano ed io abito a Ragusa, posso presentare denuncia al tribunale di Ragusa, sia penale che civile. Certamente Ragusa e Milano rispondono allo stesso codice civile e penale, mentre così non è, per esempio, tra Milano e Frankfurter. Ma è proprio qui il problema: se il consumatore è soggetto primario, perché diventa secondario in tema di uso della giustizia? Dopo i benefici dell'euro che tutti dobbiamo ancora capire quando arriveranno, nell'Unione quanti casi come questo del Regolamento 44/2001 ci sono? Chissà se qualcuno dei candidati al Parlamento Europeo, in questi giorni di campagna elettorale, oltre a parlare dei problemi italiani in e per l'Italia, si è posto una questione come quella che stiamo evidenziando. Se c'è stato, noi non l'abbiamo visto o sentito. E non stiamo parlando di cose marginali, perché se il diritto alla difesa o all'accusa deve essere così costretto, quale risparmiatore o consumatore sarà invogliato verso l'acquisto di prodotti (finanziari o meno) in altri Paesi comunitari? Nessuno, perché se qualcosa non funziona, chi se la sentirà di andare a fare causa in un altro Paese di cui non si conosce la procedura, magari la lingua e non si ha alcun contatto perché si è, per esempio, acquistato via Internet? Per grossi importi in gioco forse ne vale la pena, ma per il risparmiatore/consumatore tradizionale non c'è alternativa a tenersi la disfunzione o la truffa. Se poi pensiamo ai prodotti finanziari e ai costi altissimi che la gestione degli stessi hanno in Italia da parte degli intermediari, la voglia di cercarli al di là dei confini nazionali per non spendere tanto, grazie a queste norme, viene decisamente meno. |
|
|
|
|
|
#2 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Sep 2000
Messaggi: 3,956
Popolarità: 31326199 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
--------------------------------------------------------------------------------
1: - Lingua originale: il francese. -------------------------------------------------------------------------------- 2: - GU L 1972, L 299, pag. 32, come modificata dalle convenzioni 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e testo modificato, pag. 77); 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1); 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 258, pag. 1), e 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). Una versione consolidata di detta Convenzione, come modificata dalle quattro convenzioni di adesione citate, è pubblicata in GU 1998, C 27, pag. 1 (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). -------------------------------------------------------------------------------- 3: - Sentenza 30 novembre 1976, causa 21/76, detta «Mines de potasse d'Alsace» (Racc. pag. 1735, punti 24 e 25). -------------------------------------------------------------------------------- 4: - Tale elemento è stato confermato all'udienza dinanzi alla Corte. Infatti sembra che solo il sig. Kronhofer e la Protectas fossero collegati da rapporti contrattuali. L'interessato ha precisato di non avere convenuto in giudizio la Protectas per metterne in discussione la responsabilità contrattuale (in relazione ad un eventuale obbligo di informazione o di consulenza), in quanto sarebbe fallita. -------------------------------------------------------------------------------- 5: - Il giudice del rinvio si richiama alle sentenze 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba (Racc. pag. I-49); 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e a. (Racc. pag. I-415), e 19 settembre 1995, causa C-364/93, Marinari (Racc. pag. I-2719). -------------------------------------------------------------------------------- 6: - A tale proposito, la situazione della controversia principale è più semplice di quella esaminata dalla Corte nella sentenza 27 settembre 1998, causa 189/97, Kalfelis (Racc. pag. 5565), in cui si trattava di una domanda di risarcimento riguardante sia la «materia contrattuale» che la «materia [dei] delitti o quasi-delitti». In detta causa, la Corte ha dichiarato che il giudice competente, a norma dell'art. 5, punto 3, a conoscere del punto di una domanda basato su atti o fatti illeciti non è competente a conoscere degli altri punti della stessa domanda che si basano su atti o fatti diversi dall'illecito. -------------------------------------------------------------------------------- 7: - Punto 16. -------------------------------------------------------------------------------- 8: - Per quanto riguarda il regime previsto per il consumatore, v. in particolare sentenza 11 luglio 2002, causa C-96/00, Gabriel (Racc. pag. I-6367, punto 39). -------------------------------------------------------------------------------- 9: - V., in tal senso, in particolare, sentenze Dumez France e Tracoba (punto 19) e Marinari (punto 13), citate, nonché 27 ottobre 1998, causa C-51/97, Réunion européenne e a. (Racc. pag. I-6511, punto 29). -------------------------------------------------------------------------------- 10: - V., in tal senso, sentenza Kalfelis, cit. (punto 19). -------------------------------------------------------------------------------- 11: - V., in tal senso, sentenze Marinari (punto 13) e Réunion européenne e a. (punto 29), cit. -------------------------------------------------------------------------------- 12: - V. sentenze Dumez France e Tracoba, cit. (punto 17). V. inoltre sentenze Mines de potasse d'Alsace (punti 10 e 11); Schevill e a. (punto 19); Marinari (punto 10), e Réunion européenne e a. (punto 27), cit. -------------------------------------------------------------------------------- 13: - Detta causa verteva su un caso di inquinamento transfrontaliero dovuto allo scarico di rifiuti salini nelle acque del Reno, che aveva causato danni ad un orticoltore domiciliato nei Paesi Bassi. -------------------------------------------------------------------------------- 14: - Ibidem (punto 16). -------------------------------------------------------------------------------- 15: - Ibidem (punto 17, interpretato alla luce del punto 15). -------------------------------------------------------------------------------- 16: - Ibidem (punto 19). -------------------------------------------------------------------------------- 17: - Punto 14 (ripreso dalla sentenza Réunion européenne e a., cit., punto 30). -------------------------------------------------------------------------------- 18: - Ibidem (punto 15). -------------------------------------------------------------------------------- 19: - Paragrafi 26 e 27. -------------------------------------------------------------------------------- 20: - Precitata sentenza Dumez France e Tracoba (punto 20). -------------------------------------------------------------------------------- 21: - Ibidem (punto 22). -------------------------------------------------------------------------------- 22: - V., in tal senso, sentenze 4 marzo 1982, causa 38/81, Effer (Racc. pag. 825, punto 6); 15 gennaio 1985, causa 241/83, Rösler (Racc. pag. 99, punto 23); 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte (Racc. pag. I-3967, punti 18 e 19); 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC (Racc. pag. I-4075, punto 11); Marinari, cit. (punto 19); 3 luglio 1997, causa C-269/95, Benincasa (Racc. pag. I-3767, punto 29), e Réunion européenne e a., cit. (punti 34 e 36). -------------------------------------------------------------------------------- 23: - V., in tal senso, sentenze Dumez France e Tracoba (punto 19) e Réunion européenne e a. (punto 34), cit. |
|
|
|
![]() |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | Valuta questa discussione |
|
|
| Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ||
| © 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. | ||