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#1 (permalink) |
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Member
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Lavoro interinale e dimissioni
Ciao a tutti,
ho un amico che lavora presso una societa'. L'assunzione e' stata fatta tramite un'agenzia interinale. Il primo contratto era di un mese, ed e' stato sempre prorogato. L'ultimo rinnovo scade il 7 giugno. Il 3 di giugno deve assolutamente lasciare l'Italia, per un periodo di tempo. Io sapevo che nei contratti interinali non c'era l'obbligo di preavviso ma, leggendo il contratto che ha firmato, c'e' scritto che deve avvisare 15 giorni prima, pena l'eventuale risarcimento danni. Ha appena parlato con l'agenzia, e gli hanno detto che deve mandare la lettera di dimissioni, indicando quando vuole dare le dimissioni, e quando sara' l'ultimo giorno di lavoro. E' corretto quello che ha detto la tipa dell'agenzia, o vale quello che e' scritto nel contratto? Ovviamente immagino che non verra' pagato per i giorni rimanenti, ma questo non importa. Volevo solo sapere se, e soprattutto che tipo di risarcimento potrebbero chiedere. In fin dei conti, andrebbe via solo una settimana prima della scadenza naturale del contratto. Riuscite ad aiutarmi? Se avete bisogno di ulteriori info, sono a disposizione. Grazie mille. Fabio |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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allora
regola generale: agenzia interinale che fa un contratto a tempo determinato, non ammette dimissioni, salvo giusta causa (in questo caso il trasferimento ,se ce ne sono i motivi ma bisognerebbe valutarli) potrebbe legittimare la risoluzione del rapporto. Da contratto, può essere previsto un termine: in questo caso va osservato. Quindi vale quanto riportato su contratto. Volendo pertanto, l'agenzia interinale potrebbe richiedere la penale
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#4 (permalink) |
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Member
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Ciao redon,
grazie mille per la risposta. Io ho avuto diverse esperienze di lavoro interinale, e mi hanno sempre detto che avrei potuto lasciare in qualsiasi momento, ovviamente avvisando con un minimo di anticipo. La legge che regola il lavoro temporaneo non dovrebbe valere per tutte? E il contratto che il mio amico ha firmato, puo' derogare alle imposizioni di legge? Un'eventuale penale, come potrebbe essere calcolata? Grazie ancora. Fabio |
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#6 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si applica
come prevede la disciplina del contratto collettivo dei lavoratori interinali prevista dagli artt. 2118 e 2119 del codice civile: ne consegue che in ipotesi di lavoro a tempo determinato:
1 le dimissioni non sono ammesse, se non per giusta causa b) Recesso ex articolo 2119 c.c. Ai sensi dell’articolo 2119 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). La comunicazione deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi. A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo : - la recidiva nella non osservanza dell’obbligo di cui al quarto capoverso dell’articolo 31; - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra i dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale ; - l’insubordinazione verso i superiori, o verso il personale dell’Impresa Utilizzatrice incaricata del coordinamento, accompagnata da comportamento oltraggioso; - l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro ; - l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi ; - il danneggiamento volontario di beni dell’Impresa Fornitrice/Utilizzatrice o di terzi ; - l’esecuzione di lavoro nell’Impresa per conto proprio o di terzi senza il permesso del soggetto referente dell’impresa utilizzatrice. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l’indennità di cui al successivo articolo 33. 2 iil prevedere comunque le dimissioni anche dove non sussista una giusta causa ma purchè si rispetti un preavviso nel rapporto a tempo determinato depone a beneficio del lavoratore che altrimenti salvo giusta causa non potrebbe recedere.Magari in questo caso, può sussitere giusta causa (non so perchè vada all'estero) |
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