![]() |
| Home | | | Notizie | | | Mercati | | | ETF | | | CFD | | | Forex | | | Forum | | | Quotazioni | | | Servizi | | | Approfondimenti | | | Education | | | Meteo |
|
|
|
|
#1 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: May 2002
Messaggi: 72
Popolarità: 1266504 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tasso Alcolico
Ho saputo che se ti fermano per un controllo e ti fanno l'etilometro e se superi il famoso 0.5 oltre ai preziosi punti devi fare delle visite, pagare un avvocato e chissa che altro...
Ma se ci rifiutiamo di farci "visitare" dalle forze dell'ordine per strada, cosa può succedere? Grezie mille DMC |
|
|
|
|
|
#2 (permalink) | |
|
PREMIER di FOL ⎝⏠⏝⏠⎠
|
Re: Tasso Alcolico
Citazione:
|
|
|
|
|
|
|
#3 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jun 2000
Messaggi: 647
Popolarità: 479188 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Io come alternativa sono diventando maestro di Ashtanga Vinyasa Yoga.
Ho imparato la posizione Huttita Hasta Padangustasana, che consiste nel rimanere in equilibrio su di un piede portando l'altro ginocchio con gamba stesa al'altezza del volto. La strategia (ancora non testata) consiste nell'appellarsi alla libertà di religione (tanto non lo sanno che lo Yoga non è una religione), mascherare la presenza di un tasso alcolico nel sangue pari al 95% facendo una dimostrazione pratica della posizione di cui sopra sulla striscia continua, con giubbottino cartaringrangente ovviamente. |
|
|
|
|
|
#4 (permalink) |
|
Tutto non è che fumo
Data registrazione: Sep 2003
Messaggi: 7,756
Popolarità: 42949681 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guida in stato di ebbrezza
Il nuovo Codice della strada all'art.186 comma 1 dichiara "E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche". Le sanzioni previste : arresto fino ad un mese (se non costituisce un reato più grave); ammenda Euro 258 a Euro 1.032 (l'ammenda non è l'importo del Verbale ma è ciò che stabilisce il Giudice del Tribunale); sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, o da un mese a sei mesi se nel corso di un anno compie tale infrazione più volte” . Ritiro immediato della patente di guida; decurtazione di 10 punti patente (il doppio per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni dal 01.10.03); in caso sia alla guida di autobus o di un veicolo di massa superiore a t.3,5 vi è la revoca della patente di guida. Il veicolo, se non può essere guidato da una persona idonea dovrà essere ricoverato a mezzo di traino, o presso un luogo indicato dal conducente o in una autorimessa vicina affidandolo al proprietario o gestore di essa. Lo stato di ebbrezza si può accertare in diversi modi: a mezzo di etilometro oppure con i sintomi specifici di tale stato ad esempio difficoltà di linguaggio, andatura barcollante, lentezza e pesantezza dei movimenti, alito emanante sentore di alcool. L'etilometro effettua tale accertamento mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata. Qualora la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro, il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. Tale valore dovrà risultare da almeno due misurazioni indipendenti a distanza di cinque minuti una dall’altra la cui stampa fornirà la prova documentale. Se non è possibile effettuare l'accertamento strumentale né sul posto né accompagnando il conducente presso il Comando è sufficiente una descrizione accurata dei sintomi specifici. Per sottoporre a tali controlli l'accertatore deve avere chiari sospetti, che dovrà descrivere, dello stato di ebbrezza e deve effettuare tale controllo nel pieno rispetto della riservatezza personale. In caso di incidente stradale, per i conducenti sottoposti a cure mediche provvederà la struttura sanitaria su richiesta della Forza di Polizia alla quale verrà consegnato l'esito insieme al referto. Il rifiuto è un'ammissione di colpa. Chi si rifiuta soggiace alle stesse sanzioni previste per chi ha avuto esito positivo (oltre 0,5 grammi per litro) ivi compresa la notizia di reato a suo carico. In caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento il conducente è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda da Euro 258 a Euro 1.032; In ogni caso viene redatta, come previsto dall’art. 347 del codice di procedura penale, notizia di reato con descritte le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. Viene sospesa la patente di guida con ritiro immediato. Il veicolo, in caso di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, quando non possa esser guidato da altra persona idonea, può esser fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o alla più vicina autorimessa. Il Prefetto sospende la patente una volta ricevuti gli atti dall'organo accertatore della violazione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno successivo al ritiro della patente (qualora la stessa sia immediatamente ritirata dall'organo accertatore) o dal giorno successivo alla notifica del decreto prefettizio di sospensione; in quest'ultimo caso il trasgressore dovrà consegnare la patente di guida all'organo che notifica il provvedimento di sospensione. La durata del periodo di sospensione può variare da 15 giorni a 3 mesi ( da 1 a 6 mesi nel caso di più violazioni nel corso dell'anno); nella determinazione si tiene conto delle conseguenze della guida in stato di ebbrezza. La restituzione verrà effettuata di regola tramite gli organi di Polizia del luogo di residenza. Previo accordo con la Prefettura, la restituzione potrà avvenire nel luogo ove il trasgressore ha eletto domicilio o presso la Prefettura stessa. Avverso il decreto di sospensione della patente il trasgressore potrà proporre ricorso entro 30 giorni dalla data della notifica innanzi al Tribunale del luogo della commessa violazione. Con l'ordinanza di sospensione del titolo di guida, il Prefetto dispone che il conducente si sottoponga a visita medica che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. lnfatti, al conducente nei confronti del quale sia accertato il reato di guida in stato di ebbrezza, prima di riavere la patente sospesa, deve in ogni caso sottoporsi ad un esame specialistico, presso la Commissione medica locale, per verificare che non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcol. In parole povere...la cosi detta prova del "palloncino" nulla ha a che vedere con questo oggetto, correttamente lo strumento che si usa per verificare l'eventuale stato di ebbrezza si chiama etilometro entro il quale soffia, a mezzo di un tubicino, chi deve sottoporsi a tale controllo. Lo strumento quindi stampa il risultato il quale, insieme alla seconda prova che viene svolta cinque minuti dopo, sono la "prova" dello stato di ebbrezza. Perché è necessaria la "prova" come se fosse un assassino? Perché a suo carico ci sarà una "denuncia" all'Autorità Giudiziaria, di fatto quindi un procedimento penale a suo carico. Nell'immediatezza al conducente viene ritirata la patente di guida, per riaverla, dopo essersi sottoposto ad esami specifici. Fonte: Vigile Amico (dove si possono trovare anche delle sentenze) |
|
|
|
![]() |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | Valuta questa discussione |
|
|
| Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ||
| © 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. | ||