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#21 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Feb 2004
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Re: altro caso di scuola: e sono in finale :)
Citazione:
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#22 (permalink) | |
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CON MAURIZIO!
Data registrazione: Apr 2000
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Re: Re: altro caso di scuola: e sono in finale :)
Citazione:
Successivamente, prima della consegna, si presentada Tizio Mevio, alto funzionario di Alfa che ha tra i suoi compiti quello di visitare periodicamente i clienti per mantenere buoni e stabili rapporti commericali con questi ultimi. Tizio si accorda con Mevio al fine di sostituire il macchinario da € 200.000 con uno più piccolo di valore di € 100.000. Tizio e Mevio, a nome e per conto della Società ALFA, firmano la modifica del contratto. La società ALFA , saputo l'episodio, si oppone sostenendo che Mevio non aveva i poteri di spendere il nome della società. come difenderesti la società ALFA? ciao
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#24 (permalink) |
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CON MAURIZIO!
Data registrazione: Apr 2000
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vi risparmio le note :)
In fatto
Tizio acquista dalla Società ALFA un macchinario del valore di € 200.000 trattando direttamente con Sempronio, uno degli amministratori. Successivamente, prima della consegna, si presenta da Tizio Mevio, alto funzionario di Alfa che ha tra i suoi compiti quello di visitare periodicamente i clienti per mantenere buoni e stabili rapporti commerciali con questi ultimi. Tizio si accorda con Mevio al fine di sostituire il macchinario da € 200.000 con uno più piccolo di valore di € 100.000. Tizio e Mevio, a nome e per conto della Società ALFA, firmano la modifica del contratto. La società ALFA , saputo l'episodio, si oppone sostenendo che Mevio non aveva i poteri di spendere il nome della società. In diritto La pretesa dell’attore appare infondata in fatto e in diritto per le seguenti ragioni. La materia, di cui si contende, è disciplinata dalle norme sulla rappresentanza ( artt.. 1387 ss.) sul contratto in generale, sulla buona fede in generale, nonché sulla rappresentanza societaria ( artt. 2203 ss.), e art. 106 c.p.c. , 214 c.p.c. Dalle evidenze dei fatti, emerge chiaramente non invocabilità della tutela dell’affidamento incolpevole a seguito di apparenza di rappresentanza, come, invece, è da richiesta della parte attrice. Urge , infatti, preliminarmente, delineare brevemente quali siano i requisiti che, a fronte, comunque, di una giurisprudenza non sempre omogenea e concorde nelle valutazioni, siano richiesti al fine di poter invocare la tutela dell’affidamento da parte del terzo che abbia contrattato con chi fosse sprovvisto di poteri di rappresentanza. Con giurisprudenza e dottrina, sono stati indicati in tre i punti essenziali al fine della configurabilità della tutela invocata: 1) la presenza di una situazione oggettiva di apparenza, a seguito di comportamenti e/o situazioni ambientali , o, in generale, la presenza di un fattore generante “apparenza” di poteri; intendendo ,così, la presenza di elementi obiettivi idonei a giustificare, in relazione agli atti negoziali posti in essere, la ragionevole opinione che i poteri rappresentativi sussistessero 2) l’imputabilità dell’apparenza al falso rappresentato , il quale, mediante il proprio colposo comportamento, abbia ingenerato nei terzi una figurazione di presenza dei suddetti poteri 3) la necessità che si sia verificato un affidamento, di contro, incolpevole del terzo nel figurarsi una siffatta situazione In fatto e in diritto, si può ben argomentare come non solo sia venuto meno nel caso de quo uno di questi elementi costitutivi della fattispecie, ma ,addirittura, si può addivenire alla esclusione punto per punto di tutti gli elementi costitutivi medesimi. 1) Partendo, infatti, dal primo punto, occorre chiarire quale sia la qualificazione del ruolo di Mevio. Orbene, emerge dai fatti in maniera chiara come egli, pur essendo inserito stabilmente all’interno della struttura organizzativa della società Alfa, non rivesta, comunque, un ruolo amministrativo né, quindi, svolga attività che si concretizzi in potere di rappresentanza verso i terzi, se non nei limiti dell’incarico conferitogli, e nulla più. Egli è , infatti, figura dirigenziale, certo, ma non di grado ,per quanto alto, tale da fare risultare la sua qualifica assimilabile a quella di Direttore Generale. Emerge, infatti, sempre dai fatti acclarati, che Mevio sia un direttore preposto alla gestione di buoni e stabili rapporti coi clienti, già di per sé qualificazione preclusiva della fase di ricerca o procacciamento di clienti nuovi, o ,ancor meglio, di contratti nuovi. Una figura che potrebbe essere assimilabile a quella del direttore commerciale, e tale egli non è, se proprio si volesse accreditare la massima portata ai poteri di Mevio, ma nulla più. Volendo anche aderire a questa generosa qualificazione di Mevio, come DIRETTORE COMMERCIALE ( o Direttore Marketing), a lui spetterebbe una completa responsabilità di "line", avendo sotto il proprio controllo anche l'organizzazione di vendita certo, ma nel senso di “gestione delle modalità di vendita” e non la contrattazione e/o modifica di rapporti già perfezionati. Come più volte uniformemente richiamato dalla Suprema Corte, la qualifica delle funzioni di un direttore o ,in generale, di un alto funzionario, va riscontrata dai fatti e dai comportamenti da questi posti in essere. Orbene, Mevio, da sempre, ha un ruolo di contatto con la clientela, al fine, come detto sopra, di mantenere i rapporti con la clientela nel migliore dei modi possibili, per poi portare le varie esigenze, riscontrate presso la clientela, all’attenzione dell’amministrazione. Un ruolo fondamentale nella dinamica dei traffici moderni, per il mantenimento di una quota di mercato della Società Alfa e per avere una sensibilità delle esigenze quali solo uno specifico ruolo a ciò addetto può fare. Tale competenza di Mevio si inserisce in una qualifica del medesimo, certamente, molto più articolata ma pur sempre “interna” alla società, senza che il suo ruolo sia apprezzabile dall’esterno e, quindi, dai terzi, come ruolo di rappresentanza o nemmeno tale da insinuare il dubbio di considerarlo alla stregua di Direttore Generale . Valga come premessa ulteriore, che poi verrà sviluppata successivamente, che l’opera di Mevio è opera che si estrinseca per lo più e palesemente come “contatto” a posteriori con clienti già fidelizzati o che, tendenzialmente, sono fidelizzabili. Non risulta alla società Alfa, se non venga diversamente provato dalla parte attrice, e non se ne vede modo, che Mevio abbia mai qualificato, precedentemente al caso di cui si discute, il suo comportamento come comportamento di persona dotata di poteri di rappresentanza. Ne consegue che Mevio non ha mai posto in essere situazioni precedenti alle attuali tali per cui la società abbia dovuto intervenire o a ratificare o a dichiarare come non efficace nei suoi confronti l’opera del medesimo. Per qualità di ruolo, seppur di alto funzionario, per i precedenti e per la natura stessa dell’organizzazione societaria e disciplina legale nonché statutaria, consegue che apparenza di poteri di rappresentanza in capo a Mevio non è ravvisabile. E proprio rimanendo sul primo elemento costitutivo della fattispecie, e gettando ponte per la trattazione del secondo elemento, ebbene, viene di solito considerata ipotesi paradigmatica di comportamento idoneo a creare una situazione di apparenza la tolleranza dell'apparente rappresentato, il quale, sebbene sia consapevole che un altro sta agendo in una pluralità di casi come suo rappresentante senza averne i poteri, non reagisce, ma, piuttosto, ne sopporta le conseguenze avvalendosi dei negozi conclusi in suo nome In ogni caso, e per riprendere consolidata dottrina, la tolleranza non è sufficiente di per sé ad integrare un conferimento tacito del potere rappresentativo sia perché essa subentra a fronte di un'attività negoziale già iniziata sia perché il mero silenzio non costituisce un comportamento significativo di una volontà negoziale. Occorre un quid pluris che legittimi sul piano oggettivo l'imputazione del rapporto ad un soggetto che ne è estraneo. Ma ,come insistentemente ribadito finora, parlare di tolleranza, per unicità della specie de quo dato che la parte attrice non ha prova di precedenti casi, è improprio e non giustificato, e comunque, per quanto or ora detto, insufficiente ai fini del punto in questione. 2) Laddove non si considerasse esaustivo il punto testé discusso, non è ravvisabile , ai fini dell’esaurimento dei requisiti di fattispecie de quo, nemmeno il secondo requisito, sopra elencato, ovvero l’imputabilità dell’apparenza a un comportamento colposo del dominus o rappresentato apparente. Le qualificazioni del comportamento del Dominus sono ,in giurisprudenza, le più varie e ,spesso, anche molto differenti. Dal “malizioso e negligente” comportamento ( cass. 3671/68) del rappresentato verso il terzo il quale è così ragionevolmente indotto a credere che sia vera una determinata situazione, e cioè che egli abbia effettivamente conferito ad altri, e nel caso de quo, a Mevio, il potere di rappresentarlo, ebbene, da tale qualifica si passa, dall’altra parte, all’imputazione oggettiva. Una giurisprudenza spesso ondivaga che, tuttavia, in questi estremi colloca un criterio di imputabilità di cui è necessario trattare. Se e’ vero che la giurisprudenza spesso , laddove il dominus apparente sia imprenditore e vi sia un’organizzazione, quindi, articolata d’impresa, ricorre alla apparenza “pura”, facendo così carico all’imprenditore di una sorta di responsabilità per i rischi che ineriscono ( in senso molto lato) alla propria organizzazione, ebbene, è altrettanto vero che la giurisprudenza, in non pochi o irrilevanti casi, ha proposto chiavi interpretative opposte. Presupposti , infatti, non di poco pregio, sono le circostanze, al fine di fondare una responsabilità da apparenza pura, di quegli elementi ambientali tali da indurre il terzo ad una figurazione di fatti non reali ma tutt’altro che illogici. Ad esempio, ed è spesso il caso, tale situazione ambientale è riscontrabile laddove il terzo si sia recato di persona presso la sede dell’impresa del dominus apparente, e abbia li’ contrattato con figura non dotata di poteri. La situazione ambientale e lo svolgimento dei fatti dinanzi a una figura riconosciuta dal terzo senza irragionevolezza come dotato di tali poteri, giustifica la scelta della giurisprudenza. Ma proprio in forza di ciò, nel caso di specie, Tizio non si è recato presso la sede dell’impresa e non ha contrattato con figura indicata da altri soggetti dell’impresa come figura dotata di poteri rappresentativi in ordine all’oggetto del negozio. Né altra circostanza ambientale, rilevabile invece in una sede d’impresa, può essere invocata da Tizio. Difetta quindi in capo a Tizio la legittima presunzione di potere rappresentativo al fine dell’oggetto del negozio posto in essere, come condizionamento ambientale indotto, direttamente o indirettamente per mezzo di dipendenti del medesimo, dal Dominus ( Società Alfa). Proprio in forza di ciò, consegue che non si può nemmeno parlare, preme sottolinearlo anche qua, di tolleranza da parte del dominus apparente, il quale, salvo prova contraria spettante alla parte attrice, non poteva sapere o figurarsi il comportamento di Mevio tenuto fuori sede. Non può nemmeno essere addotta come giustificazione dell’affidamento incolpevole di Tizio imputabile alla parte convenuta, il fatto di eventuali rapporti precedenti intercorsi tra lui e la società , o tra lui e Mevio o tra la Società in generale e altri soggetti terzi, dal momento che non emerge dai fatti né è sollevabile dalla parte attrice il verificarsi di precedenti. La Società, nella persona dotata del potere di rappresentanza, ha firmato il contratto che, per parte nostra, è unico e riconosciuto come tale, cioè appunto il contratto sottoscritto da Tizio e da Sempronio. Tale situazione è presunzione, se non prova, che la società, laddove avesse voluto ridiscutere il contratto già valido e completo, per qualsiasi ragione, avrebbe fatto intervenire la persona di Sempronio o equipollente, a fronte del lavoro di contrattazione già svolto, nonché della conoscenza di certo specifica e migliore di quella di Mevio. La Società, operando in maniera corretta non solo secondo il suo stile ma secondo , soprattutto, le norme del caso, ha fatto intervenire Sempronio in ogni fase contrattuale, e, proprio perché, e non vi era ragione per il contrario, il contratto primo è stato ritenuto sufficiente ai fini perseguiti dalla società, l’opera di Mevio, di ridiscussione, oltre che inutile doveva sembrare palesemente non legittima. Non si può dolere per alcun motivo dell’atteggiamento posto in essere dalla Società, dal momento che nessuna apparenza è stata da essa posta in essere, e ,semmai conosciuta, sarebbe mai stata tollerata, per evidente contrasto di interessi. 3) Discussi i due punti precedenti, rimane da trattare dell’ultimo, pur sempre intimamente connesso a quanto sopra esposto, e cioè della presenza o meno di un affidamento incolpevole del terzo. Giurisprudenza acclarata, ma , preliminarmente, anche le stesse norme codicistiche in riferimento al contratto e alla sua formazione nonché alla esecuzione delle obbligazioni di cui esso è fonte, pongono come chiave di volta la BUONA FEDE del terzo che voglia far valere la rilevanza dell’apparenza. Come dalla sentenza Cass 24 febbraio 1986, n. 1125 ,si ritiene di dover ravvisare un atteggiamento colposo di Tizio, atteggiamento che impedisce, in quanto tale, di invocare l’apparenza del diritto “ogni qualvolta il terzo, non attenendosi ai dettami di legge od a quelli della normale diligenza, trascuri di accertarsi della realtà facilmente controllabile, e si fidi, invece, della MERA APPARENZA, incorrendo in un ERRORE INESCUSABILE”. Orbene, Tizio versa proprio in tale frangente, laddove ometta di verificare (e ne è sua facoltà certo, non suo dovere, ma con tutte le conseguenze che da ciò discendono per sua imprudenza o malizia o non esercizio di suddetta facoltà) la pubblicità legale afferente alla Società ALFA, al fine di avere precisa visione di chi abbia e chi non abbia potere di rappresentare la Società medesima. Come appena detto, se è vero che l’omissione di controllo dell’effettiva presenza in capo a Mevio dei relativi poteri di rappresentanza non rende di per sé inescusabile l’errore di Tizio, è , però , pur vero che tale affermazione ha un senso fino a che non ci si pari dinanzi ad una situazione dubbia e non chiara, quale quella de quo. E la SC (Cass 24 novembre 1971, n 3422) fissa precisamente tale situazione: “ il non aver fatto uso della facoltà di controllare se colui che si qualifica procuratore sia tale, non è sufficiente per costituire in colpa il terzo; ma tale comportamento omissivo DIVENTA COLPOSO quando esiste la possibilità di controllare, attraverso i mezzi di pubblicità previsti dalla legge, i reali poteri del sedicente rappresentante, anziché affidarsi alla MERA APPARENZA” La buona fede di Tizio, laddove, anche egli sia imprenditore, è ulteriormente minata, per il fatto che gli è certo palese di essere dinanzi a figura, qual è Mevio, di funzionario che si occupa della clientela e che certo non ha potere di rappresentanza. Riprendendo quanto detto all’inizio, l’abituale destinazione di Mevio a trattenere rapporti con la clientela NON PUO’ INGENERARE IN PERSONA ( soprattutto laddove Tizio sia imprenditore!) DI MEDIA DILIGENZA CHE TALE DESTINAZIONE IMPLICHI IL POTERE DI CONCLUDERE CONTRATTI DAL MOMENTO CHE TALE POTERE E’ LOGICAMENTE E TEMPORALMENTE PRECEDENTE ALL’INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI CLIENTELA. Non solo, ma è specificatamente rilevante ai sensi del 116 c.p.c. che nella conclusione del primo contratto Tizio abbia contratto con l’amministratore della Società Sempronio ( sempre nel senso della non addebitabilità alla Società del presunto errore di Tizio sulla rappresentatività di Mevio).La buona fede di Tizio è minata, cioè, dal fatto che risulta alquanto “strano” che in presenza di persona evidentemente dotata di rappresentanza, quale Sempronio, egli abbia contratto per un macchinario diverso con persona diversa e non certo qualificata come Sempronio. E se non è proprio dolo da parte di Tizio, in seguito ad un tentativo di assecondare un suo non legittimo, in tal guisa, desiderio di cambiare macchinario per uno meno caro, non può che apparire non incolpevole tale comportamento, certo non ispirato a buona fede, insomma. Solo uno è il contratto valido ed efficace tra Tizio e la società Alfa, quello sottoscritto da Sempronio, e non è certo efficace ( né è volontà della Società Alfa di ratificarlo) quello sottoscritto da Tizio, versante in errore non scusabile, e Mevio, falsus procurator . In più, ma ad abundantiam dopo l’argomentazione sinora addotta, riteniamo che qualche rilievo potrebbe esser mosso anche circa l’idea stessa di Tizio come parte “terza”. Se ciò è vero ed inconfutabile in sede di primo contratto ( unico efficace per la Società Alfa), qualche dubbio potrebbe sorgere nel secondo contratto, dove la “terzietà” di Tizio è certo dai contorni più sfumati. Il suo interesse ad ottenere, magari forzando Mevio, una ridiscussione del contratto ( che certo non era interesse per la Società nostra assistita ridiscutere, come finora ripetuto ) è elemento che deve far valutare il suo incolpevole affidamento in maniera molto più rigorosa e stretta. Preme poi, a conclusione, muovere in ogni caso censura al comportamento di Mevio il quale, anche se in una situazione di non presenza di elementi obiettivi di apparenza tali da giustificare l’affidamento di Tizio, ha, con scienza e piano comune a Tizio oppure no, poco a noi rileva il fatto, comunque posto in essere una situazione grave e pregiudizievole nei confronti della Società medesima, andando a millantare poteri non attribuitigli e ponendo in essere negozi mai a lui richiesti dalla Società Alfa. Tale atteggiamento, laddove si sposasse la nostra tesi, già solo in potenza ha generato pericolo in capo alla medesima Società, oltre che, laddove ci fosse solo colpa e non dolo di Tizo, anche nella persona di Tizio medesimo, per le ragioni che emergono evidenti dalla lettura della nostra memoria. Conclusioni Voglia l'OnJe Magistrato adito, per le ragioni fin qui esposte, pronunciarsi per la inesistenza di ogni responsabilità del convenuto, essendo pacifico agli atti che si sia in presenza di una situazione di cui, se Tizio può dolersi, certo non può farlo verso la Società Alfa, non essendo presenti i requisiti per la valida esistenza di una tutela d’affidamento di Tizio nei confronti della Società medesima. In più, con la presente, proponiamo domanda riconvenzionale nei confronti di Tizio al fine di ottenere dal medesimo , opportunamente costituito in mora, l’adempimento di quanto ex primo contratto tra il medesimo e la Società Alfa nella persona dell’ Ammin. Sempronio. In subordine, laddove On.le Magistrato ritenesse fondata la pretesa di Tizio, accertarsi grave violazione obblighi fedeltà e correttezza dipendente Mevio (2104 c.c.), dal momento che , pur sapendolo, ha agito come rappresentante senza poteri di procura e conseguentemente condannare Mevio a tenere indenne società da richieste di Tizio in quanto falsus procurator IN OGNI CASO accertarsi grave violazione obblighi fedeltà e correttezza dipendente Mevio (2104 c.c.), in quanto, pur sapendolo, ha agito come rappresentante senza poteri di procura. conseguente condanna per risarcimento del danno da procurato ritardo Mevio nella somma di Euro, corrispondente alle perdite dovute al ritardo nelle consegne con relative giacenze di magazzino e al mancato guadagno che si proveranno nel corso del processo o nella somma che verrà stabilità dal giudice. condanna alle spese secondo la soccombenza nei confronti di Tizio e Mevio in misura della rispettiva attribuzione giudiziale di responsabilità. |
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#28 (permalink) |
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Vittoria della Gara delle Moot Court
Scusate eh...ma volevo ringraziare qua per non fare il lecchino e ringraziare di persona, pero' devo ringraziare il Prof Ugo Mattei, Ordinario di diritto Civile qua a Torino, nonchè tutti gli assistenti come l' Avv. Rosboch, dott. Pes, dott Falletti , dott. Gallarati e lo ""spietato"" dott. Pugno, per l'occasione di vivere un'emozione forte cosi' in Aula d' Onore presso il Rettorato dell' Università di Torino, e di poter conosce dal vivo una persona come l' Avv. Boffa.
Grazie davvero il thread in link qua sotto ha la memoria che ho scritto e che ci ha permesso di vincere come gruppo un caso, direi, mica tanto facile. altro caso di scuola: e sono in finale :) i complimenti ricevuti sono stati meravigliosi e inaspettati. davvero...lsono FELICE nonostante tutti i problemi successi a me ,alla mia salute. OGGI SONO FELICE! |
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