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Vecchio 24-11-02, 21:02   #1 (permalink)
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spese legali

Vorrei se possibile un elenco dettagliato delle spese a cui vado incontro nell'azione legale che sto per intentare contro la banca,
sia in caso di vincita che di perdita.
quali sono le cifre massime che puo chiedermi l'avvocato, chiedo aiuto ai soliti voltaire e verm&solitaire
Grazie
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Vecchio 24-11-02, 22:39   #2 (permalink)
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Di ritorno solo ora, mi affretto a rispondere, purtroppo, con una risposta che sarà per te insoddisfacente, ma cercherò di essere chiaro:

a) il c.d. patto di quota lite è illegittimo in Italia (anche se spesso nella pratica si fa ricorso ad esso), ciò in forza dell'art. 2233 c.c., per cui non sarebbe ammissibile fissare come compenso lo stesso bene (o parte di esso) oggetto di controversia (o l'importo relativo al risarcimento del danno, anche se sulla interpretazione dell'art. 2233 c.c. vi sono diverse impostazioni), anche perchè il compenso deve essere comunque commisurato all'attività effettivamente prestata e l'obbligazione del professionista è di mezzi (fare tutto il possibile) e non di risultato;

b) per stabilire il quantum del compenso, devono essere applicate le tariffe forensi, che distinguono i diritti (varie voci, stabilite in misura fissa per scaglioni, cioè determinate in base al valore della controversia) ed onorario (varie voci, di numero minori rispetto ai diritti, ma per importi superiori, stabiliti in misura variabile tra un minimo ed un massimo in base sempre al valore della controversia).

Di conseguenza, un avvocato che stabilisse ex ante il prezzo da pagare per l'intera causa sarebbe del tutto inaffidabile ed inefficiente (non può misurare sin dall'inizio l'attivitàc he presterà e finirebbe anche per non dare il massimo professionalmente). Insomma, la regola n. 1 è quella di diffidare da chi ti dice per fare questa causa ci vuole in tutto Euro X.

c) diverso è fissare un acconto, peraltro previsto in via di principio dalla legge (art. 2234 c.c.).

d) scendere al di sotto delle tariffe è anche illegittimo (vedi codice deontologico), anche se il discorso è attualmente aperto in sede comunitaria (libertà di concorrenza).
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Vecchio 26-11-02, 21:24   #3 (permalink)
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Citazione:
Scritto da Verm & Solitair
Di ritorno solo ora, mi affretto a rispondere, purtroppo, con una risposta che sarà per te insoddisfacente, ma cercherò di essere chiaro:

a) il c.d. patto di quota lite è illegittimo in Italia (anche se spesso nella pratica si fa ricorso ad esso), ciò in forza dell'art. 2233 c.c., per cui non sarebbe ammissibile fissare come compenso lo stesso bene (o parte di esso) oggetto di controversia (o l'importo relativo al risarcimento del danno, anche se sulla interpretazione dell'art. 2233 c.c. vi sono diverse impostazioni), anche perchè il compenso deve essere comunque commisurato all'attività effettivamente prestata e l'obbligazione del professionista è di mezzi (fare tutto il possibile) e non di risultato;

b) per stabilire il quantum del compenso, devono essere applicate le tariffe forensi, che distinguono i diritti (varie voci, stabilite in misura fissa per scaglioni, cioè determinate in base al valore della controversia) ed onorario (varie voci, di numero minori rispetto ai diritti, ma per importi superiori, stabiliti in misura variabile tra un minimo ed un massimo in base sempre al valore della controversia).

Di conseguenza, un avvocato che stabilisse ex ante il prezzo da pagare per l'intera causa sarebbe del tutto inaffidabile ed inefficiente (non può misurare sin dall'inizio l'attivitàc he presterà e finirebbe anche per non dare il massimo professionalmente). Insomma, la regola n. 1 è quella di diffidare da chi ti dice per fare questa causa ci vuole in tutto Euro X.

c) diverso è fissare un acconto, peraltro previsto in via di principio dalla legge (art. 2234 c.c.).

d) scendere al di sotto delle tariffe è anche illegittimo (vedi codice deontologico), anche se il discorso è attualmente aperto in sede comunitaria (libertà di concorrenza).
grazie per la risposta verm, sempre disponibile e gentile come sempre.
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