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#1 (permalink) |
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Member
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Espropriazione di beni indivisi
Se ho una immobile in proprietà al 40%, ho dei problemi con le banche che mi hanno già notificato un decreto ingiuntivo, e probabilmente mi pignoreranno questo mio 40%, potrebbero vendere l'intero immobile? Mi preoccupa in quanto l'immobile è attualmente abitato da mio fratello che detiene il 16% di detto immobile.
Esiste quindi una seppur remota possibilità che venga venduto l'intero? Grazie ciao ciao |
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#2 (permalink) | |
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Asinus asinum fricat
Data registrazione: Mar 2006
Messaggi: 6,666
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#3 (permalink) | |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,885
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uno solo dei fratelli ha debiti e ha una quota di minoranza dell'immobile io in genere estremizzo per cercare di capire: mettiamo che il debitore abbia una quota dello 0,1% ... un millesimo secondo te il giudice deciderà che l'intero immobile deve essere venduto (se non si trova chi acquista quel millesimo al prezzo che vorrebbe il creditore) ![]() ![]()
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#4 (permalink) | |
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Asinus asinum fricat
Data registrazione: Mar 2006
Messaggi: 6,666
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Il fratello con il 16% acquisti il 40% dal fratello insolvente se non vuole venga venduto l'intero. ![]() ![]()
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#5 (permalink) |
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Member
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Trovato la risposta ...... sono un pò Marzullo .... SCUSATE ... devo eliminare il tutto?
L’Art 600 del codice di procedura civile recita: ”… Se la separzione non è possibile, puo’ ordinare la vendita della quota indivisa o disporre che si proceda alla divisione a noram del codice civile”. In virtu’ degli art. 720 c.c. e successivi e il giudice puo’ procedere come segue. Se il bene è indivisibile in natura, ipotesi nella prassi piu’ frequente specie in caso di fabbricati, il giudice della divisione, se nessuno dei comproprietari chiede l’assegnazione dell’intero previa corresponsione del valore di stima residuo ( totale – valore della sua quota; in questo caso il valore della quota non patisce abbattimento), dispone la vendita dell’intero bene. La vendita avverrà nelle modalità del giudizio esecutivo ( con o senza incanto) e potrà essere nominato un custode giudiziario del bene. Avvenuta la vendita lo stesso giudice della divisione ripartirà il ricavato, dedotte le spese di divisione, fra i vari comproprietari: la quota spettante al debitore esecutato transiterà immediatamente nel processo esecutivo, che riprenderà, e sarà poi oggetto dell’usuale riparto. L’ istanza di fissazione di udienza da parte del creditore procedente può essere avanzata contestualmente alla istanza di vendita, o comunque alla udienza di conferimento dell’incarico al CTU. In tal modo il GE potrà fissare la stessa udienza sia per decidere sulle modalità della vendita che per convocare i comproprietari. Alla udienza ex art. 569 cpc il GE disporrà sia della perizia che della convocazione dei comproprietari: potrà quindi decidere sulla separazione, o disporre la instaurazione della causa di divisione innanzi a se’ quale GI, fissare la udienza, acquisire al fascicolo della divisione la perizia espletata dal CTU ( a cui viene sempre dato l’incarico di verificare se il bene sia o meno divisibile e se sia fattibile un progetto di divisione in natura). Nell’ambito del giudizio di divisione in cui poi venga disposta la vendita del bene intero sarà nominato custode giudiziario, che dovrà provvedere ai medesimi adempimenti cui solitamente provvede in sede di vendita esecutiva, ivi compresa la liberazione del bene prima della udienza di vendita (anche ove occupato da uno solo dei comproprietari, che è senza titolo rispetto al resto del bene). |
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#7 (permalink) | |
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Asinus asinum fricat
Data registrazione: Mar 2006
Messaggi: 6,666
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#9 (permalink) |
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HFT in LOSS
Data registrazione: Dec 2011
Messaggi: 5,581
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Diciamo che il concetto è una cosa , se no qui tutti fanno gli avvocati arrecando pregiudizi , vendere all incanto e poi dare le quote non è lk stessa cosa che dare le quote e poi vendere sul mercato o giudizialmente ( sperazione giudiziale) , e la pratica pertanto è ben altra , quello che hai trovato significa due momnenti giuridici una l' incanto della quota , previa offerta per dirito prelatorio al fratello ,( e la cosa si complica perche a prezzo d asta 1° asta va deserta e col ribasso della seconda se non si procede rinnovando l'avviso di prelazione , l aggiudicazione d asta è impugnabile dal fratello.Se invece il fratello nonintende aderire ) , l altro momento è la divisione dei due nuovi comproprietari, cio significa che se non decidono di vendere di comune accordo a prezzo di mercato chi ha interesse ad avere la divisione si rivolge al Giudice il quale la mettera all asta ...
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