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Vecchio 30-12-11, 17:42   #1 (permalink)
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Nata nel 1952 - mille novità per la pensione

(scusate se sbaglio forum, ma non so dove postare l'argomento)

Mia suocera, nata nel 1952, sta affrontando tutte le sfortunate novità della manovra per la sua pensione che avrebbe dovuto arrivare nel 2012.
Tralasciando mille ed una sfumatura la cosa che mi preme comprendere meglio è la seguente: nel 2017 finalmente raggiungerà i nuovi parametri di legge per andare in pensione avendo però versato 20 anni di contributi (per molto tempo ha fatto la casalinga).
Ora con le nuove regole può rischiare di non ricevere alcuna pensione?
Più in generale nel metodo contributivo esiste un minimo di versamenti sotto i quali tutto è perduto?

Grazie mille ed auguri!

3bl
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Vecchio 30-12-11, 20:14   #2 (permalink)
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L'avatar di Andrea4891
 
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(scusate se sbaglio forum, ma non so dove postare l'argomento)

Mia suocera, nata nel 1952, sta affrontando tutte le sfortunate novità della manovra per la sua pensione che avrebbe dovuto arrivare nel 2012.
Tralasciando mille ed una sfumatura la cosa che mi preme comprendere meglio è la seguente: nel 2017 finalmente raggiungerà i nuovi parametri di legge per andare in pensione avendo però versato 20 anni di contributi (per molto tempo ha fatto la casalinga).
Ora con le nuove regole può rischiare di non ricevere alcuna pensione? e perchè ?
Più in generale nel metodo contributivo esiste un minimo di versamenti sotto i quali tutto è perduto? molto molto basso, quindi se ha pagato 20 anni di contrib. non ha problemi, PER ORA

Grazie mille ed auguri!

3bl
direi che prima della manoMonti sarebbe andata in pensione nel 2013 ed è ancora fortunata ... almeno rispetto a quelle nate dal '53 in poi
Andrea4891 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30-12-11, 21:58   #3 (permalink)
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sergio46 has a reputation beyond reputesergio46 has a reputation beyond reputesergio46 has a reputation beyond reputesergio46 has a reputation beyond reputesergio46 has a reputation beyond reputesergio46 has a reputation beyond reputesergio46 has a reputation beyond reputesergio46 has a reputation beyond reputesergio46 has a reputation beyond reputesergio46 has a reputation beyond reputesergio46 has a reputation beyond repute
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....
Più in generale nel metodo contributivo esiste un minimo di versamenti sotto i quali tutto è perduto? ..
Leggi il messaggio 193 del sottoindicato forum
Previdenza Integrativa:Analisi prodotti + case study - Pagina 20 - I Forum di Investireoggi
Saluti.
sergio46 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-04-12, 16:32   #4 (permalink)
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Rilancio il 3d in quanto all'Inpsnon sanno cosa dire del caso!!
Viene semplicemente richiesto di sapere se - o meno - i versamenti fatti per un totale di 15 anni di contribuzione (come da vecchia normativa) genereranno una qualsivoglia pensione....
Voi potete darmi una indicazione certa allo stato attuale?
Grazie.

p.s.: correggo il dato del numero di anni versati in quanto con la vecchia normativa era possibile fermarsi a 15.
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Vecchio 16-04-12, 17:53   #5 (permalink)
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....
p.s.: correggo il dato del numero di anni versati in quanto con la vecchia normativa era possibile fermarsi a 15.
Credo che senza i 20 anni di contribuzione non si abbia diritto a pensione ... e si perda tutto.:-(
Vedasi circ Inps 35 del 14/3/2012, punto 1.1.2 e risposta ad analoga domanda data a questo link:
Diritto alla pensione » Sportello previdenza - Blog - Repubblica.it
Saluti.
sergio46 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-04-12, 18:41   #6 (permalink)
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agente 000 con licenza di errore

Nel sistema contributivo, stante che attualmente l’età pensionabile è di almeno 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a quell’età si maturerà il diritto alla pensione (di vecchiaia) a patto di avere almeno 5 anni di contribuzione effettiva; l’appena citato requisito dell'età non occorre qualora l'anzianità contributiva maturata dall’interessato sia almeno di 40 anni effettivi.
Per il conteggio dell’anzianità contributiva bisogna tenere presente che:
  • I periodi di lavoro svolti prima dei 18 anni di età sono valutati una volta e mezza (ad esempio, se l'assicurato ha 2 anni di contributi accreditati prima dei 18 anni di età, questi sono valutati, esclusivamente per il raggiungimento del requisito contributivo, come se fossero 3);
  • Le lavoratrici madri possono andare in pensione prima aggiungendo alla loro età 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi; in alternativa possono optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (si tratta di una percentuale, stabilita dalla legge in relazione all'età del lavoratore, necessaria per calcolare l'importo della pensione annua).
Proprio perché, come già evidenziato in precedenza, non stiamo più parlando di pensione di anzianità, bensì di pensione di vecchiaia, ovvero il requisito necessario per il diritto alle prestazioni conseguenti da tale pensione è l’età pensionabile sopra indicata, l’unica eccezione a detta età pensionabile, che è rappresentata dalla sopra specificata anzianità contributiva pari a 40 anni (di contributi maturati), non ammette più la possibilità di far valere, ai fini di detta anzianità contributiva, il riscatto di alcuni periodi attraverso il versamento di contributi volontari; in sintesi: nel calcolo dei 40 anni non rientrano eventuali periodi di studio riscattati e i periodi coperti da versamenti volontari (che invece, potranno valere ai fini della determinazione del calcolo della pensione sulla base del montante individuale, come vedremo più oltre). Quella che era una possibilità tipica del sistema della pensione di anzianità, cessa di esistere in conseguenza di una morte, anche se non certificata, della pensione di anzianità medesima (per coloro che a dicembre 1995 non potevano vantare almeno 18 anni di anzianità contributiva).
La pensione, nel sistema contributivo fin qui delineato e descritto, prevede una misura minima, ovvero l'importo della pensione dovrà essere di almeno 1,2 volte quello dell'assegno sociale (che per il 23009 è pari a €490,86); in caso contrario la pensione non può essere liquidata. Tale misura minima non è adottata per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età; inoltre, la riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.


RSU IBM Italia - LA PENSIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO (rif_contrib.htm)
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Vecchio 16-04-12, 21:49   #7 (permalink)
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Nel sistema contributivo, stante che attualmente l’età pensionabile è di almeno 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a quell’età si maturerà il diritto alla pensione (di vecchiaia) a patto di avere almeno 5 anni di contribuzione effettiva; l’appena citato requisito dell'età non occorre qualora l'anzianità contributiva maturata dall’interessato sia almeno di 40 anni effettivi.
....]
La normativa è cambiata dal 2012: di seguito riporto lo stralcio della circ Inps 35 del 2012
"""
1.1.2 Requisito contributivo
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335 del1995 inmateria di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180 del 1996, punto 2.2.1);
b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre2011. Inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.
"""
Saluti.
sergio46 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-04-12, 22:54   #8 (permalink)
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Nel sistema contributivo, stante che attualmente l’età pensionabile è di almeno 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a quell’età si maturerà il diritto alla pensione (di vecchiaia) a patto di avere almeno 5 anni di contribuzione effettiva; l’appena citato requisito dell'età non occorre qualora l'anzianità contributiva maturata dall’interessato sia almeno di 40 anni effettivi.
Per il conteggio dell’anzianità contributiva bisogna tenere presente che:
  • I periodi di lavoro svolti prima dei 18 anni di età sono valutati una volta e mezza (ad esempio, se l'assicurato ha 2 anni di contributi accreditati prima dei 18 anni di età, questi sono valutati, esclusivamente per il raggiungimento del requisito contributivo, come se fossero 3);
  • Le lavoratrici madri possono andare in pensione prima aggiungendo alla loro età 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi; in alternativa possono optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (si tratta di una percentuale, stabilita dalla legge in relazione all'età del lavoratore, necessaria per calcolare l'importo della pensione annua).
Proprio perché, come già evidenziato in precedenza, non stiamo più parlando di pensione di anzianità, bensì di pensione di vecchiaia, ovvero il requisito necessario per il diritto alle prestazioni conseguenti da tale pensione è l’età pensionabile sopra indicata, l’unica eccezione a detta età pensionabile, che è rappresentata dalla sopra specificata anzianità contributiva pari a 40 anni (di contributi maturati), non ammette più la possibilità di far valere, ai fini di detta anzianità contributiva, il riscatto di alcuni periodi attraverso il versamento di contributi volontari; in sintesi: nel calcolo dei 40 anni non rientrano eventuali periodi di studio riscattati e i periodi coperti da versamenti volontari (che invece, potranno valere ai fini della determinazione del calcolo della pensione sulla base del montante individuale, come vedremo più oltre). Quella che era una possibilità tipica del sistema della pensione di anzianità, cessa di esistere in conseguenza di una morte, anche se non certificata, della pensione di anzianità medesima (per coloro che a dicembre 1995 non potevano vantare almeno 18 anni di anzianità contributiva).
La pensione, nel sistema contributivo fin qui delineato e descritto, prevede una misura minima, ovvero l'importo della pensione dovrà essere di almeno 1,2 volte quello dell'assegno sociale (che per il 23009 è pari a €490,86); in caso contrario la pensione non può essere liquidata. Tale misura minima non è adottata per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età; inoltre, la riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.

OK

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La normativa è cambiata dal 2012: di seguito riporto lo stralcio della circ Inps 35 del 2012
"""
1.1.2 Requisito contributivo
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335 del1995 inmateria di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180 del 1996, punto 2.2.1);
b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre2011. Inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.
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Saluti.
Quindi in sostanza prenderà una pensione perchè ha più di 5 anni di contribuzione ma solo a 70 anni perchè non ne aveva almeno 20 contribuiti.
Giusto?
trebl non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17-04-12, 00:01   #9 (permalink)
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Quindi in sostanza prenderà una pensione perchè ha più di 5 anni di contribuzione ma solo a 70 anni perchè non ne aveva almeno 20 contribuiti.
Giusto?
dovrebbe essere così: una pensione la danno quasi a tutti, tranne che ai morti (e sull'allontanamento dell'età pensionabile fanno grande affidamento)
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