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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Dec 2011
Messaggi: 7
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Contratto collaborazione occasionale e tasse....
Ciao a tutti e buone feste...
volevo un paio di informazioni, a inizio ottobre ho iniziato a lavorare per una società dove ho firmato un Contratto di collaborazione occasionale non continuativa con scadenza il 31/12 (quindi della durata di 3 mesi)... Da contratto prendo 1250euro/mese lordi, con una ritenuta d'acconto del 20% (250euro), quindi 1000 euro netti, la ritenuta viene detratta direttamente dal mio datore di lavoro e quindi io sul conto corrente ricevo solamente i 1000euro... Ora (forse un po in ritardo) mi e' venuto un dubbio... Se non ho capito male i contributi inps non li devo pagare visto che non ho superato i 5000euro, ma nel 20% di ritenuta d'acconto ci sono gia tutte le tasse oppure io sui 1000euro netti che mi versano o devo pagare altro? (irpef/irap/altro?)... In ultimo io all'inizio del mese successivo (inizio dicembre) rilascio un foglio con ricevuta con l'importo che mi devono e loro mi pagano il mese appena passato, ma oltre al pagamento diretto su c/c non dovrebbero rilasciarmi una busta paga/fattura/qualcosa che mi faccia capire che effettivamente hanno pagato le tasse per me? Grazie |
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#2 (permalink) |
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Data registrazione: Jun 2008
Messaggi: 408
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Per la parte fiscale dovrebbe provvedere il datore quale sostituto d'imposta.
Ma ciò che descrivi è fortemente irregolare: tu rilasci una quietanza e il datore ti liquida? Sei sicuro di non essere stato inquadrato come "partita iva"? O meglio, sei sicuro di essere stato inquadrato in qualche modo
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#3 (permalink) | |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 4,345
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#4 (permalink) | |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 4,345
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#5 (permalink) | ||||
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Member
Data registrazione: Dec 2011
Messaggi: 7
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Grazie, scusa forse ho creato fraintendimenti, quello che rilascio e' una cosa che a livello fiscale/legale non ha valore ma e' richiesto nel contratto solo come rapporto attivita' del mese... tralasciando questo mi e' venuto un'altro dubbio Citazione:
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#6 (permalink) | |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 4,345
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#7 (permalink) | |
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Data registrazione: Dec 2011
Messaggi: 7
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#9 (permalink) |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 4,345
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Lavoro Autonomo Occasionale
La definizione e la norma Si definisce lavoro autonomo occasionale qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. La disciplina del lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione generale nell'articolo 2222 del Codice civile. Ma, negli ultimi anni, si sono succeduti degli apporti normativi che hanno individuato delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale: la Legge 14/02/2003 n. 30, il D. Lgs. n. 276/2003 attuativo della Legge Biagi, la circolare del Ministero del Lavoro n. 1 dell'8/01/2004 e le circolari Inps n. 9 del 22/01/2004 e n. 103 del 6/07/2004. Caratteristiche Il lavoratore autonomo occasionale non è vincolato dal committente ad orari rigidi e predeterminati (come tutti i lavoratori autonomi) e la sua attività va intesa non come strutturale all'interno del ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente. Il lavoro autonomo occasionale non prevede obbligatoriamente un contratto scritto, nè il committente ha l'obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori. Possiamo sintetizzare così le caratteristiche proprie del lavoro autonomo occasionale: ■Autonomia del lavoratore circa il tempo e le modalità di esecuzione della prestazione; ■Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente, in quanto il lavoratore, non dovendo operare all'interno del ciclo produttivo dell'azienda, non deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze organizzative del committente; ■Carattere episodico dell'attività; ■Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale; ■mancanza del vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il Decreto Lgs. 276/2003 inquadra il lavoro occasionale ai fini dell'esclusione dal lavoro a progetto o dalle "prestazioni occasionali", mettendo in evidenza che la natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte e concentrarsi sulla presenza o meno dei requisiti del coordinamento e della continuità con la struttura del committente. Infatti, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, possono esservi prestazioni di lavoro autonomo occasionale con compensi superiori a € 5.000,00. La contribuzione Per quanto riguarda il trattamento contributivo e l'iscrizione alla Gestione separata, bisogna fare una distinzione legata al superamento di 5.000 euro di reddito annuo: ■i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a 5.000 euro nell'anno solare non sono obbligati all'iscrizione alla gestione separata nè al versamento di aliquote contributive; ■i lavoratori autonomi occasionali con compensi superiori a 5.000 euro nell'anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi della Legge n. 326/03 e in base alla Circ. Inps n. 103/2004, sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata e al versamento di aliquote contributive solamente sulla quota di reddito eccedente. L'obbligo di iscrizione alla gestione separata nasce nel momento e nell'anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi. Con messaggio n. 36780 del 8.11.2005, l'INPS ha precisato che il lavoratore iscritto alla gestione separata INPS non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente. Al contrario, qualora intraprenda un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, è tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione. L'INPS ha comunicato la misura della contribuzione a partire dal 1° gennaio 2005 con circolare n.8 del 27 gennaio 2005. Pertanto dal 1 gennaio 2005 si applicano le seguenti aliquote a seconda dei casi: 1.10% per i titolari di "ulteriori" rapporti assicurativi e per i soggetti di pensione indiretta; 2.15% per i titolari di pensione diretta; 3.17,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino ad un reddito pari a € 38.641,00; 4.18,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, sui redditi oltre € 38.641,00. Considerato che gli iscritti alla Gestione separata, privi di altra tutela previdenziale, devono versare un contributo aggiuntivo dello 0,50% (art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per finanziare limitate prestazioni assistenziali (indennità di maternità, l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e l'assegno per il nucleo familiare) l'aliquota complessiva risulta pari al 18% e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al 19%. Per tutte le fasce di contribuzione il massimale annuo di reddito è fissato in € 84.049,00. Sul reddito che eccede questo importo massimo non si applica l'aliquota contributiva e, pertanto, non si deve pagare alcun contributo previdenziale. Le aliquote sono da rivedere, nel frattempo sono aumentate, di molto |
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