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#1 (permalink) |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,885
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diritto umano o diritto divino ?!
se volevo fare polemica postavo in ap, so dove sta
qui vorrei invece che qualcuno mi spiegasse, pacatamente e semplicemente, quali sono, se ci sono, i motivi giuridici per cui è impossibile assoggettare a normale tassazione beni e attività economiche di un Ente straniero ma che ha stabile organizzazione in Italia: la Chiesa Cattolica il quesito per me torna prepotentemente di attualità visto che ancora una volta pur in una situazione di crisi finanziaria definita gravissima sono mantenute inspiegabili esenzioni chi non ha presente il problema può leggere qui: La manovra equa che non colpisce il VaticanoTradingNoStop | TradingNoStop mi raccomando, non andate OT per far spostare il thread ... e nessuno tiri fuori l'art 19 della Costituzione ... che gli tiro una scarpa ![]()
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#2 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2000
Messaggi: 5,289
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Io trovo solo norme di rango ordinario, modificabili quindi con normali leggi senza particolari problemi.
Ad esempio, sull'ICI art. 7 D.Lgs. 504/92 in relazione all'art. 87 TUIR e art. 16 L. 222/85 Comunque già oggi non è che tutto quello che è della chiesa è esente; da questa mini-banca dati, ad esempio c'è questa sentenza. Ci sono anche norme che derivano da patti concordatari, ma c'è ampio margine per "lavorare" su norme che non vi rientrano. |
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#3 (permalink) |
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Data registrazione: Oct 2008
Messaggi: 5,235
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Io dico che non ci sono.
Se parliamo di ICI, uno dei problemi è questo articolo dell'ultima versione del concordato (legge 121/85): Art.5 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. L'ICI, in quanto imposta patrimoniale, è per sua natura espropriativa. Quindi applicare l'ICI a "luoghi aperti al culto" sembrerebbe illegittimo. Noi italiani ovviamente non godiamo di tale tutela, e possiamo essere espropriati, ma cerco di non divagare. Il problema è la definizione di "luogo aperto al culto": a me vengono in mente chiese e simili, adesso però sembra che anche un albergo con una cappella al suo interno ricada in questa fattispecie. Secondo me si tratta di una interpretazione errata, anche perchè non so quanto siano "aperti": per entrare in chiesa non devo chiedere il permesso, per entrare in tutti questi altri posto presumo di sì. Comunque, la cosa sarebbe facilmente superabile se tutte quelle eminenze che ci fanno quotidianamente la predica sulle tasse da pagare si mettesse d'accordo in questo senso con lo stato italiano: credo basti interpretare questo articolo in modo ragionevole. |
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#5 (permalink) | |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,885
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Citazione:
ma oltre al fatto che un albergo non è "aperto" se non ai clienti, credo che per culto si intendano solo le varie "funzioni" che si tengono nei luoghi (appunto) di culto, e non le funzioni corporali, pardon, materiali che si espletano usualmente negli alberghi (mangiare, dormire, sollazzarsi) |
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#6 (permalink) | |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,885
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Citazione:
assoggettare a tassazione una proprietà anzichè un reddito non equivale ad espropriare ... in Italiano, in Latino non so comunque il discorso è molto più ampio: la domanda include anche l'esenzione da IVA e da altre imposte deve esserci qualche altra base giuridica che ci sfugge e induce i governi italiani a non tentare neppure di recuperare risorse cospicue e apparentemente ... facilmente acquisibili (il Vaticano non ha esercito, non fa parte della NATO nè della UE, che io sappia) |
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#7 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2000
Messaggi: 5,289
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da http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2995
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". (da "Gazzetta Ufficiale" del 14 gennaio 1993, n.10) Art. 1. Istituzione dell'imposta. Presupposto. 1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. (omissis) Art. 7. Esenzioni. 1. Sono esenti dall'imposta: (omissis) d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; (...) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. (...) (omissis) Il nocciolo della questione non è tra i fabbricati indicati nelle lettere d) ed e) , ma in quelli classificati i) e quell' "esclusivamente". Sulle altre imposte non lo so, avevo solo letto qualcosa sull'ICI in questi giorni. A dire il vero non so a quali altre imposte sono esenti. |
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#8 (permalink) | |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,885
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Citazione:
QUOTE -------------------------------------------------------- Sentenza 28 giugno 2010, n. 42 Immobile adibito da ente religioso a casa per ferie e mancata concessione dell'esenzione ICI Autore: Commissione tributaria provinciale Data: 28 giugno 2010 Argomento: Enti ecclesiastici e patrimonio, Imposta Comunale Immobili, Regime tributario, Regime tributario ONLUS, Turismo religioso Dossier: CESEN Nazione: Italia Abstract: Gli immobili destinanti da ente religioso ad attività oggettivamente commerciale come quella della gestione di casa per ferie, rivolta ad un pubblico indistinto e dietro pagamento di quote giornaliere non irrilevanti, non rientrano nell'ambito di esenzione dall'ICI. Commissione tributaria provinciale di Verbania, Sez. II, sentenza 28 giugno 2010 n. 42 (ud. del 24 aprile 2010) Pres. Terzi, Rel. Carnielli L'Ente Religioso "(...)" tempestivamente ricorreva avverso l'avviso di accertamento ICI emesso dal comune di Verbania per l'anno 2004, relativamente a due immobili situati in Verbania, (...). Eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, in quanto mancante del presupposto di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Sosteneva altresì il diritto all'esenzione dall'ICI ai sensi dell'art. 7, I c., lett. i), D.Lgs. 504/92, possedendo il requisito soggettivo ed oggettivo richiesti dalla citata norma di legge e confermati inoltre dalla C.M. 2/DF del 26.01.2009. Nella fattispecie gli immobili sono utilizzati sia direttamente ed esclusivamente al servizio della comunità religiosa, sia direttamente ed esclusivamente per attività "ricettiva-assistenziale", dotata di proprio regolamento interno, esercitata senza fini di lucro e con finalità squisitamente sociale, caratterizzata da attenzione a situazioni critiche, con accessibilità limitata e discontinuità nell'apertura, con prezzi praticati che non coprono nemmeno i costi di gestione. In definitiva non si tratterebbe di struttura alberghiera né di casa per ferie con attività di tipo alberghiero ma di attività squisitamente sociale. Chiedeva l'annullamento dell'atto qui impugnato. Il comune di Verbania, ritualmente costituitosi, resisteva al ricorso sostenendone l'infondatezza, sia relativamente all'eccezione per carenza di motivazione in quanto dalla lettura dell'avviso si evincerebbe in modo inequivocabile che la rettifica è fondata sulla natura commerciale dell'attività esercitata, sia relativamente al merito, non contestando la sussistenza del requisito soggettivo previsto dalla norma in questione, bensì constatando la mancanza del requisito oggettivo, individuando la natura commerciale dell'attività svolta sulla base dei criteri sanciti nel TUIR 917/86 e dal comportamento dello stesso ricorrente che ha assoggettato ad IRES e ad IVA i proventi conseguiti, a nulla rilevando le osservazioni di controparte in ordine alle modalità di svolgimento del servizio ed alle rette praticate. Chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'accertamento con vittoria delle spese di giudizio. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ed all'odierna pubblica udienza ribadiscono le loro rispettive tesi difensive. Motivi della decisione Osserva la Commissione che l'avviso di accertamento qui impugnato è sufficientemente motivato con riferimento al possesso di immobili nel territorio comunale ed all'assenza di condizioni oggettive per fruire dell'esenzione ICI. Per giurisprudenza ormai costante e consolidata, l'obbligo della motivazione mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, ed altresì a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. E' di tutta evidenza che, nel caso di specie, il diritto di difesa sia stato posto in essere con un'analitica contestazione degli addebiti contenuti nell'avviso impugnato. Nel merito delle contestazioni va rilevato che questa Commissione, in occasione di ricorso per identica fattispecie, proposto dal ricorrente per l'anno 2003, ha ritenuto, con sentenza n. 62/01/09 dalla quale non si ritiene potersi discostare, che l'Ente Religioso gestiva attività oggettivamente commerciale come la gestione di casa per ferie, rivolta ad un pubblico indistinto e dietro pagamento di quote giornaliere non irrilevanti, di tal che gli immobili destinati a questa attività non rientrano nell'ambito di esenzione dall'ICI e per essi l'Ente Religioso è tenuto al pagamento dell'imposta. Ne consegue la conferma dell'avviso di accertamento qui impugnato. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Commissione respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del comune di Verbania liquidate in complessive Euro 1.152,00 (Millecentocinquantadue). UNQUOTE ------------------------------------------ ho scritto RARA sentenza perchè mi risulta che dalle mie parti l'ici nemmeno ci abbiano provato a farla pagare a simili ... case per ferie |
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#9 (permalink) | |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
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Citazione:
![]() ![]() immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. attività ricettive = alberghi e pensioni, se ricordo un po' l'Italiano attività sanitarie = ospedali e case di cura private ... ... ... e questo è il concordato ""Craxi"" ?! |
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Data registrazione: Oct 2008
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Citazione:
Nel senso: un immobile viene inteso come "luogo aperto al culto" non solo se è esclusivamente tale (una chiesa), ma anche se è "anche" tale. Quindi albergo+cappella=luogo aperto al culto, perchè la cappella è luogo aperto al culto. Secondo me è questo l'aspetto interpretato in modo errato, troppo favorevole alla chiesa, palesemente distorto. Per il resto, mi spiace ma tassa patrimoniale = esproprio parziale, da questo non penso proprio che si sfugga. Se tasso al 100% casa tua la sto espropriando o no? Io dico di sì, in quanto il diritto di proprietà non rimane tuo ma te lo devi ricomprare pagando l'imposta. Se non paghi perdi il diritto di proprietà, in quanto se non paghi alla fine vendo casa tua per recuperare l'imposta che non hai pagato. Potrebbe essere diverso se il diritto di proprietà rimanesse, in ogni caso, indipendentemente dal fatto che l'imposta venga pagata o meno. Ma così non è, visto che mettono all'asta abitazioni per crediti di gran lunga inferiori. Se devo dirla tutta, secondo me la Chiesa ha pensato proprio a cose del genere per assicurarsi un futuro a lungo termine. Con una semplice patrimoniale all'1%, in un solo secolo la chiesa dovrebbe de facto ricomprarsi tutto quanto. Quanto postato da Mageno è semplicemente la legge istitutiva dell'Ici, e quindi è totalmente irrilevante. Non sono di certo - non può matematicamente essere così - leggi ordinarie ad impedire legalmente una tassazione degli immobili ecclesiastici, che verrebbe appunto fatta per legge ordinaria. Sulla tassazione di altre attività, c'è questo articolo sempre del concordato: 3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. Anche in questo caso, si tratta di interpretare l'articolo per capire quali siano le attività dirette a scopi di religione o di culto, fattispecie potenzialmente molto vasta. Un albergo a Roma per i pellegrini? Una scuola dove si insegnano i valori cattolici? Una holding finanziaria per gestire il patrimonio della chiesa ed assicurarne la presenza nei secoli dei secoli? E così via. |
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