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#1 (permalink) |
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Asinus asinum fricat
Data registrazione: Mar 2006
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x chi guida con il gomito alzato
16 novembre 2011
Rapporto fra positività al test e stato di ebbrezza: parola all’avvocato Walter Gravante Alcol, novità importante Sintetizzo quanto potete trovare per esteso su un sito molto interessante: cercasentenze. Il primo interrogativo che si pone – si chiede l’avvocato Walter Gravante – è il seguente: cos’è lo stato di ebbrezza? Il Codice della strada non fornisce una definizione in merito, atteso che si limita a prescrivere un divieto che riguarda sia la guida sotto l’influenza dell’alcool che quella con l’influenza di sostanze stupefacenti. Secondo il disposto dell’art. 186, primo comma, è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Pena, una multa. Ma non viene fornita una nozione dello stato di ebbrezza. Il fatto di ritenere il soggetto in tale stato dopo il superamento di determinati coefficienti non implica che lo stesso sia effettivamente in tali condizioni, posto che il legislatore ha stabilito una “presunzione di ebbrezza” in base alla quale il raggiungimento di un tetto numerico fa ritenere sussistente tale stato. Pertanto, dopo aver preso atto di tale lacuna normativa, tentiamo di formulare una definizione, possibilmente esaustiva, di tale stato. Lo stato di ebbrezza è una condizione di disarmonia psicofisica, determinata dall’assunzione di tali sostanze, a causa della quale venga a difettare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione, che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza della guida. La definizione appena elaborata, tuttavia, fa sorgere un ennesimo interrogativo che si pone in maniera immediata. Sussiste tale stato se vengono superate determinate percentuali o quando il soggetto si trovi realmente in condizione di disarmonia ? Risulta, altresì, possibile l’ipotesi contraria, cioè che un conducente, risultato negativo al test, non sia in grado di guidare per ragioni del tutto indipendenti dall’assunzione di alcool o stupefacenti. La risposta alle domande appena poste si ha esaminando due concetti che si pongono su piani del tutto differenti: a) lo stato di ebbrezza; b) la positività al test. a) Lo stato di ebbrezza denota una condizione psicofisica, legata all’assunzione di tali sostanze, che determina una carenza di riflessi o una erronea valutazione delle contingenze della circolazione. b) La positività al test, invece, indica la presenza nell’organismo di sostanze alcoliche o stupefacenti, ma nulla rileva in relazione alla reale condizione fisica e psichica del soggetto nel momento in cui è stata effettuata l’analisi. Il conducente, in altre parole, potrebbe aver assunto, anche pochissimi giorni prima dell’espletamento del test, determinate sostanze, e, di conseguenza, conservare, nel proprio organismo, le relative tracce. La positività al test, tuttavia, non prova assolutamente che sussistesse una condizione di incapacità alla guida nel momento in cui è stato effettuato il relativo accertamento. Il tutto in considerazione del fatto che una determinata sostanza, di qualunque tipo, impiega del tempo per essere eliminata dall’organismo, di conseguenza, finché non venga del tutto espulsa, resta all’interno del corpo umano facendo risultare il test positivo. Ma ciò non vuol dire che il soggetto fosse in stato di ebbrezza, atteso che i sintomi di tale stato sono molto più brevi, nel tempo, rispetto a quelli di positività del test. L’effetto inebriante delle sostanze alcoliche o stupefacenti, in altre parole, dura solo poche ore, mentre la positività al test può, talvolta, durare, specialmente nei soggetti particolarmente sensibili a determinate sostanze o con un metabolismo più lento, alcuni giorni. Si tratta, però, di due concetti che devono restare su due piani ben distinti. La Suprema Corte ha sostenuto, a tal proposito, che i risultati delle analisi possono essere disattesi in presenza di elementi di fatto che depongano in senso contrario alle risultanze del test. Il suddetto orientamento, peraltro, è perfettamente conforme alla realtà in quanto si può verificare, per esempio, che un determinato soggetto, pur non presentando segni esteriori di ebbrezza, manifesti, all’esame effettuato, una positività al test. È altresì possibile, allo stesso modo, che una persona, pur presentando, almeno apparentemente, sintomi simili a quelli dello stato di ebbrezza, sia in grado di guidare in perfetta efficienza. In quanto all’accertamento sintomatico, viene spesso effettuato esternando, in totale assenza di una adeguata preparazione, valutazioni mediche le quali postulano una particolare e specifica competenza in materia sanitaria, che sicuramente non hanno le forze di polizia, che ricorrono a formule standard (alito vinoso, linguaggio sconnesso, difficoltà a stare in piedi, occhi lucidi ecc), attribuendo a tutti i soggetti controllati gli elementi sintomatici di tale stato. Nei verbali di contestazione si fa, talvolta, riferimento, alle pupille “dilatate”, tuttavia ci si chiede, sempre dal punto di vista empirico, rispetto a che cosa siano “dilatate”, atteso che difetta totalmente, nella fattispecie, il “secondo termine di paragone”. Se un conducente, per esempio, fosse stanchissimo (manifestando, con sintomi evidenti, tale affaticamento) a causa di un massacrante turno di lavoro, sicuramente sarebbe pericoloso, per la sicurezza della circolazione, qualora non sia in grado di tenere una condotta di guida prudente; in tal caso, però, nessuna norma lo punirebbe. La decisione del legislatore di considerare in stato di ebbrezza un soggetto che superi la soglia normativamente prevista, quindi, è molto discutibile sul piano medicolegale. Sembra, infatti, particolarmente difficile sottrarsi dalla responsabilità penale, per aver guidato dopo aver assunto sostanze incriminate, anche se, in concreto, non si manifestano i sintomi dell’ebbrezza. Sul piano strettamente processuale la presunzione di ebbrietà, in concreto difficilmente superabile, pone, nei confronti dell’imputato, l’onere di dimostrare di non essere in stato di ebbrezza. Tale presunzione, a nostro avviso, contrasta decisamente con il principio “in dubio pro reo”. |
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#2 (permalink) |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,885
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s'è per questo non si può più guidare nemmeno col gomito fuori dal finestrino
per evitare che esca dal finestrino io tengo il gomito sinistro fermo con la mano destra così sono costretto a guidare solo coi piedi, però almeno sono in regola ![]()
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#4 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jan 2010
Messaggi: 832
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Manca il pezzetto finale:
"Se il tasso alcolemico è lievemente superato (ad esempio 0,9 anziché 0,8, con una impercettibile differenza pari a 0,1), o se la guida sia particolarmente prudente, il pericolo o il danno all’interesse o al bene giuridico protetto dalla norma devono considerarsi del tutto assenti, o, comunque, particolarmente tenui ed esigui. Colui che guida in modo prudente, allo stesso modo, non crea, per il solo fatto di aver bevuto, un concreto ed effettivo pericolo o danno alla circolazione stradale. Tale comportamento, infatti, dal punto di vista sostanziale, è inidoneo a mettere in pericolo o ledere il bene protetto dalla fattispecie penale incriminatrice. Si deve dare il giusto rilievo, quindi, al grado di colpevolezza dell’indagato o dell’imputato, ovviamente al fine di verificare se, in concreto, lo stesso ha messo in pericolo o leso la sicurezza della circolazione stradale. Il soggetto, in assenza della lesione, non appare meritevole di una sanzione penale; in caso contrario verrebbero messi a repentaglio i principi di un moderno diritto penale in vista di imprecisati obiettivi di prevenzione generale." (Che gli obiettivi siano imprecisati è un'argomentazione dell'avvocato, e non qualcosa desumibile dalla volontà del legislatore). Personalmente sottolineerei un fatto: se il guidatore -in stato di ebbrezza secondo la legge- è stato coinvolto in un incidente con un concorso anche minimo di colpa o abbia effettuato un'infrazione, difficilmente si può argomentare che la sua guida sia stata prudente. Va sottolineato che lo stato di ebbrezza comporta sanzioni graduali al diverso tasso di alcoolemia, che partono dalla sanzione amministrativa (quindi non dal reato penale), e che quindi il legislatore ha già apprezzato il fatto che diversi stati di ebbrezza comportano diversi titoli di "messa in pericolo" della circolazione stradale. Va inoltre sottolineato che l'avvocato stranamente ignora (nel senso di "non conosce") gli articoli che sanzionano la guida pericolosa quando afferma: "Se un conducente, per esempio, fosse stanchissimo (manifestando, con sintomi evidenti, tale affaticamento) a causa di un massacrante turno di lavoro, sicuramente sarebbe pericoloso, per la sicurezza della circolazione, qualora non sia in grado di tenere una condotta di guida prudente; in tal caso, però, nessuna norma lo punirebbe." A partire dai ciclisti che non tengono le mani sul manubrio, il codice pullula di norme che sanzionano comportamenti non coerenti con la guida prudente. L'argomentazione sembra molto debole anche sotto altri profili: che dire delle sanzioni previste per chi guida senza indossare le cinture di sicurezza o mentre telefona al cellulare tenuto in mano? Come per lo stato di ebbrezza, vi è la presunzione che tali comportamenti siano pericolosi per sé e/o per gli altri, anche se abbinati a una guida esteriormente percepita come "prudente". Infine, ora mi sovviene che una persona che guida in modo prudente sa di non stare infrangendo alcuna norma del codice della strada: poiché il codice stesso vieta la guida con un tasso alcoolemico superiore ai limiti di legge, si potrebbe argomentare che, per il solo fatto di mettersi al volante, tale persona sta concretizzando una elementare violazione delle norme, e quindi una effettiva mancanza di prudenza. Ultima modifica di PiVi1962 : 18-11-11 alle ore 08:52 |
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The Evil Banker
Data registrazione: Dec 2006
Messaggi: 1,877
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Avresti piena ragione se la tolleranza fosse 0, come in altri paesi europei.
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Member
Data registrazione: Jan 2010
Messaggi: 832
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Per curiosità; a qualcuno è capitato che, dopo aver fatto il test con un precursore in un ristorante ed essere risultato ampiamente sotto il limite (diciamo al 50% del primo limite), una volta fermato dalla polizia stradale sia risultato positivo? |
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The Evil Banker
Data registrazione: Dec 2006
Messaggi: 1,877
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All'uscita da un locale un amico ha soffiato in alcool test (di quelli "a muro") che ha dato responso 0,4, il mio portatile dava 0,28, la Stradale ha sancito 0,6
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#8 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Feb 2000
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Poi il tempo di assimilazione dipende anche da se, cosa e quanto si è mangiato. Relativamente al picco si parla di un tempo che va da 30 minuti (stomaco vuoto), a 90 minuti (panza piena), il tutto spannometricamente parlando. |
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