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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2011
Messaggi: 2
Popolarità: 0 ![]() |
Caso particolare di conto cointestato
Salve a tutti. Premetto che, nonostante il nick scherzoso, mi aspetto molto da questo forum e cercherò, di conseguenza, d'essere chiaro nell'esposizione del caso.
I fatti: mia mamma ha prestato servizio, per vent'anni, come colf presso l'abitazione di un anziano signore celibe. Per farla breve, questo signore ha finito per considerare mia mamma ed anche mio papà come dei famigliari, tant'è vero che quando c'era d'andare da qualche parte erano sempre i miei genitori ad occuparsene, anche durante le degenze in ospedale. Nel 2006 questo signore ha pensato di aprire un conto e di cointestarlo con mio padre (250.000 euro in bot). I soldi provenivano tutti da un altro conto del signore, il quale è deceduto nel 2008. Contattato un avvocato per sapere cosa fare, questi ci ha detto che a mio padre spettava metà della somma. E così abbiamo prelevato i 125k. Il problema è che il defunto ha un erede malato di mente il cui cospicuo patrimonio è gestito da un tutore. Questi ha pensato bene di farci causa con la motivazione che all'erede spettava tutto in quanto la donazione non era valida, giacché questa prevede la convalida di un notaio e di due testimoni. Ora, esiste la possibilità che il giudice ci imponga di restituire la somma, considerando che il conto era a firme disgiunte? Possibile che venga considerata una donazione, ignorando la giurisprudenza dei casi sulla successione dei conti cointestati? Inoltre, nella malaugurata ipotesi che il giudice decida contro la casistica, possiamo fare ricorso presso un altro tribunale? Grazie per le sollecite risposte. |
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#2 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Apr 2011
Messaggi: 423
Popolarità: 14549433 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
proprio perchè il conto è a firme disgiunte , in caso di morte di uno dei cointestatari , l'altro cointestatario ha il diiritto di disporre separatamente sul conto per la sua parte. , così faranno anche gli eredi del defunto.. per il problema della "donazione", in attesa di pareri di piu esperti nel campo, penso che si rientri nel campo della donazione indiretta, che si configura proprio nel deposito di una somma denaro da parte di uno dei contestatari in un conto in comune.. |
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#3 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 146
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#4 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Oct 2011
Messaggi: 2
Popolarità: 0 ![]() |
Citazione:
Donazione indiretta, dunque. Questa non necessita di notai e testimoni? |
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