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Vecchio 25-09-11, 15:39   #1 (permalink)
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Differenza tra atto di citazione o ingiunzione di pagamento?

Ciao a tutti, ho bisogno di conoscere gli effetti, gli svantaggi/o i vantaggi, che mi dovrebbero far preferire l'atto di citazione, all'ingiunzione di pagamento, ai fini del recupero di un credito.

Ringrazio anticipatamente chi mi vorrà chiarire la questione.
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Vecchio 26-09-11, 15:16   #2 (permalink)
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Ciao a tutti, ho bisogno di conoscere gli effetti, gli svantaggi/o i vantaggi, che mi dovrebbero far preferire l'atto di citazione, all'ingiunzione di pagamento, ai fini del recupero di un credito.

Ringrazio anticipatamente chi mi vorrà chiarire la questione.
L'ingiunzione di pagamento o decreto ingiuntivo ( credo ti riferisca a quello) è un procedimento monitorio inaudita altera parte, ovvera senza contraddittorio.
Per cui tu chiedi al giudice competente l'emissione di un decreto con cui puoi ingiungere al debitore di pagare una determinata somma. Il decreto acquista efficacia esecutiva dopo 45 gg dalla notifica a meno che non si riesca ad ottenere la provvisoria esecuzione.
In questo ultimo caso è immediatamente esecutivo e puoi notificarlo contestualmente al precetto.
E' necessario, per poter richiedere il d. i., che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
La citazione, invece serve a citare in giudizio la controparte affinchè si instauri un contraddittorio, quindi a differenza del d.i. è necessario che venga notificato al debitore nei termini e con le garanzie previste dalla legge.
Dopodichè, instaurato il giudizio, si procederà con la fase istruttoria in cui ognuna delle parti potrà provare il proprio assunto. Al termine il giudice deciderà con sentenza da che parte stà la ragione. La sentenza costituirà titolo esecutivo per poter agire nei confronti del debitore.

Quindi sicuramente il procedimento monitorio, ovvero decreto ingiuntivo, è più celere, se non opposto.
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Vecchio 28-09-11, 21:11   #3 (permalink)
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E' necessario, per poter richiedere il d. i., che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
La citazione, invece serve a citare in giudizio la controparte affinchè si instauri un contraddittorio, quindi a differenza del d.i. è necessario che venga notificato al debitore nei termini e con le garanzie previste dalla legge.
Grazie per la risposta; nel d.i. la parte debitoria come può comportarsi quindi di conseguenza? Se ritenesse per esempio di non dover pagare, potrebbe citare a sua volta colui che si ritiene creditore?

Invece nella citazione, c'è spazio quindi per una transazione della cifra...
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Vecchio 28-09-11, 21:27   #4 (permalink)
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Grazie per la risposta; nel d.i. la parte debitoria come può comportarsi quindi di conseguenza? Se ritenesse per esempio di non dover pagare, potrebbe citare a sua volta colui che si ritiene creditore?

Invece nella citazione, c'è spazio quindi per una transazione della cifra...
La parte a cui è stato notificato il d.i. può opporsi con atto di citazione che appunto vale ad instaurare un giudizio ordinario in cui, in contraddittorio, le parti faranno valere le proprie ragioni.
Attenzione però che in questo caso l'onere della prova è invertito nel senso graverà sull' opponente provare i fatti a fondamento delle proprie ragioni.
La transazione è sempre possibile in quanto dipende dalla volontà delle parti.
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