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#1 (permalink) |
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p = &Cote_Azur; p++
Data registrazione: Apr 2006
Messaggi: 28,089
Popolarità: 42949679 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ritardo volo e mancata assistenza
Salve a tutti,
un paio di settimane fa'son tornato in italia prendendo un volo da Nizza a Roma, che ha fatto un ritardo disumano: doveva partire intorno alle 16, e' invece partito oltre l'una di notte, tra l'altro con un aereo di un' altra compagnia. Siamo arrivati a fiumicino in piena notte, costretti a prendere un taxi e poi aspettare all'alba un treno da termini.... in tutto cio' la compagnia (blue express, li possino...) non ha fornito nessuna assistenza, neppure una bottiglietta d'acqua o un pulmino almeno per lasciare Fiumicino. Cosa posso fare? per ora ho mandato un fax al loro servizio clienti segnalando la problematica e ricordandogli la convenzione di Montreal. Grazie
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2000
Messaggi: 5,285
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Hai fatto bene a mettere subito in mora la compagnia.
Tempo fa lessi (non il cane ) di un obbligo a rifocillare e mettere a disposizione fax/tel in caso di ritardo, il tutto in funzione della distanza e delle ore di ritardo.Untantoalchilamente, con 9 ore di ritardo si va be oltre al caffè+panino. Sul transfer non saprei. Operativamente però non so come consigliarti per il meglio. Inizio ad essere un po' allergico alle varie associazioni "pro"-consumatori, ma forse per un caso così semplice e standard puoi cercare assistenza da una di queste. |
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#5 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Mar 2010
Messaggi: 117
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Cito, dalla carta dei diritti del passeggero:
VOLI IN RITARDO, ANNULLATI, NEGATI (overbooking) Le tutele comunitarie riguardano: - ritardo prolungato del volo: la partenza dell'aereo e' ritardata rispetto all'orario previsto; - cancellazione del volo: il volo non parte; - negato imbarco (overbooking): il passeggero non viene imbarcato a causa dell'eccessivo numero di prenotazioni. Esse si applicano a tutti i voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario nonche' ai voli -effettuati da una compagnia comunitaria- in partenza da un Paese extracomunitario con destinazione un aeroporto comunitario. RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO E' dovuta assistenza in questi casi: - ritardo di almeno due ore di voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km; - ritardo di almeno tre ore di voli intracomunitari superiori a 1.500 km e di voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km; - ritardo di almeno quattro ore di voli internazionali superiori a 3.500 km. L'assistenza consiste in: - pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa; - adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti; - trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; - due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail. (l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati). Se il ritardo e' di almeno cinque ore il passeggero ha la possibilita' di rinunciare al volo e di ottenere il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non utilizzata, senza applicazione di penali. In questi casi il Regolamento CE 261/2004 non prevede espressamente compensazioni pecuniarie. Tuttavia, un'importante sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza 402 del 19/11/2009) ha chiarito che nei casi in cui il ritardo del volo causi al passeggero una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ovvero nei casi in cui i passeggeri giungono a destinazione tre ore o piu' dopo l'orario previsto originariamente, e' dovuta la compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo (Compensazione pecuniaria di: - euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km; - euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km; - euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km). Tale compensazione puo' essere ridotta del 50% quando il ritardo rimane inferiore a quattro ore. Essa non e' dovuta se il vettore aereo dimostra che il ritardo e' dovuto a circostanze eccezionali che sfuggono al suo effettivo controllo. La Corte, nell'argomentare la decisione, assimila i casi di ritardo prolungato del volo con quelli di cancellazione , rilevando che in ambedue i casi il passeggero subisce un danno legato alla perdita di tempo. Come qualsiasi sentenza anche questa, interpretativa, deve nel caso esser fatta valere con contestazione formale indirizzata al vettore. Si veda piu' avanti, nel settore dedicato ai reclami e contestazioni. Da precisare, in ogni caso, che la fruizione dell'assistenza, come la riscossione della compensazione pecuniaria forfettaria, non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno soggettivo subito a causa del disservizio. In termini genrali, in caso di ritardo del volo puo' essere richiesto alla compagnia un risarcimento fino a massimo 4.150 DSP (diritti speciali di prelievo), corrispondenti a circa 4.831 euro, circostanziando e documentando il danno subito. Il risarcimento non e' dovuto se la compagnia dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie per evitare il ritardo oppure se dimostra che era impossibile adottarle. Precisiamo che il risarcimento di danni da ritardo puo' esser richiesto solo alle compagnie registrate in Paesi che aderiscono alla convenzione di Montreal (vedi testo della Carta tra i link utili). Per i dettagli su come contestare si veda piu' avanti nella sezione dedicata alle modalita' di reclamo e contestazione. |
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