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Vecchio 03-08-11, 09:49   #1 (permalink)
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lauraferro non è ancora classificato
Impugnazione testamento

Buongiorno a tutti, scusate è la prima volta che scrivo e spero di non essere fuori luogo con l'argomento, che però ho visto trattato anche in passato.

Si tratta di questo: vorrei sapere se è possibile impugnare un testamento pubblico scritto da mio nonno deceduto nel 1964.
Nel testamento lui non ha rispettato le quote legittime penalizzando fortemente (nonché inspiegabilmente) la moglie, mia nonna, e la figlia, mia madre, e privilegiando invece l'altra figlia, mia zia.
Quando questo accadeva io ero nata ma piccolissima, quindi ha penalizzato anche me. Ora mia madre è venuta a mancare. Vorrei sapere se per me è ancora possibile impugnare quel testamento.

Ringrazion fin d'ora chi risponderà.

Laura
lauraferro non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03-08-11, 09:50   #2 (permalink)
p = &Cote_Azur; p++
 
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credo sia opportuno postarlo in officine giuridiche.
Comunque dopo 47 anni....non credo ci siano molte speranze.
Haganah è  collegato   Rispondi citando
Vecchio 03-08-11, 10:12   #3 (permalink)
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Non è cosa semplice darti una risposta del tutto obiettiva.Cercherò di essere breve e spero di non sbagliarmi a darti consulenza e prima di agire parlane anche ad altri.
Dunque tuo nonno è deceduto nel 1964.Ha fatto testamento (pubblico) ma ha leso quote di legittima e indirettamen te quindi anche te.Chiedi cosa adesso puoi fare per recuperare la quota di legittima lesa dal testamento pubblico di tuo nonno.
Intanto occorre ben valutare di quant'è la lesione di legittima .Va calcolata tenendo conto di tutto l'asse ereditario al momento dell'apertura della sucessione.Ma diamo per scontato che tu lo sappia benissimo.
Cominciamo a valutare il testamento pubblico come contrario a norme sulla legittima (tenendo conto ovviamente della disponibile...ma sicuramente ne avrai tenuto conto).Se lo consideriamo così il testamento è nullo e quindi tale nullità può essere fatta valere IN QUALUNQUE MOMENTO E DA CHIUNQUE ne abbia interesse.Però attenzione la legge stabilisce anche che la nullità non può essere fatta valere da chi conoscendo le cose abbia ugualmente confermata la disposizione stessa.Quindi, cara mia, occhio...Occhio anche all'usucapione che anche nella peggiore ipotesi, in vent'anni attribuisce la piena proprietà a chi si è comportato come tale oltretutto basandosi su un titolo come il testamento e su questo ne ha fatto affidamento.
Ancora peggio ti va se il testamento è stato scritto da tuo nonno che per errore magari di calcolo ha sbagliato le quote di legittima.L'errore, se così viene interpretato, è causa di annullamento del testamento e anche in questo caso può essare fatto valere da chiunque vi abbia interesse ma, bada bene, entro 5 anni al più tardi dalla scoperta dell'errore.Sorge spontanea quindi la domada d'obbligo, i tuoi quando hanno accettato l'eredità sapevano della lesione di legittima?Se la risposta è affermativa ...tanti saluti.Se la risposta è negativa devi comunque provarlo, e non è così facile.Poi tieni anche conto dell'usucapione...Comunque, la fortuna aiuta gli audaci
batteristasinest non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03-08-11, 10:33   #4 (permalink)
ScusaMaVadoDiFretta
 
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non mi risulta che nel 1964 vigesse l'attuale "legittima"...
g_m_p non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03-08-11, 11:48   #5 (permalink)
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I brani seguenti, che mi sembrano i più rilevanti per la tua situazione, sono presi da ArsNotaria. Consiglio di visitarlo, leggere tutta la parte relativa al diritto successorio, per poi rivolgerti a un legale esperto in materia (se il patrimonio contestato è rilevante). La qualità di erede non è soggetta a prescrizione. In bocca al lupo.


POTERI E LIMITI DEL TESTATORE NELLA DIVISIONE

L'attività della formazione delle porzioni da parte del testatore è connotata da un'ampia libertà: egli può infatti assegnare a ciascuno dei beneficiati beni in natura facenti parte dell'asse anche se non in maniera omogenea. Ad esempio è possibile attribuire a Tizio un fondo rustico, a Caia un appartamento, a Sempronio un'azienda commerciale.

L'attività di formazione delle parti, pur anche quando fossero destinate a soggetti che rivestono la qualità di legittimari, è qualitativamente libera, non risultando applicabili le regole proprie della divisione ordinaria, di cui agli artt. 718 Visualizza articolo e 727 Visualizza articolo cod.civ..

Non si può invece dire che il testatore abbia una pari libertà di attribuzione dal punto di vista quantitativo.

Occorre anzitutto riferire di una limitazione di ordine generale, propria dell'intero fenomeno divisionale: la proporzione fra il valore della quota di diritto spettante a ciascuno dei condividenti e la porzione in concreto assegnata non può essere inferiore di oltre un quarto. Diversamente la divisione sarebbe soggetta ad impugnativa per rescissione (art. 763 cod.civ.Visualizza articolo).

Ciò postula con tutta evidenza la predeterminazione della quota spettante a ciascuno dei beneficiari. In altri termini se a Tizio, Caio e Sempronio, nominati eredi ciascuno per la quota di un terzo vengono lasciati singolarmente a ciascuno cespiti di valore divergente e tale discrepanza eccede il quarto, la disposizione distributiva è rescindibile.

Diverso problema è quello di risalire alla volontà del testatore in relazione alla quantificazione delle quote, non predeterminate, a posteriori, cioè in base ai beni assegnati a ciascuno dei coeredi.

In questo caso non è certamente possibile introdurre il rimedio specifico predetto, rimanendo aperta la possibilità di agire con l'azione di riduzione ogniqualvolta la disposizione si traduca in un atto lesivo della quota di riserva.

Un'ulteriore limitazione attiene alla necessità di contemplare nella attribuzione, i legittimari (art. 735 cod.civ.Visualizza articolo). Quando vi siano soggetti che rivestono la qualità di riservatari la legge vuole infatti che venga esclusa la possibilità di attivare l'azione di riduzione. A questo fine occorre che venga dal testatore attribuita loro la porzione spettante.

Anche a questo proposito si tratta di un limite soltanto quantitativo, attinente cioè ad un valore che si vuole comunque assicurato a tali soggetti: dal punto di vista qualitativo, vale a dire della composizione dell'attribuzione, il testatore si deve ritenere libero. L'art. 734 cod.civ.Visualizza articolo prevede infatti che il testatore abbia la possibilità di comprendere nella divisione anche la parte non disponibile.

RESCINDIBILITA' DELLA DIVISIONE CONTRATTUALE E DELLA DIVISIONE EFFETTUATA DAL TESTATORE

L'art. 763 cod.civ.Visualizza articolo prevede in generale che la divisione concernente i beni ereditari possa essere rescissa quando taluno tra i coeredi dia la prova di essere stato leso oltre il quarto rispetto alla misura della quota spettantegli.Il II°comma della norma citata estende il rimedio in discorso specificamente alla divisione effettuata dal testatore.

L'azione di rescissione è ammissibile evidentemente solo quando si possa avere un raffronto fra l'entità della quota assegnata ed il riparto dei beni. Ciò conferma la necessità di una previa istituzione di quota anche nella divisione fatta dal testatore. Qualora infatti non sussistesse l'indicazione di una quota astratta, successivamente concretata dal testatore in beni specifici, non sarebbe possibile operare un raffronto tra la valorizzazione dei singoli cespiti assegnati e la misura delle quote. Vi è di più: quando il testatore si fosse limitato a distribuire i beni senza indicare la quota a ciascuno spettante, la fattispecie dovrebbe essere qualificata nell'ambito dell'art. 588 cod.civ.Visualizza articolo come institutio ex re certa. La praticabilità della rescissione ne sarebbe assolutamente pregiudicata, in quanto le quote di ciascun coerede potrebbero essere eventualmente ricavate solo a posteriori, da una valutazione dei beni singolarmente assegnati a ciascuno. E' appena il caso di segnalare che rimarrebbero comunque esperibili ulteriori iniziative (es.: azione di riduzione) a tutela dei diritti del legittimario eventualmente leso dalla ripartizione dei beni operata dal de cuius.

DISTINZIONE TRA DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE E DISPOSIZIONI A TITOLO PARTICOLARE: LA C.D. INSTITUTIO EX RE CERTA

Il II comma dell'art. 588 cod.civ. Visualizza articolo prevede che l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non debba per forza indicare un lascito a titolo di legato. La disposizione ben può essere a titolo universale quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio ereditario.

La disposizione serve a chiarire che la designazione di un soggetto quale erede non segue unicamente all'indicazione di costui quale beneficiario di una quota astratta dei beni ereditari (lascio a Tizio un terzo, un decimo del mio patrimonio), essendo compatibile con il titolo universale dell'attribuzione anche l'individuazione di uno o più cespiti determinati. E' tuttavia il caso di osservare come l'assegnazione di uno o più beni determinati facenti parte dell'asse infatti è di per sè equivoca: l'interprete dovrà sondare la reale intenzione del testatore e verificare se la disposizione è sintomo della volontà di costui di lasciare quei cespiti quale porzione del compendio ereditario o, piuttosto, come distinti singoli lasciti a titolo particolare. E' chiaro che una siffatta indagine si presenta assolutamente disagevole, dal momento che non potrà se non essere prevalentemente condotta in relazione al tenore testuale dell'atto di ultima volontà, la cui più importante disposizione (cioè quella sotto indagine) è per l'appunto dichiarata per legge come perplessa.

Prescindendo infatti dal criterio cardine di cui al I comma dell'art. 588 cod. civ., vale a dire dal tenore testuale della disposizione testamentaria che si riferisce all'universalità o ad una quota dei beni del testatore, l 'attribuzione di beni determinati apre la via ad un'indagine sussidiaria circa il reale intento del disponente. Così in giurisprudenza si è deciso, al fine di dirimere il dilemma, che l'indagine del giudice debba essere più completa di quella che si conduce quando invece il testatore detta le disposizioni con riferimento alla quantità indeterminata dei suoi beni. Infatti occorrerà verificare non soltanto l'aspetto dell'oggettività del lascito, bensì soprattutto l'aspetto soggettivo dell'intenzione del testatore . Non è poi consentito avere dubbi quando all'attribuzione del singolo cespite si faccia seguito con una chiamata diretta del beneficiario a succedere in una quota del patrimonio, trattandosi in tale caso di istituzione d'erede ai sensi del I comma dell'art. 588 cod. civ.Visualizza articolo. Al contrario neppure l'espressa indicazione del beneficiario come erede o come legatario può rilevare quando sia contrastante con il tenore della disposizione, potendo al più corroborare le risultanze dell'indagine condotta dal giudicante sull'oggettiva natura del lascito.

Sicuramente illuminanti sono espressioni del testatore nel senso dell'assegnazione dei singoli beni ai beneficiari e della parallela imposizione delle passività (es.: lascio la villa di Como a Tizio e l'appartamento di Lecco a Caio, dovendo i medesimi ripartire i debiti in relazione al valore di quanto loro attribuito), come anche considerazioni di carattere quantitativo.

Che cosa dire nell'ipotesi in cui il testatore abbia disposto in favore di taluno dei beneficiati dell'usufrutto vitalizio di una parte o di tutti i propri beni? Si pensi al caso di Tizio che, disponendo delle proprie sostanze, lascia l'usufrutto di tutti i propri beni alla moglie Caia e la nuda proprietà al figlio Sempronio. Può l'usufruttuaria dell'universalità dei beni del de cuius (ovvero di una quota di essi) essere considerata erede?In senso negativo è stato osservato che la strutturale temporaneità dell'usufutto, che per l'appunto non può che estinguersi al tempo della morte del beneficiario, contrasterebbe con il principio secondo il quale la qualità di erede è perpetua ( semel heres, semper heres ). Si consideri inoltre il modo di disporre dell'art. 1010 cod. civ.Visualizza articolo, ai sensi del quale l'usufruttuario di un'eredità non risponde illimitatamente dei debiti ereditari, bensì è semplicemente obbligato a pagare (per intero o in proporzione della quota) le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa sia gravata.Minoritaria, ma non per questo disprezzabile, è l'impostazione contraria, secondo la quale anche l'attribuzione dell'usufrutto, quando riguardasse la totalità o una quota dei beni, in omaggio all'art. 588 cod. civ. Visualizza articolo, dovrebbe essere considerata come attributiva della qualità di erede. Giova in questo senso osservare che nel corso della vita del soggetto beneficiato mai viene meno il diritto attribuito dal defunto, diritto che si estingue soltanto nel momento della morte. Farebbe eccezione l'attribuzione dell'usufrutto a tempo (es.: lascio a Tizia l'usufrutto di tutti i miei beni per anni dieci) il quale in effetti verrebbe a sostanziare un mero legato. Quando tuttavia l'usufrutto fosse commisurato alla vita del beneficiato non è dato di verificare alcun contrasto con il principio semel heres, semper heres, a meno che non si sostenga che esso implichi il necessario subingresso del beneficiato nella stessa posizione del defunto ovvero la successiva trasmissione del diritto ad altri soggetti ulteriori (ciò che evidentemente non può accadere per l'usufrutto). Per quanto infine attiene all'argomento di cui all'art. 1010 cod. civ. Visualizza articolo potrebbe osservarsi come esso consideri l'usufrutto sull'eredità e non già l'usufrutto sui beni ereditari. Non si tratta di un gioco di parole: una cosa è costituire per atto inter vivos un diritto di usufrutto su un'eredità o una quota di essa di cui il costituente sia titolare, un altro è il lascito dell'usufutto di tutti i beni o di una quota di essi
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Vecchio 03-08-11, 12:05   #6 (permalink)
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Mi sembra che non si metta in discussione la qualità di erede.Quella è pacifica.Si mette invece in discussione la lesione di legittima.I punti secondo me da focalizzare bene per venirne a capo sono: azione di nullità 8imprescrittibile) / azione di annullabilità (si prescrive in 5 anni dal riconoscimento dell'errore), accettazione dell'eredità da parte degli eredi consapevolmente a conoscenza della lesione (da verificare), azione eventuale di riduzione e sua prescrizione, usucapione di immobili dell'asse ereditario.Tutte cose che vanno ben considerate e chiarite in sede giudiziale.
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Vecchio 03-08-11, 16:38   #7 (permalink)
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lauraferro non è ancora classificato
Ringrazio

tutti per le sollecite risposte!
Le sto leggendo con calma e sto facendo le debite considerazioni rispetto ai dati in mio possesso. Il confronto potrebbe non essere velocissimo anche perché, essendo io una lavoratrice fuori sede, non ho con me i documenti necessari e nemmeno copia del testamento! Attendo perciò di poterli rileggere per capire qualcosa di più alla luce di quello che mi avete spiegato.
Ci tenevo però a ringraziarvi subito, sperando di trovare la stessa grande disponibilità quando sicuramente nei prossimi giorni potrò chiarire meglio la situazione.
Grazie ancora.
Laura Ferro
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