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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
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Novita contribuenti minimi?
Spero di aver capito male ma con la legge di stabilità Silvio, oltre ad aver "moltiplicato" il bollo sul deposito titoli (non poteva limitarsi ai pani ed ai pesci.....) ha modificato le norme sui contribuenti minimi: nel mio caso, avendo piu di 35 anni ed avendo iniziato l'attività prima del 2007.... dal prossimo 31 dicembre devo chiudere.
Qualcuno sa darmi notizie, in attesa che il mio commercialista... ritorni dalle ferie? |
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#2 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Aug 2007
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#3 (permalink) |
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per aspera ad astra
Data registrazione: Sep 2008
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da quel che ho capito è tolto il forfettone, aumentata la contabilità (c'è l'iva) ma rimane il regime contabile semplificato rispetto l'ordinaria
cmq una bella fregatura per contribuenti minimi minimi con poca iva da recuperare |
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#5 (permalink) |
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CA Member T
Data registrazione: Oct 2008
Messaggi: 14,428
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Testo dell'Art. 27 del DL 98/2011 convertito in Legge dalla L. 111/2011
In grassetto la modifica apportata dalla 111 all'art in questione. Tutto il resto e' rimasto identico. Art. 27 Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' 1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento. ((Il regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta')). 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. 3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. 7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse. |
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#6 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 230
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Per quello che avevo trovato in rete restava l'esonero dall'IRAP e dai versamenti IVA mensili (resta il pagamento annuale?) e l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili. Comunque se le cose saranno confermate, a queste condizioni penso di chiudere al 31 dicembre. |
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