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Vecchio 18-07-11, 20:50   #1 (permalink)
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Novita contribuenti minimi?

Spero di aver capito male ma con la legge di stabilità Silvio, oltre ad aver "moltiplicato" il bollo sul deposito titoli (non poteva limitarsi ai pani ed ai pesci.....) ha modificato le norme sui contribuenti minimi: nel mio caso, avendo piu di 35 anni ed avendo iniziato l'attività prima del 2007.... dal prossimo 31 dicembre devo chiudere.
Qualcuno sa darmi notizie, in attesa che il mio commercialista... ritorni dalle ferie?
magor non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18-07-11, 21:12   #2 (permalink)
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Originalmente inviato da magor Visualizza messaggio
Spero di aver capito male ma con la legge di stabilità Silvio, oltre ad aver "moltiplicato" il bollo sul deposito titoli (non poteva limitarsi ai pani ed ai pesci.....) ha modificato le norme sui contribuenti minimi: nel mio caso, avendo piu di 35 anni ed avendo iniziato l'attività prima del 2007.... dal prossimo 31 dicembre devo chiudere.
Qualcuno sa darmi notizie, in attesa che il mio commercialista... ritorni dalle ferie?
Credo proprio di sì
gdufinance non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-07-11, 00:31   #3 (permalink)
per aspera ad astra
 
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da quel che ho capito è tolto il forfettone, aumentata la contabilità (c'è l'iva) ma rimane il regime contabile semplificato rispetto l'ordinaria
cmq una bella fregatura per contribuenti minimi minimi con poca iva da recuperare
olly67 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-07-11, 01:47   #4 (permalink)
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se non sbaglio se stai nei regimi minimi ora e non rientri nei nuovi requisiti, sarai comunque esonerato dall'applicazione dell'iva e dal pagamento dell'irap
vic79 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-07-11, 10:34   #5 (permalink)
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Testo dell'Art. 27 del DL 98/2011 convertito in Legge dalla L. 111/2011

In grassetto la modifica apportata dalla 111 all'art in questione.
Tutto il resto e' rimasto identico.





Art. 27

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilita'

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di
giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per
favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi
forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi
obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime
di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita'
e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone
fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o
professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle
addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo
1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento.
((Il regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche oltre
il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio
dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di compimento del
trentacinquesimo anno di eta')).
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1, attivita' artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in
precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1,
pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del
regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono,
fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte
dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni
di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate
al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione
del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un
triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei
commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo
periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
periodo precedente," sono soppresse.
Bagongo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-07-11, 14:37   #6 (permalink)
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Originalmente inviato da vic79 Visualizza messaggio
se non sbaglio se stai nei regimi minimi ora e non rientri nei nuovi requisiti, sarai comunque esonerato dall'applicazione dell'iva e dal pagamento dell'irap
Il nuovo requisito che non rispetto è il fatto che prima del 2008 io solgevo attività simile tramite una società che stavo chiudendo.
Per quello che avevo trovato in rete restava l'esonero dall'IRAP e dai versamenti IVA mensili (resta il pagamento annuale?) e l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili.
Comunque se le cose saranno confermate, a queste condizioni penso di chiudere al 31 dicembre.
magor non  è collegato   Rispondi citando
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