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Vecchio 08-07-11, 21:37   #1 (permalink)
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Congruità del TFM per gli amministratori di società

Se può essere utile:

L'Amministrazione Finanziaria non può sindacare sulla congruità e sulla deducibilità del trattamento di fine mandato (T.F.M.) per gli Amministratori di Società a condizione che il trattamento sia stato deliberato dall'Assemblea dei Soci e risulti da atto avente data certa antecedente all'inizio del rapporto (nomina o rinnovo).

La sentenza n.24957 del 10/12/2010 della Corte di Cassazione, sembra mettere finalmente la parola "fine" alla vicenda che aveva visto, nel corso dell'ultimo decennio, un susseguirsi di interpretazioni di varia natura e che, di fatto, permettevano all'Amministrazione Finanziaria di mettere in discussione sia l'entità dei compensi attribuiti al Consiglio di Amministrazione, che la deducibilità degli stessi ai fini del reddito di impresa.

http://www.supermercato.it/Documenti...24957-2010.pdf

ciao
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Vecchio 08-07-11, 22:45   #2 (permalink)
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Interessante.

Ma perchè solo con data certa antecedente all'inizio del rapporto? Se fosse ad esempio contestuale alla nomina?

O se avvenisse dieci giorni dopo la nomina?
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Vecchio 09-07-11, 01:23   #3 (permalink)
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Interessante.

Ma perchè solo con data certa antecedente all'inizio del rapporto? Se fosse ad esempio contestuale alla nomina?

O se avvenisse dieci giorni dopo la nomina?
wè Lorè, come va?

La data certa dev'essere antecedente (va bene anche contestuale) perchè il tfm fa riferimento all'art.2389 e 2364 del c.c. che prevede che i compensi e le partecipazioni agli utili riconosciuti agli amministratori siano stabiliti in sede di costituzione o deliberati dall'assemblea ordinaria dei soci. Inoltre un accantonamento del tfm precedente alla datazione del conferimento avrebbe un chiaro tentativo elusivo di emolumenti passati.
Pertanto l'agenzia delle entrate ha stabilito che gli accantonamenti per il tfm siano deducibili dal reddito d'impresa secondo il criterio della competenza solo nel caso in cui l'indennità risulti da atto avente data certa antecedente (o contestuale) all'incarico (nomina o rinnovo); art.17, comma 1, lettera c) del Tuir.
Il percepimento del tfm sarà poi soggetto a tassazione differita al momento del percepimento secondo i criteri della tassazione separata (media degli ultimi 2 anni del mandato). Molto vantaggioso

Per gli amministratori di nuova nomina basta inserire l'attribuzione del tfm nello statuto.
Per quelli già in carica è necessario interrompere il rapporto in corso con formali dimissioni, deliberare il diritto all'indennità, conferire il nuovo incarico.

In mancanza della data certa le indennità corrisposte potranno essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente erogate. L'indennità concorrerebbe integralmente alla formazione del reddito dell'amministratore e sarebbe soggetta a tassazione ordinaria secondo lo stesso trattamento del compenso ricorrente.

Se ti servono altre info le puoi trovare qui:

Assicurazione sulla Vita for Dummies: Sulla congruità del TFM per gli Amministratori di Società

ciao
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Vecchio 09-07-11, 09:55   #4 (permalink)
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interessante, questo è uno dei maggiori veicoli di elusione fiscale. sembra però che lo ritengano corretto, buono a sapersi
grazie dei link
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Vecchio 09-07-11, 11:41   #5 (permalink)
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interessante, questo è uno dei maggiori veicoli di elusione fiscale. sembra però che lo ritengano corretto, buono a sapersi
grazie dei link
prego fever, dovere.

Il tfm per gli ammiistratori (e quindi per gli imprenditori) risponde alle stesse esigenze previdenziali del tfr per i dipendenti.
La tassazione è differita e quella separata è solo più vantaggiosa rispetto a quella ordinaria che si applica sugli emolumenti ricorrenti.

L'evasione (o elusione come dici tu) è altra cosa: difatti viene richiesta la data certa dell'atto proprio per impedire che venga usato come strumento di elusione.

Sicuramente è uno strumento fiscalmente vantaggioso (ma NON elusivo).

Se applicato con uno strumento assicurativo diventa anche molto vantaggioso finanziariamente, ma perchè è la soluzione assicurativa che lo permette.

ciao
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Vecchio 09-07-11, 11:53   #6 (permalink)
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prego fever, dovere.

Il tfm per gli ammiistratori (e quindi per gli imprenditori) risponde alle stesse esigenze previdenziali del tfr per i dipendenti.
La tassazione è differita e quella separata è solo più vantaggiosa rispetto a quella ordinaria che si applica sugli emolumenti ricorrenti.

L'evasione (o elusione come dici tu) è altra cosa: difatti viene richiesta la data certa dell'atto proprio per impedire che venga usato come strumento di elusione.

Sicuramente è uno strumento fiscalmente vantaggioso (ma NON elusivo).

Se applicato con uno strumento assicurativo diventa anche molto vantaggioso finanziariamente, ma perchè è la soluzione assicurativa che lo permette.

ciao
si, dipende se ci sono o no limiti su quanto si può dedurre (non ricordo), ma è innegabile che tanti strumenti assicurativi siano solo usati per non pagare tasse, tipo assicurazioni vita su amministratori a cui spesso si cambia contraenza e si portano a casa i soldi (tanto la finanza dorme, stessa cosa viene fatta per capannoni intestati ad aziende .
per il resto concordo che una certa deducibilità deve essere data.
è un argomento interessante
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Vecchio 09-07-11, 11:56   #7 (permalink)
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i miei dubbi sono sul fatto che in italia le leggi e le interpretazioni cambiano sempre....
quello che oggi va domani chissà, insomma non siamo molto seri
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Vecchio 09-07-11, 12:29   #8 (permalink)
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si, dipende se ci sono o no limiti su quanto si può dedurre (non ricordo)...
... è un argomento interessante
la sentenza in oggetto (24957/2010) è importante proprio perchè riconosce l'insindacabilità sulla congruità dell'indennità di cessazione carica da parte dell'agenzia delle entrate.

grazie ancora per l'apprezzamento
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Vecchio 10-07-11, 12:11   #9 (permalink)
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La data certa dev'essere antecedente (va bene anche contestuale) perchè il tfm fa riferimento all'art.2389 e 2364 del c.c. che prevede che i compensi e le partecipazioni agli utili riconosciuti agli amministratori siano stabiliti in sede di costituzione o deliberati dall'assemblea ordinaria dei soci. Inoltre un accantonamento del tfm precedente alla datazione del conferimento avrebbe un chiaro tentativo elusivo di emolumenti passati.
Pertanto l'agenzia delle entrate ha stabilito che gli accantonamenti per il tfm siano deducibili dal reddito d'impresa secondo il criterio della competenza solo nel caso in cui l'indennità risulti da atto avente data certa antecedente (o contestuale) all'incarico (nomina o rinnovo); art.17, comma 1, lettera c) del Tuir.
Il percepimento del tfm sarà poi soggetto a tassazione differita al momento del percepimento secondo i criteri della tassazione separata (media degli ultimi 2 anni del mandato). Molto vantaggioso

Per gli amministratori di nuova nomina basta inserire l'attribuzione del tfm nello statuto.
Per quelli già in carica è necessario interrompere il rapporto in corso con formali dimissioni, deliberare il diritto all'indennità, conferire il nuovo incarico.

In mancanza della data certa le indennità corrisposte potranno essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente erogate. L'indennità concorrerebbe integralmente alla formazione del reddito dell'amministratore e sarebbe soggetta a tassazione ordinaria secondo lo stesso trattamento del compenso ricorrente.

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ciao
Ciao Ciro, sempre incasinato grazie.

Interessantissimo l'articolo, è ovvi che la sentenza mette in luce l'effettiva deducibilità fiscale del TFM andando contro al "principio di cassa" solitamente adottato per i compensi amministratori.

E' anche chiaro il motivo per cui serve la data certa antecedente o contestuale alla nomina.

Mi sembra una sentenza non certo trascurabile, sia per l'azienda che può portare in deduzione anno per anno gli accantonamenti, sia per l'amministratore che avrà un notevole vantaggio fiscale al momento dell'erogazione.

Grazie.
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